CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2023
80.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, sostituire le parole: si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 con le seguenti: si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito delle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale provvede al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari. A tal fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.
1.1. Urzì.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque;

   b) inserire, in fine, i seguenti periodi: Il contributo è assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. All'esito delle risultanze del censimento, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde al Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno le risorse complessivamente stanziate al fine del trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.
*1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.3. Merola, Gnassi.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente quarantacinque.
1.4. Urzì.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 Pag. 27posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

  Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 150.000.000 di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.6. Merola, Gnassi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Ministro dell'Interno, coordinandosi con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4 nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.8. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.
1.9. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.
1.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, titolari di qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario conseguita all'estero, regolata da Pag. 28specifiche direttive dell'Unione europea, di continuarne l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale, l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogata alla medesima data di cui al comma 1.
2.1. Gadda, Giachetti, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine del 4 marzo 2023 di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato al 31 dicembre 2023. In caso di ulteriore proroga dei permessi di soggiorno di cui al comma precedente, il termine di cui al periodo precedente è prorogato alla medesima data.
2.2. Gadda, Giachetti, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e alla relativa iscrizione presso le ASL.
2.3. Ciani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.
2.4. Ciani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

  1. Al fine di garantire il riconoscimento del personale medico e sanitario ucraino, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «4 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2.01. Maccari, Urzì.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: in atto in Ucraina aggiungere le seguenti: e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano.
4.1. Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: presso quest'ultima aggiungere le seguenti: e presso le commissioni e sezioni territoriali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata con le seguenti: di cui le stesse risultano non sufficientemente dotate.
4.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modificazioni,Pag. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), le parole: «senza ritardo» sono soppresse;

   b) alla lettera f), le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco» sono soppresse.
4.01. Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera f), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e sue successive modificazioni, le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco» sono soppresse.
4.02. Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR;».
4.03. Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto».
4.04. Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e sue successive modificazioni, dopo le parole: «senza ritardo» sono inserite le seguenti: «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita».
4.05. Zaratti.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 859, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»

   rilevato che:

    si tratta del testo unificato della proposta di legge S. 108, di iniziativa dei Senatori Alfieri ed altri, e del disegno di legge del Governo S. 376, approvato dal Senato il 1° febbraio scorso;

    gli accordi internazionali oggetto di ratifica sono stati conclusi con la Confederazione svizzera e rispondono alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare per i lavoratori frontalieri le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, affermando il principio di reciprocità, in base al quale il trattamento riservato dallo Stato italiano ai lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera è analogo a quello riservato dalla Confederazione svizzera ai propri frontalieri in Italia;

    gli accordi affermano in particolare il metodo della tassazione concorrente, prevedendo che i salari sono imponibili, attraverso una ritenuta alla fonte, nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche mentre lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte già prelevate nell'altro Stato;

    la proposta di legge, oltre a prevedere la ratifica degli accordi internazionali, detta anche disposizioni di adeguamento interno, volte a innalzare la franchigia per i redditi prodotti all'estero, ad escludere gli assegni familiari corrisposti all'estero dalla base imponibile, a prevedere la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti, a disciplinare l'indennità di disoccupazione, a ridurre del 20 per cento le Pag. 31imposte e le addizionali per i frontalieri che risiedono in Svizzera e lavorano in Italia;

    specifiche disposizioni della proposta di legge disciplinano forme di compensazione finanziaria dovute dai cantoni svizzeri, riconoscono ai comuni italiani di frontiera un contributo statale annuo e prevedono l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, oltre a prevedere l'istituzione di un tavolo interministeriale, allo scopo di definire uno Statuto dei lavoratori frontalieri;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

   con riferimento alle norme di diretta esecuzione contenute nel provvedimento, assumono altresì rilievo le competenze legislative esclusive in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

   per quanto concerne specificamente le disposizioni che prevedono l'istituzione di un fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di frontiera assumono inoltre rilievo sia la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – sia le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'articolo 117, terzo comma, prevedendosi però a fronte di questo concorso di competenze il parere degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri di ripartizione del fondo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 913, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018;

   rilevato che:

    il Protocollo in esame integra l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci firmato il 7 agosto 1999, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 15 gennaio 2003, n. 16;

    l'integrazione, richiesta dalla Parte italiana, consente, in particolare, di usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, soprattutto italiani, che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 33

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 914, recante «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006»;

   rilevato che:

    i sopra citati strumenti oggetto di ratifica sono stati adottati nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne;

    nel complesso i richiamati atti si prefiggono di contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e alla realizzazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, delineando un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro;

    sulla base delle verifiche operate dal Governo nella scorsa legislatura, la legislazione italiana risulta essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli strumenti internazionali sopra indicati, rispondendo pertanto la ratifica unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi agli specifici obblighi derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

   la materia della tutela e della sicurezza del lavoro, cui si riconducono le disposizioni degli strumenti internazionali oggetti di ratifica, figura tra quelle di cui al terzo comma del citato articolo 117 della Costituzione, ossia tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 916, recante «Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009»;

   rilevato che:

    il Protocollo oggetto dell'autorizzazione all'adesione è stato firmato il 16 novembre 2009 in seno al Consiglio d'Europa e rappresenta un'integrazione della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 439 del 1989;

    in particolare, il Protocollo addizionale del 2009 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;

    che nello specifico le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto di partecipazione e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

   viene in rilievo l'articolo 5 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.