CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2024
286.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.
C. 1737 Battilocchio.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo MAURI, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale, dando conseguentemente la parola al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, per l'illustrazione del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 1737 presentata dall'onorevole Battilocchio, prevede l'istituzione della Giornata nazionale Pag. 57delle periferie urbane. In particolare, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. A tale proposito la relazione illustrativa che accompagna la proposta segnala che si tratta di una data significativa perché al 24 giugno 2014 risale il tragico episodio che ha visto come protagonista la piccola Fortuna Loffredo, di appena sei anni, deceduta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo situato nel Parco Verde di Caivano. La medesima relazione rammenta che, nonostante in un primo momento paresse essersi trattato di un incidente, ben presto i risultati dell'autopsia rivelarono, invece, che la bambina era stato oggetto di ripetuti abusi e violenze, anche sessuali. Come precisato dal comma 1 dell'articolo 1, l'obiettivo dell'istituzione della giornata nazionale è quello di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie. Con riguardo alla materia, ricorda che per la durata della XIX legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta cui è affidato tra gli altri il compito di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione. Tornando al testo in esame, fa presente che al comma 2 dell'articolo 1 si specifica che tale Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce pertanto festività nazionale.
  Evidenzia quindi che all'articolo 2 vengono disciplinate le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendosi in particolare al comma 1 che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. Al comma 2 dell'articolo 2 si precisa che tali attività sono finalizzate anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate. Ai sensi del comma 3, nello svolgimento delle attività in questione lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, sentito l'Osservatorio sulle periferie, sono tenuti a curare, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche, nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.
  Sottolinea quindi che secondo l'articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Il successivo articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione del provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, Pag. 58secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, assume inoltre rilievo la materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Ricorda che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Aggiunge poi che le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia. Infine, con riguardo all'organizzazione di incontri e momenti di studio e analisi, può assumere rilievo anche la materia «istruzione» di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  Matteo MAURI, presidente, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 aprile 2024.

Audizione informale di Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, e di Ugo De Siervo, già Presidente della Corte Costituzionale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 15.55.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 – Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Bilancio sul disegno di legge C. 1752, di «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e dà la parola per l'illustrazione del provvedimento all'onorevole Urzì.

  Alessandro URZÌ, relatore, fa presente che il decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, e tuttora in corso di esame presso la Commissione di merito, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli.
  In estrema sintesi, e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi, preannuncia che descriverà i contenuti del testo originario del decreto-legge, a cominciare dal Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, che interviene in materia di governance per il PNRR e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Evidenzia anzitutto che l'ampio articolo 1 contiene disposizioni per la realizzazione Pag. 59degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del PNC. In particolare, il comma 1 incrementa di 9,42 miliardi di euro il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026 e provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR, autorizzando la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal PNC. Il comma 5 destina le risorse autorizzate a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR. Il comma 6 dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal PNC per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028. Il comma 7 incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Il comma 8 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi. I commi 9 e 10 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027. Il comma 11 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC. Il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 13 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNRR – Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. Il comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR. Il successivo articolo 2 dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. L'articolo 3 reca misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione, estendendo al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea. Conseguentemente, la disposizione attribuisce ulteriori funzioni al Comitato e interviene sulla sua composizione (commi 2-7). Inoltre, l'articolo 3: al comma 8, interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR; al comma 9, interviene sull'articolo 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori, stabilendo che la pena della reclusione da uno a sei anni già prevista dalla citata norma, si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia; al comma 10, che modifica il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dare luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 4 reca disposizioni relative al personale e alle funzioni della Pag. 60Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023, elevando il numero delle direzioni generali e trasferendole il personale dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud. L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR. In particolare, la disposizione prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto. L'articolo 6 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio, creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR. L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura unitamente alla creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale. L'articolo 8, suddiviso in 23 commi, reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori. In estrema sintesi, la disposizione prevede: che anche le regioni debbano prevedere la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti; modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali; introduce disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera. Ulteriori commi dell'articolo 8 istituiscono posizioni dirigenziali nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute; autorizzano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a indire nel 2024 procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; incrementano di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato; consentono al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare gli investimenti e le riforme del PNRR; riducono di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto e pongono – fino alla fine del 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione, ad esclusione di quelli in corso, presso altre pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli organi costituzionali, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno – Area e Comparto Funzioni centrali. Infine, l'articolo 8 detta disposizioni sul personale del Ministero dell'economia e delle finanze, consente l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione delle aree ricomprese nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 e introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada PedemontanaPag. 61 Lombarda S.p.A., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente. L'articolo 9 è volto al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR. A tal fine, la disposizione istituisce una cabina di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, definendone altresì la composizione ed i compiti di monitoraggio e indica che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono oggetto di comunicazione alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, lo stesso articolo 9 proroga la durata delle misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino alla data del 31 dicembre 2024, stabilita come termine dello stato di emergenza, e incrementa le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2024. L'articolo 10 è volto a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL all'attuazione del PNRR, consentendo conseguentemente un incremento della sua dotazione organica e l'autorizzazione a procedere alle relative assunzioni.
  Passando a descrivere il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 44, a loro volta suddivisi in dieci Capi, fa presente che reca «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC». In particolare, misure di semplificazione amministrativa sono dettate dal Capo I, composto dagli articoli 11 e 12. In merito, l'articolo 11 prevede nuove disposizioni relative alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR. Il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato e il comma 3 prevede l'obbligo per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR di provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria. L'articolo 12 interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. Nel dettaglio, i commi 1, 2 e 3, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di implementazione, consentono comunque l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR nonché le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi PNRR ricorrono per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Il comma 5 conferma il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi. I commi 6 e 7 intervengono in materia di conferenza di servizi decisoria, prorogando fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona ed estendendo le possibilità di applicazione di tale modalità. Il comma 8 interviene sulle disposizioni volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili anche in relazione agli interventi ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. Il comma 9 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le amministrazioni centrali adottano, in deroga alle disposizioni di legge, i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti Pag. 62dal nuovo PNRR e che tali provvedimenti sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 10 interviene sulla possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC. Il comma 11, offre un chiarimento interpretativo in tema di Zone logistiche semplificate. I commi 12 e 13 prevedono che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non siano soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione e che tale semplificazione si applichi anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati. Il comma 15 prevede l'attribuzione con D.P.C.M. a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali, ove strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il comma 16 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. Misure urgenti in materia di istruzione e merito sono previste dagli articoli da 13 a 16 che compongono il Capo II. In particolare, l'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. L'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi. In particolare, la disposizione interviene sulle procedure di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, rende annuale la durata del corso teorico-pratico che consente l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti e demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Ulteriori disposizioni dell'articolo 14 stabiliscono che nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione siano indicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Una specifica disposizione (comma 10) prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. Ulteriori disposizioni intervengono sugli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di Pag. 63istituto in caso di rinuncia all'incarico. Infine, l'articolo 14 dispone in ordine al personale della scuola e integra il contingente di docenti da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. L'articolo 15 reca alcune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR. L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Evidenzia poi che gli articoli 17 e 18 compongono il Capo III e intervengono in materia di università e ricerca. In particolare, l'articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR con la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede. L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. In particolare, la disposizione prevede la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari, interviene sull'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR e reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi relativi alla mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca. Evidenzia che il Capo IV, composto dal solo articolo 19, introduce misure urgenti in materia di sport, con l'intento di snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In questo contesto, il comma 1 dispone che per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Il comma 2 autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine. Misure in materia di digitalizzazione sono dettate dagli articoli 20 e 21, che compongono il Capo V. In particolare, l'articolo 20 prevede modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Segnalo in particolare la possibilità per le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di individuare l'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché la nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. Questa nuova disciplina prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, il decreto-legge istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet e individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche; in attesa della piena funzionalità del sistema Pag. 64saranno rese disponibili, su richiesta, attraverso il punto di accesso telematico «App IO», di cui all'articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, le versioni digitali dei seguenti documenti: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità. Infine, ulteriori disposizioni dell'articolo 20 intervengono sull'assetto societario della società Pago PA S.p.A. L'articolo 21 dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni che possono attivare delle convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Misure urgenti in materia di giustizia sono dettate dal Capo VI, composto dagli articoli da 22 e 27. In particolare, l'articolo 22 modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio. La disposizione interviene inoltre sulle procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia, sulla stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato, e proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ulteriori misure intervengono sulle categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale. L'articolo 23 interviene con misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti. L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa. L'articolo 28 introduce misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti prevedendo in particolare che – con decreto interministeriale (MIT-MEF) – si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023. L'articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A. Disposizioni urgenti in materia di lavoro sono dettate dagli articoli da 29 a 31, che compongono il Capo VIII. In particolare, l'articolo 29 interviene in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare modificando il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro e per l'impiego di lavoratori occasionali in agricoltura. Ulteriori misure intervengono in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare, intervenendo in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della Pag. 65posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. L'articolo 29 prevede inoltre, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. Infine, l'articolo 29 disciplina un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. L'articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive, autorizzando assunzioni non solo presso l'Ispettorato del lavoro ma anche presso l'Arma dei carabinieri. Misure urgenti in materia di investimenti sono dettate dagli articoli da 32 a 41, che compongono il Capo IX. In particolare, l'articolo 32 interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, con riferimento alle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, all'erogazione e rendicontazione dei contributi e al monitoraggio degli investimenti, con riferimento alle cosiddette «medie opere». La disposizione, inoltre, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese. L'articolo 33 modifica la disciplina dei progetti delle cosiddette «piccole opere», ossia investimenti infrastrutturali dei comuni. Le modifiche sono volte a: eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; riformare le disposizioni sul monitoraggio; fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta; modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario; disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche. L'articolo 34 modifica la disciplina sui Piani urbani integrati al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR. Le disposizioni dell'articolo 35 adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli interventi relativi alla rigenerazione urbana. L'articolo 36 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera», al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti. L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinariaPag. 66 della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato. L'articolo 40 interviene con disposizioni che riducono i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il comma 2 riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Si prevede al comma 3 la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. I commi da 4 a 7 disciplinano per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari. Il comma 8 dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento. Infine, il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane. L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La disposizione precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. A chiusura del Titolo II, il Capo X, composto dagli articoli da 42 a 44, reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute. In merito, l'articolo 42 introduce norme relative al fascicolo sanitario elettronico, ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale ai fini del potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). L'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o «certificazione verde», allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'articolo 44 rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Infine fa presente che il Titolo III, composto dagli articoli 45 e 46, reca norme di coordinamento e relative all'entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, l'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane. L'articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sottolinea dunque che il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organi dello Stato», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e Pag. 67norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «norme generali sull'istruzione», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e n) della Costituzione. Assumono altresì rilievo le materie «tutela e sicurezza del lavoro», «governo del territorio» e «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alle forme di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali contemplate dal decreto-legge, segnala che: l'articolo 5, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto per gli studenti universitari di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti; l'articolo 7, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti; l'articolo 14, comma 10 – dando seguito a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023 – dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministero dell'economia, previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico; l'articolo 15, comma 2, lettera d), prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, delle Linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti degli accordi denominati «Patti educativi 4.0»; l'articolo 20, comma 1, lett. e), inserendo il nuovo art. 64-quater nel codice dell'amministrazione digitale, prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza Stato-regioni, di apposite linee guida al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet (portafoglio digitale italiano).
  Segnala, inoltre, che il provvedimento in esame fa richiamo a una serie di disposizioni che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali, come nel caso degli articoli 5, in materia di alloggi universitari, e 7, in materia di superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, (che richiamano l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede, tra le altre cose, che nelle materie regionali l'ordinanza di esercizio dei poteri sostitutivi per l'attuazione del PNRR sia adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e dell'articolo 15 (che, nel modificare le norme regolatrici della materia per l'adozione dei regolamenti di delegificazione concernenti la riforma degli istituti tecnici, richiama l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale richiede, per l'adozione di tali regolamenti, il parere in sede di Conferenza unificata).
  Formula conseguentemente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 68

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, fa presente che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Finanze, la proposta di legge C. 981, recante «Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali», come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
  In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il provvedimento consta di 2 articoli e prevede, all'articolo 1, comma 1, la riapertura dei termini – scaduti nel 2016 – della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinata dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a partire dall'entrata in vigore della legge ed entro un termine di dodici mesi. Rammenta che il richiamato articolo 56-bis ha previsto un meccanismo di trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato, demaniali e patrimoniali, a titolo non oneroso, a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni che ne facciano richiesta. La procedura prevede una interlocuzione diretta tra gli enti territoriali ed Agenzia del demanio, attivata dall'iniziativa degli enti territoriali che trasmettono all'Agenzia una richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente, oltre all'identificazione del bene che si intende acquisire, le finalità di utilizzo dello stesso, nonché le eventuali risorse finanziarie necessarie per tale utilizzo. Ai sensi della disciplina vigente, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato è scaduto il 31 dicembre 2016. Sottolinea poi che nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi commi all'articolo 1. Il comma 2 apporta modifiche al richiamato articolo 56-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, per chiarire che la richiesta degli enti locali, oltre a indicare le risorse finanziarie preordinate all'utilizzo del bene, deve specificare che le modalità di utilizzo del bene acquisito sono compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene. Si dispone inoltre che la richiesta deve indicare le tempistiche di realizzazione del progetto. Il successivo comma 3 integra il comma 5 del richiamato articolo 56-bis, il quale prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. Con le modifiche introdotte in sede referente si dispone che l'ente beneficiario deve assicurare l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene. Evidenzia poi che in sede di esame in Commissione è stato poi introdotto l'articolo 2 recante la clausola di invarianza finanziaria. Più precisamente si prevede che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva Pag. 69che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento concerne il c.d. federalismo demaniale, essendo dunque prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «sistema tributario e contabile dello Stato» e «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione. Ricorda inoltre che l'articolo 119, settimo comma, della Costituzione prevede che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato». Inoltre, sottolinea che nella misura in cui concorre a determinare i principi generali di attribuzione, alle autonomie territoriali, dei rispettivi patrimoni, la proposta di legge in esame rientra nell'ambito della competenza in questione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente in sostituzione del relatore.

  La seduta termina alle 16.