ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 251 del 27/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: CIOCCHETTI LUCIANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIETRI IMMA FRATELLI D'ITALIA 27/02/2024
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 27/02/2024
LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA FRATELLI D'ITALIA 27/02/2024
MORGANTE MADDALENA FRATELLI D'ITALIA 27/02/2024
ROSSO MATTEO FRATELLI D'ITALIA 27/02/2024


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/02/2024
Stato iter:
28/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/02/2024
Resoconto CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 28/02/2024
Resoconto GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/02/2024
Resoconto CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/02/2024

SVOLTO IL 28/02/2024

CONCLUSO IL 28/02/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02072
presentato da
CIOCCHETTI Luciano
testo di
Martedì 27 febbraio 2024, seduta n. 251

   CIOCCHETTI, VIETRI, CIANCITTO, LANCELLOTTA, MORGANTE e ROSSO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nel contesto normativo che regola il regime di applicazione dell'Iva con riferimento alle prestazioni sanitarie rese dalle professioni sanitarie operanti sul territorio nazionale, si ha la professione del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con la legge n. 145 del 2018, il cui operato è spesso oggetto di contenziosi o rivalse con gli organi ispettivi della Guardia di finanza;

   oggetto della contestazione è l'assenza della figura del massofisioterapista iscritto in tali elenchi nell'elenco delle professioni citate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001 del Ministero della salute; da una ricostruzione storica del percorso normativo si evince che le prestazioni del massofisioterapista erano già elencate tra quelle esenti dall'Iva nel decreto ministeriale 21 gennaio 1994 emanato dal Ministero della sanità, in concerto con il Ministero delle finanze;

   successivamente anche il decreto ministeriale 17 maggio 2002 «Individuazione delle professioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto», riprende net testo «ritenuto di confermare l'esenzione per gli operatori sanitari indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994» confermando sopraddetta esenzione dell'Iva dalle prestazioni erogate dai massofisioterapisti;

   l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato nella Circolare 19/E dell'8 luglio 2020 e nella risposta all'interpello n. 857 del 2021 come le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento, rientrino di diritto tra quelle beneficiarie del regime fiscale applicabile alle prestazioni sanitarie. È evidente che tale situazione è stata generata da una non completa ed esaustiva ricognizione delle professioni operanti sul territorio nazionale nell'atto di stesura del decreto ministeriale 29 marzo 2001 e da un mancato adeguamento in epoca successiva alla creazione degli elenchi speciali;

   la figura del massofisioterapista opera fin dalla propria istituzione (legge n. 403 del 1971) erogando prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche del Ssn, studi privati e strutture private convenzionate. Attualmente il quadro generato dalla carenza normativa precedentemente enunciata, crea notevoli ripercussioni negative sul proseguimento stesso dell'attività lavorativa -:

   se non ritenga opportuno adottare un provvedimento che completi l'elenco delle professioni già indicate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, comprendendo la figura del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento tra quelle eroganti soggettivamente ed oggettivamente prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'IVA.
(5-02072)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 febbraio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02072

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per consentirmi di rappresentare il quadro complessivo relativo alla figura dei massofisioterapisti.
  Devo premettere, al riguardo che, dalla normativa e giurisprudenza attualmente vigente, si evince in maniera chiara che la qualificazione giuridica della figura professionale del massofisioterapista è quella di operatore di interesse sanitario, anche a seguito dell'istituzione degli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019.
  Da ultimo, con la sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato, del 1° giugno 2022, n. 4513 il Supremo Consesso, collocandosi nel solco della precedente giurisprudenza, ha nuovamente chiarito che la figura del massofisioterapista, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 e del decreto ministeriale 9 agosto 2019, appartiene sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario.
  È evidente pertanto che il Consiglio di Stato, pur distinguendo i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali di cui trattasi, dai massofisioterapisti che non sono iscritti, in ogni caso non ha mai inteso ricomprendere i primi nell'ambito dei professionisti sanitari, bensì ha confermato ancora una volta la qualificazione giuridica di tutti i massofisioterapisti quali operatori di interesse sanitario.
  Ai fini dell'applicazione della esenzione IVA l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si è iscritto, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco speciale a esaurimento previsto dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, devono considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra le spese detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco.
  Ai fini IVA, tuttavia, è stato affermato che tali prestazioni non rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti atteso che l'articolo 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che beneficiano del trattamento di esenzione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002.
  In base all'esposto quadro normativo e di prassi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha intrapreso le necessarie interlocuzioni con il Ministero della salute per verificare il possibile aggiornamento del decreto ministeriale 17 maggio 2002, al fine di inserire la categoria dei massofisioterapisti iscritti nell'elenco speciale a esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 tra quelle che beneficiano dell'esenzione IVA.
  Al riguardo, il Ministero della salute si è espresso favorevolmente in ordine allo schema di decreto di modifica del decreto ministeriale 17 maggio 2002, proposto dal Ministero dell'economia e finanze a condizione che nel decreto fosse aggiunta all'articolo 1, comma 1, la lettera c-bis) contenente il riferimento ai massofisioterapisti, quali «operatori di interesse sanitario», iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento in ragione della corretta qualificazione giuridica ad essi riconosciuta dalla normativa e dalla giurisprudenza.
  Non è invece accoglibile, come richiesto dall'On.le interrogante, l'integrazione del decreto ministeriale 29 marzo 2001 con la figura del massofisioterapista, in quanto, come sopra illustrato, il massofisioterapista non è una figura annoverabile tra le professioni sanitarie, ma rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

professione sanitaria

IVA