ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 250 del 26/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/02/2024
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 26/02/2024
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 26/02/2024


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/02/2024
Stato iter:
27/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/02/2024
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 27/02/2024
Resoconto SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/02/2024
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/02/2024

SVOLTO IL 27/02/2024

CONCLUSO IL 27/02/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02060
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 26 febbraio 2024, seduta n. 250

   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri, è prevista, ai sensi dell'articolo 1 commi 631-632, della legge n. 178 del 2020, l'esenzione della ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti da Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'Oicr è istituito;

   in particolare, la normativa si applica agli Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE («Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari), nonché agli OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, cosiddetta “Direttiva società madri e figlie” (Alternative Investment Fund Managers – AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti “alternativi” che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari)»;

   in virtù della decorrenza degli effetti previsti dalle disposizioni sopra illustrate continuano a essere soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 i dividendi di fonte italiana distribuiti a fondi extra UE/SEE, mentre beneficiano del nuovo regime d'esenzione previsto dalla citata legge n. 178 del 2020 i dividendi di fonte italiana distribuiti a fondi UE/SEE solo se corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021;

   a parere degli interroganti, l'attuale formulazione legislativa di cui all'articolo 27 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ultimo periodo, così come modificato dalla legge di bilancio 2021, appare di incerta applicazione per la parte in cui, prevedendo l'esenzione da ritenuta per i dividendi, fa riferimento a fondi vigilati che devono essere istituiti in uno Stato UE o aderente all'Accordo sullo SEE, senza circoscrivere espressamente l'ambito temporale correlato all'istituzione del fondo –:

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento citati in premessa per il riconoscimento dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 1, commi 631-632, della legge n. 178 del 2020.
(5-02060)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 febbraio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02060

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, operata dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto un'esenzione per gli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti nella Unione europea o nello Spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).
  Tale esenzione è stata prevista ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri.
  In proposito gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'attuale formulazione della cennata disposizione sembrerebbe apparire di incerta applicazione, chiedono misure, anche di carattere normativo, volte a «prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento» per circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione introdotta.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), di seguito «OICR UE».
  Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.
  Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espressamente indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.
  Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio per il 2021, pertanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo commerciale

esenzione fiscale

Spazio economico europeo