ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01666

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/11/2023
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 27/11/2023
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 27/11/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/11/2023
Stato iter:
28/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/11/2023
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2023
Resoconto SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/11/2023
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/11/2023

SVOLTO IL 28/11/2023

CONCLUSO IL 28/11/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01666
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 27 novembre 2023, seduta n. 203

   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel corso degli anni, è noto come gli incentivi fiscali per gli investimenti sul mercato dei capitali abbiano determinato un impatto rilevante sullo sviluppo del sistema finanziario e sull'economia nel suo complesso, favorendo anche il ricorso a strumenti di finanza alternativa;

   il rafforzamento dei vigente sistema normativo in materia di agevolazioni alle operazioni di investimento sul mercato dei capitali, anche con specifico riferimento all'attività di start-up e Pmi innovative, rappresenta un tema centrale nell'attività parlamentare del Gruppo della Lega, come dimostrato dalle diverse iniziative normative e d'indirizzo assunte già durante la XVIII legislatura;

   pur considerandone il limitato perimetro applicativo, l'attuale regime agevolativo per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di start-up innovative e cosiddetti «incubatori certificati», di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha dotato tali aziende di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del management, favorendo l'apporto di opere o servizi qualificati alle medesime, nell'ottica di sostenere le Pmi ad alto potenziale sul mercato di capitali;

   nel merito, è prevista la non imponibilità a fini fiscali e contributivi di quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione);

   rispetto alla possibilità di estendere le suddette agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, il Governo, nella seduta n. 142 del 19 luglio 2023, ha assunto un impegno di merito, accogliendo favorevolmente l'ordine del giorno 9/00107/003;

   quanto al livello del prelievo in ambito finanziario, l'articolo 13, comma 2-ter, Allegato A-Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 ha introdotto un'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento, la cui aliquota è stata peraltro aumentata da 1 fino all'attuale 2 per mille dall'articolo 1, comma 581, della successiva legge n. 147 del 2013;

   in generale, proprio con riferimento al settore finanziario, tra i principi direttivi contenuti nella recente legge n. 111 del 2023, l'articolo 5, comma 1, lettera d), reca l'armonizzazione della disciplina sui redditi di natura finanziaria –:

   se e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare, nell'attuazione del principio di delega di cui in premessa, in linea con l'atto di indirizzo innanzi citato, nonché includere un superamento dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento.
(5-01666)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 novembre 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01666

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, nel corso degli anni, gli incentivi fiscali per gli investimenti sul mercato dei capitali hanno determinato un impatto rilevante sullo sviluppo del sistema finanziario e sull'economia nel suo complesso, favorendo anche il ricorso a strumenti di finanza alternativa.
  Il regime agevolativo previsto in favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di start-up innovative e cosiddetti «incubatori certificati», ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, a parere degli Interroganti, ha dotato tali aziende di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del management, favorendo l'apporto di opere o servizi qualificati alle medesime, nell'ottica di sostenere le PMI ad alto potenziale sul mercato di capitali.
  Gli Onorevoli interroganti segnalano che, in merito alla possibilità di estendere le suddette agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, il Governo, nella seduta n. 142 del 19 luglio 2023, ha assunto un impegno, accogliendo favorevolmente l'ordine del giorno 9/00107/003 nell'ambito della discussione dell'Atto Camera n. 107 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti».
  Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 13, comma 2-ter, Allegato A–Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 ha introdotto un'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento, la cui aliquota è stata peraltro aumentata da 1 fino all'attuale 2 per mille dall'articolo 1, comma 581, della successiva legge n. 147 del 2013.
  Tutto ciò premesso, gli Onorevoli Interroganti osservano che, proprio con riferimento al settore finanziario, tra i princìpi direttivi contenuti nella recente legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale si annovera l'armonizzazione della disciplina sui redditi di natura finanziaria, e chiedono di sapere «se e quali iniziative, di carattere normativo, intenda adottare, nell'attuazione del principio di delega di cui in premessa, al fine di dar seguito all'impegno assunto con l'atto di indirizzo innanzi citato, nonché includere un superamento dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari e di investimento».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne l'estensione delle agevolazioni per i piani di incentivazione al management dell'ambito delle start-up innovative, anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, il citato articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
  Detta agevolazione opera a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato.
  Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
  Ciò posto, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Governo in relazione all'accoglimento del suddetto ordine del giorno n. 9/00107/003, l'opportunità di estendere, le agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, potrà essere valutata, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito della revisione e della semplificazione, prevista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge di delega al Governo per la riforma fiscale, delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilati, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura.
  Similmente, sarà possibile rivedere il regime di tassazione indiretta dei prodotti finanziari e di investimento in sede di attuazione dell'articolo 10 della legge delega per la riforma fiscale recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azione

giovane impresa

imposta di bollo