ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 150 del 31/07/2023
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/07/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2023
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2023
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/07/2023
Stato iter:
01/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2023
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2023
Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/08/2023
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2023

SVOLTO IL 01/08/2023

CONCLUSO IL 01/08/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01210
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 31 luglio 2023, seduta n. 150

   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi 126-147, della legge n. 197 del 2022, ha introdotto una disciplina organica in relazione al trattamento fiscale delle cripto-attività, colmando talune lacune normative riferite alle fattispecie di detenzione e cessione delle medesime;

   tali disposizioni rappresentano un positivo elemento di novità e di certezza per gli operatori dei settore e, dunque, sarebbe opportuno – a parere degli interroganti – proseguire nel percorso di regolamentazione in materia di cripto-attività;

   in primo luogo, occorrerebbe definire i criteri di collegamento idonei a integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione, in Italia o all'estero, dei redditi derivanti da cripto-attività: sul punto, con risposta a interpello n. 397 del 2022, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile in via analogica alle valute virtuali il medesimo criterio adottato per gli strumenti finanziari, considerando rilevanti in Italia i redditi rivenienti da depositi presso intermediari italiani e, nel caso in cui le criptovalute siano detenute al di fuori del circuito degli intermediari, nel Paese in cui è localizzato il wallet;

   al riguardo, si ritiene più adeguato prescindere dal luogo pro tempore in cui è localizzato il wallet sul quale il contribuente dispone delle valute virtuali, adottando invece il criterio del luogo di residenza fiscale del contribuente che può disporre delle stesse, come già individuato dall'amministrazione finanziaria spagnola, in sede d'interpello, ai fini dell'assoggettabilità Iva degli Nft (cfr. DGT V0486-22 del 10 marzo 2022);

   non essendo stabiliti i cambi ufficiali delle criptovalute in Italia, come invece avviene in altri Paesi quali la Svizzera, appare opportuno, altresì, delimitarne la prova del costo d'acquisto;

   parimenti, la raccolta di capitali ad esito dell'emissione di security token non sembrerebbe necessariamente dar luogo a base imponibile e, pertanto, potrebbe valutarsi se la possibilità di veicolarla – in assenza di controprestazione ed esclusivamente con riparto in sede liquidatoria – tramite enti non commerciali e di assimilare i capitali stessi alle somme versate dagli associati integri un'esclusione dalla base imponibile Ires dell'ente non commerciale emittente;

   in ultimo, non risulterebbe sufficientemente specificato quale assetto giuridico possano assumere le Decentralized autonomous organizations (Dao), né se l'attività da esse svolta, di mera raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token, possa univocamente qualificarsi come non commerciale –:

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, si intenda adottare al fine di definire il perimetro di operatività delle disposizioni sulle criptovalute per gli addetti del settore.
(5-01210)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 agosto 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01210

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina concernente il trattamento fiscale previsto per la detenzione e la cessione delle cripto-attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio per 2023).
  In particolare, gli Onorevoli segnalano talune criticità della predetta disciplina e suggeriscono di adottare iniziative volte a definire più puntualmente il perimetro di operatività delle disposizioni in argomento per gli addetti del settore.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).
  Tanto premesso, in merito alla richiesta concernente la definizione di criteri di collegamento idonei ad integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione, in Italia o all'estero, dei redditi derivanti da cripto-attività, si rappresenta che, nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio di tassazione è costituito dal «worldwide taxation», pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le cripto-attività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia.
  Fatta salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti non residenti in Italia, l'articolo 23, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che sono assoggettati a tassazione in Italia:

  «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

   1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

   2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

   3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati».

  Tali indicazioni sono, tra l'altro, contenute nella bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate in materia (paragrafo 5) pubblicata in consultazione il 15 giugno 2023.
  La legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) non ha previsto una analoga esclusione per i redditi diversi, di cui alla lettera c-sexies), introdotta dal comma 126, lettera a), dell'articolo 1 della medesima legge, nel comma 1 del suddetto articolo 67 del TUIR; pertanto, nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, lettera f), i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.
  Con riguardo, poi, alla richiesta concernente la delimitazione della prova del costo d'acquisto delle cripto-valute, non essendo previsto, per queste ultime, cambi ufficiali in Italia (differentemente da quanto avviene in altri Paesi, quali la Svizzera), si rappresenta che i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-attività sono definiti dal comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, introdotto dal comma 126, lettera b), dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, il quale, al quinto periodo, stabilisce che: «Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente».
  Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l'acquisto o lo scambio delle cripto-valute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l'acquisto.
  Da ultimo, in merito alla possibilità di qualificare come non commerciale l'attività di mera raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token svolta dalle Decentralized autonomous organizations (Dao) e l'attività di raccolta di capitali mediante l'emissione di security token, fermi restando i principi generali di cui all'articolo 73 del TUIR, si rappresenta che, in questa sede, non è possibile fornire alcuna risposta, in quanto la qualificazione come non commerciale di tali attività presuppone necessariamente la valutazione di circostanze di ordine fattuale, non rappresentate nell'interrogazione in esame.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

base imponibile

raccolta dei dati