ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 132 del 04/07/2023
Firmatari
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 04/07/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 04/07/2023
DE PALMA VITO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 04/07/2023
SALA FABRIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 04/07/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/07/2023
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01055
presentato da
RUBANO Francesco Maria
testo di
Martedì 4 luglio 2023, seduta n. 132

   RUBANO, PELLA, DE PALMA e SALA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni è stata introdotta con la ratio di favorire la circolazione delle partecipazioni societarie a favore di terzi e di anticipare gettito per lo Stato;

   l'articolo 1, commi 107-109, della legge n. 197 del 2022, oltre a riproporre la proroga della rivalutazione (articoli 5 e 7 legge n. 448 del 2001) alla data del 1° gennaio 2023, ne ha ampliato l'ambito oggettivo, estendendolo anche alla rivalutazione di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;

   l'istituto consente di rideterminare, in luogo del costo o valore di acquisto di una partecipazione, il valore di carico della medesima, assoggettandolo ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente al 16 per cento);

   il riconoscimento del valore sul quale viene determinata l'imposta sostitutiva ha effetto ai fini della determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche ex articolo 67 Tuir. A tal fine, l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che l'incremento del costo fiscale delle partecipazioni rivalutate si applica solo in caso di cessione onerosa delle partecipazioni, mentre non assume rilevanza con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla percezione di dividendi o fattispecie analoghe;

   l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) configura l'abuso del diritto in ambito tributario sulla base di tre presupposti: assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e circostanza che il vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione;

   nel corso degli ultimi anni l'amministrazione finanziaria è intervenuta in numerosi casi ad esaminare l'elusività o meno dell'esercizio dell'opzione per la rivalutazione in un'ottica di valutazione antiabuso, quale forma di aggiramento del regime fiscale applicabile in caso di distribuzione di utili societari –:

   se, ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'istituto della rivalutazione di partecipazioni societarie, l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 si possa interpretare nel senso che non si configuri abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni societarie, detenute in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, seguita dalla cessione a terzi, qualora la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati o, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo.
(5-01055)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partecipazione

detrazione fiscale

politica fiscale