ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00359

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 50 del 13/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 08/02/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/02/2023
Stato iter:
29/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 29/03/2023
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/02/2023

DISCUSSIONE IL 29/03/2023

SVOLTO IL 29/03/2023

CONCLUSO IL 29/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00359
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Lunedì 13 febbraio 2023, seduta n. 50

   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, ha rappresentato uno storico allargamento di diritti del lavoro a una platea di circa due milioni di persone, prevedendo novità in caso di maternità, malattia e infortunio;

   in materia di tutela della maternità, un'altra importante innovazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022, laddove si è prevista un'estensione di tre mesi del periodo di fruizione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, con un reddito inferiore a 8.145 euro:

   i medici veterinari esercitano la loro attività, nella stragrande maggioranza dei casi, in maniera autonoma pur avendo obblighi riconducibili ai contratti di lavoro subordinato (orari, turni e mansioni), ma senza le medesime tutele;

   le donne che esercitano questa professione denunciano spesso la loro difficoltà a conciliare il loro lavoro con la maternità per le caratteristiche peculiari dell'attività veterinaria, tra cui la necessità di impiegare la forza fisica o di essere reperibile per le emergenze, ma le condizioni del mercato del lavoro di questo settore le costringono a sospendere le attività lo stretto indispensabile per gestire la fine della gravidanza e l'allattamento;

   i medici veterinari sono iscritti automaticamente e obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari che riconosce alle iscritte un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto pari all'8 per cento dei 5/12 del reddito professionale da lavoro autonomo percepito nel secondo anno precedente alla nascita. Il contributo spetta inoltre nei casi di adozione/affidamento preadottivo, di affidamento provvisorio o di aborto;

   il lavoro di medico veterinario, specialmente per gli specialisti ambulatoriali, può richiede sforzi, rischi e tempi non conciliabili con la maternità ben oltre i cinque mesi di congedo previsto e sarebbe perciò auspicabile fornire adeguati strumenti di flessibilità che consentano alle donne in stato di gravidanza di avere mansioni più adatte alle loro condizioni e, successivamente alla nascita o adozione dei propri figli, di avere permessi e congedi retribuiti per le necessarie cure genitoriali;

   con il decreto legislativo n. 105 del 2022, modificando l'articolo 68 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si è opportunamente prevista la possibilità per alcune lavoratrici autonome di astenersi dal lavoro e richiedere l'indennità anche prima dei 2 mesi ordinari antecedenti il parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Tuttavia, tale importante innovazione non è stata riconosciuta alle lavoratrici iscritte alle casse professionali –:

   se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare nuove iniziative di competenza per rafforzare i diritti alla genitorialità dei lavoratori autonomi del settore veterinario, con particolare riguardo alle donne che, nell'esercitare normalmente la propria professione, correrebbero rischi per la propria salute o quella del proprio figlio durante la gravidanza e il puerperio.
(5-00359)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 marzo 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00359

  Grazie Presidente. Ringrazio l'Onorevole interrogante per avere posto l'attenzione sul rafforzamento dei diritti alla genitorialità per le lavoratrici del settore veterinario che, nell'esercizio della loro professione, sono sottoposte a rischi per la propria salute e quella del nascituro.
  L'interrogazione evidenzia, in proposito, che il decreto legislativo n. 105 del 2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e familiare, ha modificato l'articolo 68 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo una tutela rafforzata per la gravidanza a rischio nelle lavoratrici autonome ma risulterebbero prive di garanzie le lavoratrici libere professioniste iscritte alle specifiche casse di previdenza, tra le quali rientra l'Ente di previdenza e assistenza veterinaria (ENPAV).
  Sul punto, rappresento che l'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo n. 105 del 2022 ha modificato altresì l'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ha ampliato il diritto all'indennità di maternità anche per le libere professioniste iscritte alle casse di previdenza.
  In conseguenza della modifica legislativa, pertanto, l'indennità di maternità dovrà essere riparametrata in misura corrispondente a tanti dodicesimi quante sono le mensilità per le quali è stata certificata la gravidanza a rischio per la libera professionista.
  In proposito, la relazione tecnica fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la quota parte dei maggiori oneri previsti per la copertura delle gravidanze a rischio grava sulle competenti casse previdenziali, tenute al mantenimento dell'equilibrio delle relative gestioni e che dunque gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ulteriore periodo di maternità in questione non sono a carico del bilancio dello Stato.
  Peraltro, faccio presente che in ordine alla modalità di applicazione del novellato articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, lo scorso 23 febbraio, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, specifiche istruzioni a tutti gli enti vigilati, compreso l'ENPAV.
  È stato rappresentata all'Ente previdenziale l'immediata applicazione della disposizione ed è stata sottolineata la portata innovativa della norma che è quella di estendere la protezione, nel caso di gravidanza a rischio, anche alle libere professioniste iscritte alle casse di previdenza. La misura di detta indennità deve essere determinata considerando ulteriori e aggiuntive mensilità di reddito professionale, oltre alle cinque ordinariamente previste, a seconda dell'intervallo di tempo in cui si manifestano le complicanze fino a due mesi prima del parto, con decorrenza dalla data degli accertamenti medici previsti e fino al perdurare delle condizioni di rischio accertate.
  Segnalo, altresì, che di recente, (lo scorso 7 marzo), il Ministero che rappresento ha approvato la delibera n. 39 del 22 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Enpav concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023. Tale delibera quantifica la stima degli oneri di maternità per il 2023 in applicazione delle innovazioni in materia di tutela della gravidanza a rischio e degli interventi normativi contenuti nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 239, legge n. 234 del 2021), che ha esteso di ulteriori tre mesi la misura dell'indennità di maternità per le libere professioniste con reddito inferiore a 8.145 euro annui.
  Ciò detto, la tutela della maternità e i diritti alla genitorialità di tutti i lavoratori, compresi gli autonomi è tra le priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  In particolare, si potranno valutare ulteriori misure volte a rafforzare le tutele a favore delle donne che, nell'esercitare normalmente la propria professione, possono correre rischi per la propria salute o quella del proprio figlio durante la gravidanza e il puerperio.
  Concludo, pertanto rassicurando che la questione sollevata dall'Onorevole Interrogante potrà essere approfondita nell'ambito del tavolo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto anche da rappresentanti delle parti sociali, finalizzato a coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizioni di lavoro

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lavoro autonomo