ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00163

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 26 del 22/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: COPPO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIFONE MARTA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/12/2022
Stato iter:
21/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/12/2022
Resoconto COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/12/2022
Resoconto COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/12/2022

SVOLTO IL 21/12/2022

CONCLUSO IL 21/12/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00163
presentato da
COPPO Marcello
testo presentato
Giovedì 22 dicembre 2022
modificato
Mercoledì 21 dicembre 2022 in Commissione XI (Lavoro)

   COPPO e SCHIFONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017 prevede l'obbligo di pagamento della retribuzione per il tramite di un metodo di pagamento tracciato;

   l'articolo 1, comma 911, della legge n. 205 del 2017 stabilisce inoltre che: «I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato»;

   l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, dopo aver descritto alcune tipologie di lavoro a cui non si applica il divieto di pagamento in contanti, nell'ultima frase stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per chi violi la norma del divieto di pagamento in contante della retribuzione;

   con nota n. 5828 del 4 luglio 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa che il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione; in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito;

   ci si trova davanti all'assurdo che un datore di lavoro, con un solo dipendente pagato in contanti (non per forza in nero), si trova a pagare la stessa sanzione di un datore con 15 dipendenti. Addirittura un datore di lavoro che paga in contanti il singolo dipendente per dodici mesi subirebbe 12 sanzioni mentre un datore di lavoro che paghi in contanti 20 dipendenti in un solo mese (per esempio lavoratori stagionali) subirebbe una sola sanzione;

   la norma dovrebbe essere modificata tenendo conto di un corretto principio di graduazione della violazione che tenga conto del numero dei lavoratori coinvolti e del valore delle retribuzioni pagate in contanti, evitando così sproporzioni nell'erogazione delle sanzioni –:

   se intenda assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 al fine di escluderne le criticità, in ossequio a principi di graduazione e dunque proporzionalità della sanzione come esposto in premessa.
(5-00163)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 dicembre 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00163

  L'onorevole interrogante chiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se intenda assumere iniziative normative volte a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di retribuzione tracciabile in ossequio ai principi di graduazione e proporzionalità della sanzione.
  Visto l'oggetto dell'interrogazione si ritiene opportuno fare delle premesse di natura tecnica, facendo chiarezza su un punto fondamentale.
  Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, l'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 (legge finanziaria 2018), prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di tracciabilità della retribuzione, senza ulteriore specificazione.
  Poiché, per giurisprudenza costante, e in ossequio ai principi di legalità e tassatività nella comminazione delle sanzioni amministrative, l'applicazione del fattore moltiplicativo del numero dei lavoratori interessati dalla violazione deve essere espressamente previsto dalla legge, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 5828 del 2018, ha ritenuto che, in base alla formulazione del precetto, il regime sanzionatorio sia da riferire alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguente applicazione della sanzione prescindendo dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.
  Nella medesima nota è stato altresì precisato che la sanzione in discorso sia da applicare in relazione alle mensilità per cui si è protratto l'illecito, atteso il riferimento normativo all'erogazione della retribuzione, che di regola avviene con cadenza mensile.
  Inoltre, sempre in ordine al regime sanzionatorio, e in particolare ai criteri di graduazione, si evidenzia che, l'ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. 606 del 2021, ha escluso la possibilità di ricorrere al criterio del cosiddetto «cumulo giuridico», a causa dell'insussistenza dei presupposti giuridici legittimanti tale applicazione, individuati nella unicità della condotta illecita ovvero nella riferibilità delle condotte realizzate anche in tempi diversi in forza di «un medesimo disegno» posto in essere in violazione della stessa o di diverse norme di legge «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».
  Tanto quanto premesso, l'intervento normativo richiesto dall'onorevole interrogante dovrebbe prevedere una riformulazione dell'articolo 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017, introducendo, ad esempio, meccanismi di calcolo della sanzione per «fasce» e «periodi di violazione».
  Concludo assicurando l'onorevole interrogante che provvederò a investire gli uffici competenti per valutare la fattibilità di una riformulazione normativa che vada nella direzione dallo stesso indicata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ispettorato del lavoro

lavoro nero

lavoro stagionale