Legislatura: 19Seduta di annuncio: 24 del 13/12/2022
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLOMO DAVIDE LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2022 MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2022 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2022 SUDANO VALERIA LEGA - SALVINI PREMIER 13/12/2022
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 14/12/2022 Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 14/12/2022 Resoconto OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 14/12/2022 Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 14/12/2022
SVOLTO IL 14/12/2022
CONCLUSO IL 14/12/2022
BISA, BELLOMO, MATONE, MORRONE e SUDANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo del Corriere della Sera (9 dicembre 2022) riporta che per stabilire la soglia di cessione di droga che può essere considerata «fatto di lieve entità», la Suprema Corte, ha effettuato una verifica statistica della rilevanza che la giurisprudenza ha dato al quantitativo. Dalle 398 sentenze tra il 2020 e il 2022, emerge la variabilità, posto che ci sono sentenze che hanno fatto rientrare nel concetto di «lieve entità» appena 0,97 grammi di hashish oppure anche 386 grammi dello stesso stupefacente, e persino un etto e mezzo di cocaina o un etto di eroina. Ed è questa ricorrenza statistica che la VI sezione della Cassazione propone come possibile parametro: soglia del tutto indicativa non solo perché non può avere alcun effetto vincolante, ma anche perché la quantità è un elemento sempre importante ma a volte non l'unico in gioco, dovendosi considerare altre circostanze quali il grado di purezza della sostanza, il ritrovamento di bilancini o contabilità, l'incongruità del reddito a fronte di contanti sequestrati, la suddivisione in dosi;
la quantità di cessione di droga che può essere considerata «fatto di lieve entità» nelle sentenze fa un'enorme differenza in termini di pena per i condannati: il quinto comma dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, che non distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, prevede che il giudice possa condannare a una pena compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 4 anni, mentre altrimenti la pena parte già da un minimo di 6 anni a un massimo di 20;
l'incertezza applicativa da parte dei magistrati è notevole perché, si risentono forti disomogeneità, determinate anche dal contesto locale nel quale operano (in una grande città o in un piccolo centro non è raro vedere la medesima quantità giudicata in maniera opposta). Ed è un tema importante anche dal punto di vista penitenziario, in quanto quasi un terzo dei detenuti sono in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti;
la legislazione vigente genera pericolosi contrasti interpretativi e i magistrati non dispongono di criteri applicativi efficaci –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative per superare questo vulnus di efficacia e tassatività che affievolisce l'operatività dell'azione repressiva, vanifica l'operato delle forze dell'ordine, contribuendo ad accrescere l'allarme sociale.
(5-00127)
Grazie Presidente. Come è noto, la fattispecie di cui all'articolo 73 comma 5, cosiddetta detenzione/cessione di «lieve entità», costituisce una fattispecie autonoma di reato.
In effetti, molteplici sono le interpretazioni date al concetto di «fatto di lieve entità», con le connesse conseguenze in tema di pena concretamente comminata.
Tuttavia, come peraltro ben osservato dagli interroganti, molteplici sono i parametri che il giudice deve considerare allorquando deve riempire di contenuto il concetto di «fatto di lieve entità», dalla quantità dello stupefacente, alle circostanze di tempo e luogo, a circostanze soggettive.
Ciò consente la voluta (dal Legislatore) flessibilità, sì da meglio valutare il singolo caso rispetto alla norma astratta e così giungere alla pena il più possibile corretta siccome proporzionata al caso concreto.
E ciò «spiega» la ragione per cui un fatto apparentemente analogo possa essere valutato di lieve (o più grave) entità anche a seconda del luogo in cui si verifichi (si pensi a cessioni della medesima quantità in luoghi quali usuali piazze di spaccio ovvero in luoghi sino a quel momento indenni da casi di illecite cessioni).
La quantità oggettiva, pertanto, rappresenta – sebben certamente importantissimo – solo uno dei parametri da prendere in considerazione nell'attività di riconduzione del fatto concreto alla norma astratta e, quindi, nell'opera di individuazione circa la ricorrenza del concetto di «fatto di lieve entità».
Certamente vi possono essere – e vi sono – interpretazioni cui conseguono esiti anche poco condivisibili, ma nel bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero certezza di alcuni parametri oggettivi – appunto quello quantitativo della sostanza –, e rischio di rigidità interpretativa nell'affrontare il caso concreto si rivela più opportuno il mantenimento della flessibilità interpretativa.
Ed invero anche l'individuazione per legge di una pena base edittale nel minimo più elevata dell'attuale per i fatti di «lieve entità» non è sufficiente ad eliminare il problema di condanne nel concreto non eseguibili perché sospese.
Ciò evidenziato mi soffermo sull'idea di fondo che naturalmente richiede gli opportuni approfondimenti tecnici, e consiste nel subordinare la (quindi successiva) concreta concessione della sospensione condizionale della pena, all'acquisizione immediata del consenso dell'imputato all'effettuazione, anch'essa subitanea, di un'attività riparatoria in favore della collettività.
Il «danno» alla società deve essere risarcito. All'esito positivo il giudice potrà concedere la sospensione condizionale della pena.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):stupefacente