ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 12 del 22/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/11/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/11/2022
Stato iter:
23/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2022
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/11/2022
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/11/2022

SVOLTO IL 23/11/2022

CONCLUSO IL 23/11/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00051
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 22 novembre 2022, seduta n. 12

   GEBHARD e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede il regime speciale per i lavoratori impatriati, i quali possono beneficiare di un'imponibilità solo parziale del reddito a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi;

   al ricorrere di una delle condizioni di cui al comma 3-bis del suddetto articolo 16 (figlio minorenne a carico o acquisto di un'unità immobiliare residenziale) le agevolazioni si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta;

   ai sensi dell'articolo 1, commi 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario se soddisfano i requisiti previsti, tra i quali, in particolare, non aver conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi superiori a euro 65,000;

   l'Agenzia delle entrate ha chiarito in più occasioni che l'applicazione del regime forfetario è incompatibile con le suddette agevolazioni per i lavoratori impatriati, viste le diverse regole applicative che sottendono a due regimi agevolativi, e che è facoltà del contribuente optare per il regime a lui più favorevole;

   si pone tuttavia la domanda se un contribuente impatriato, che in un primo momento opta per il regime forfetario, possa beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati per i periodi d'imposta eventualmente rimanenti del quinquennio (o, al ricorrere delle condizioni, del decennio) se perde i requisiti per l'applicazione del regime forfetario;

   alla luce della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2018 dell'Agenzia delle entrate, dove si afferma al punto 6, in relaziona alla mancata richiesta di accesso al beneficio, che «resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire per il regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza in Italia», la risposta dovrebbe: essere affermativa –:

   se il Governo possa fornire un chiarimento in merito all'applicabilità dei regime speciale per i lavoratori impatriati per periodi d'imposta rimanenti dopo l'uscita del regime forfetario.
(5-00051)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00051

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamo il regime di tassazione agevolata in favore dei lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ed evidenziano che l'Agenzia delle entrate abbia più volte chiarito come tale regime risulti incompatibile con quello agevolativo forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190 del 2014, tenuto conto delle diverse regole applicative che sottendono ai due regimi agevolativi e ferma restando, in ogni caso, la facoltà del contribuente di optare per quello a lui più favorevole.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono, in particolare, di sapere se, per il contribuente impatriato che abbia inizialmente optato per il regime forfetario, vi sia la possibilità di accedere successivamente al regime speciale per i lavoratori impatriati – per i periodi di imposta eventualmente rimanenti – dopo l'uscita dal regime forfetario qualora siano venuti meno i requisiti che ne consentivano la fruizione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato, ai sensi del comma 1 di tale articolo, al lavoratore che:

   a) trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegna, a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

   c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

  Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
  L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
  Come rilevato dagli On.li interroganti, nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2018, paragrafo 6, l'Agenzia delle entrate sembra aver consentito, in termini generali, al contribuente che non abbia inizialmente optato per il regime degli impatriati di fruirne successivamente in relazione ai restanti periodi d'imposta ancora agevolabili; in particolare, ha chiarito che «nelle ipotesi in cui i termini di presentazione [della dichiarazione] risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia (ad esempio con detassazione del 50 per cento se ha trasferito la residenza fiscale nel 2018)».
  Tanto premesso, con riferimento alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti ovvero «se un contribuente impatriato, che in un primo momento opta per il regime forfetario, possa beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati per i periodi d'imposta eventualmente rimanenti del quinquennio (o, al ricorrere delle condizioni, del decennio) se perde i requisiti per l'applicazione del regime forfetario», l'Agenzia delle entrate si riserva di effettuare un'analisi approfondita del caso di specie a seguito di un'eventuale presentazione di una istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 delle legge 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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