Legislatura: 19Seduta di annuncio: 236 del 30/01/2024
Primo firmatario: DE PALMA VITO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 30/01/2024
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 31/01/2024 Resoconto DE PALMA VITO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE RISPOSTA GOVERNO 31/01/2024 Resoconto GIORGETTI GIANCARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 31/01/2024 Resoconto DE PALMA VITO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
DISCUSSIONE IL 31/01/2024
SVOLTO IL 31/01/2024
CONCLUSO IL 31/01/2024
DE PALMA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
la legge n. 104 del 1992 ha introdotto importanti disposizioni per l'assistenza e l'integrazione sociale del mondo della disabilità;
la tabella A), parte II, punto 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ha introdotto l'Iva agevolata al 4 per cento per l'acquisto di mezzi di locomozione per persone diversamente abili;
l'articolo 8 della legge n. 449 del 1997 disciplina la detraibilità Irpef delle spese di acquisto di beni e strumenti, comprese le autovetture, volti a favorire deambulazione, integrità e autosufficienza di persone diversamente abili;
l'articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 precisa che le agevolazioni fiscali competono a tutte le persone alle quali è riconosciuta la condizione dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, cioè sia ai soggetti non in grado di deambulare sia ai soggetti affetti da patologie psichiche o mentali tali da avere diritto all'indennità di accompagnamento, nonché agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo;
con l'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 296 del 2006 sono state introdotte norme antielusive che hanno posto limiti alla fruizione dei benefici fiscali e alla cessione dei veicoli acquistati per i soggetti diversamente abili;
il comma 36 ha disposto che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. Il comma 37 ha previsto che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. La disposizione non si applica ai casi in cui i disabili, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti –:
se, ai fini della continuità agevolativa, nella casistica delle sopraggiunte e mutate condizioni sia compresa anche la sostituzione necessaria del veicolo per il passaggio da mobilità a combustione a mobilità elettrica o ibrida, al fine di garantire il trasporto della persona diversamente abile in zone a traffico limitato nei comuni italiani che impongano restrizioni di accesso, attesa la natura inclusiva della norma.
(3-00951)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto viaggiatori
veicolo
prezzo ridotto