Legislatura: 19Seduta di annuncio: 165 del 20/09/2023
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 19/09/2023
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/09/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/09/2023 Resoconto PASTORINO LUCA MISTO-+EUROPA RISPOSTA GOVERNO 20/09/2023 Resoconto CALDERONE MARINA ELVIRA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 20/09/2023 Resoconto PASTORINO LUCA MISTO-+EUROPA
DISCUSSIONE IL 20/09/2023
SVOLTO IL 20/09/2023
CONCLUSO IL 20/09/2023
PASTORINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
il comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;
tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e nel 2021 si è allargata la cerchia dei soggetti che possono avvalersi del fondo. Tuttavia, tale risorsa non è stata ulteriormente rinnovata, ma si è scelto di istituire un nuovo fondo, restringendo i soggetti fruitori della disposizione e tenendo fuori, ad esempio, le compagnie portuali;
emblematico è il caso della «Compagnia portuale Culp Savona s.c. Pippo Rebagliati», che nel 2012 è stata condannata ad un risarcimento di 2.400.000 euro agli eredi dei due soci della compagnia deceduti per mesotelioma pleurico a seguito dell'esposizione all'amianto, verdetto confermato dalla sentenza della corte di appello nel 2015 e dalla Corte di cassazione nel 2017. In questo caso la disponibilità degli aventi diritto a non chiedere l'esecutività delle sentenze e l'applicazione, fino al 2022, della disposizione di cui al citato comma 278 hanno permesso che gli eredi venissero rimborsati mediante le risorse del fondo per le vittime dell'amianto appositamente costituito;
così come per la Culp, il mancato rinnovo del fondo può rappresentare un grave problema anche per altre compagnie portuali. Pertanto, se da un lato si deve doverosamente rispondere alle vittime e ai loro eredi, dall'altro si deve tener conto di una serie di fattori caratterizzanti le compagnie, che impongono una riflessione, e valutare le conseguenze del mettere in discussione alcune di esse, compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente –:
se, data la situazione esposta in premessa e alla luce delle conseguenze del mancato rinnovo del fondo per le vittime dell'amianto, ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a prevedere nuove risorse estendendo l'operatività delle disposizioni previste dal citato comma 278 al fine di venire incontro alle esigenze sia degli eredi delle vittime sia delle compagnie portuali, nella tutela degli interessi di entrambe le parti e dell'operatività dei porti italiani.
(3-00655)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):amianto
cessazione d'impiego
sostanza pericolosa