ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00244

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 247 del 19/02/2024
Abbinamenti
Atto 1/00235 abbinato in data 20/02/2024
Atto 1/00245 abbinato in data 21/02/2024
Atto 1/00246 abbinato in data 21/02/2024
Atto 1/00247 abbinato in data 21/02/2024
Atto 1/00248 abbinato in data 21/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: ORRICO ANNA LAURA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024
SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2024


Stato iter:
27/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/02/2024
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/02/2024
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto DI MAGGIO GRAZIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto GRIPPO VALENTINA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
 
INTERVENTO GOVERNO 21/02/2024
Resoconto OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/02/2024
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GRIPPO VALENTINA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto CANDIANI STEFANO LEGA - SALVINI PREMIER
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/02/2024
Resoconto FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
 
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2024
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto GRIPPO VALENTINA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto RUSSO PAOLO EMILIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto BAKKALI OUIDAD PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto AMORESE ALESSANDRO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 27/02/2024
Resoconto OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/02/2024

DISCUSSIONE IL 20/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/02/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/02/2024

DISCUSSIONE IL 21/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2024

DISCUSSIONE IL 27/02/2024

VOTATO PER PARTI IL 27/02/2024

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 27/02/2024

PARERE GOVERNO IL 27/02/2024

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 27/02/2024

CONCLUSO IL 27/02/2024

Atto Camera

Mozione 1-00244
presentato da
ORRICO Anna Laura
testo presentato
Lunedì 19 febbraio 2024
modificato
Martedì 27 febbraio 2024, seduta n. 251

   La Camera,

   premesso che:

    1) ai sensi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;

    2) la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»;

    3) la Costituzione, all'articolo 21, afferma che «Tutti», non solo i cittadini dunque, «hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» – ciò pone il divieto di controlli preventivi – ferma restando l'indicazione da parte della legge in ordine alle possibilità di sequestro in ipotesi di delitti espressamente previsti;

    4) l'articolo 21 affida, altresì, alla legge ordinaria la possibilità di imporre la piena conoscibilità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica, con ciò implicitamente riconoscendo il rapporto strettissimo tra informazione, potere economico e libertà di espressione e il diritto del pubblico lettore a conoscerlo;

    5) preme segnalare che, pur non essendo espressamente menzionato, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 202 del 1976, ha costantemente affermato che la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo e diffusione ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati e ha precisato che l'articolo 21 colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità ex articolo 2 della Costituzione, i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e indirettamente in diritto soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto (sentenza n. 112 del 1993, che richiama, oltre alla già citata, anche le sentenze nn. 148 del 1981 e 826 del 1988);

    6) in proposito, si ritiene opportuno, in questa sede, riportare integralmente il passo della sentenza n. 112 del 1993, per la costruzione e l'estrinsecazione del concetto di pluralismo che offre: «Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale», e, sotto questo profilo, prosegue, «questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale;

    7) da qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'articolo 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori» (sentenza n. 112 del 1993);

    8) la manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, è da considerarsi cardine dell'ordinamento democratico, baluardo del buon funzionamento della democrazia – «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969);

    9) non è un caso se nei Paesi che, in modo eclatante o latente, involvono o si avviano ad intaccare libertà e principi democratici, i primi assalti investano la televisione, i media e la stampa ai fini del loro controllo, unitamente a misure che possono colpire anche direttamente l'informazione e i suoi attori, con modalità che vanno dalla censura al sequestro e all'arresto;

    10) forse non è un caso che la storia della giustizia costituzionale italiana (come ricorda il professor Enzo Cheli in uno scritto sul tema) abbia avuto il suo inizio proprio con una sentenza in tema di libertà di espressione – la sentenza n. 1 del 14 giugno del 1956 – dove la Corte, dopo aver tracciato le linee portanti del giudizio costituzionale, veniva a sanzionare l'incostituzionalità, per la violazione della libertà di espressione, di alcune norme del testo unico di pubblica sicurezza del 1931;

    11) l'adempimento dell'articolo 21 si mostra e si attua nella sua pienezza, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel suo dispiegamento anche in ordine all'organizzazione delle misure negli ambiti che alla manifestazione del pensiero sono direttamente e strettamente connessi – l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione, la proprietà e il mercato editoriali, i contributi pubblici alla stampa, le misure che agevolano o ostacolano il diritto di cronaca, il lavoro giornalistico nell'accertamento dei fatti, la loro conoscenza e la loro diffusione, a loro volta strettamente correlate al diritto all'informazione;

    12) la libertà e il pluralismo dei media, come pure l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti, rappresentano, altresì, uno dei pilastri dello Stato di diritto dell'Unione europea, in quanto elemento fondamentale del diritto alla libertà di espressione e di informazione ed essenziale per il funzionamento democratico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, inclusa la lotta alla corruzione;

    13) l'ultimo «Rapporto sullo Stato di Diritto», pubblicato dalla Commissione europea a inizio luglio del 2023, aveva evidenziato, con riferimento al nostro Paese, più di una preoccupazione sul fronte della libertà di stampa, tra cui: le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, nonché le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione, che continuano ad aumentare di anno in anno;

    14) in particolare, l'Italia presenta un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media (relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa) ed è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo». Sussiste, altresì, ad avviso della Commissione, un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali;

    15) molti dei temi oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea nel 2023 sarebbero al centro anche del nuovo questionario sullo Stato di Diritto per il 2024 inviato in questi giorni all'attenzione del Governo italiano, con riferimento, fra l'altro, al premierato, al processo penale telematico, alle modifiche al reato di abuso d'ufficio, alle conseguenze della nuova prescrizione per i processi per corruzione, nonché all'informazione, in particolare sullo stop alla pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e sulle misure per garantire la libertà di stampa e il diritto a essere informati;

    16) a norma della direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Avms) – i cui correttivi al decreto legislativo di recepimento n. 208 del 2021 (cosiddetto Tusma) sono attualmente all'esame delle Camere – gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al corretto funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale;

    17) sempre a norma della citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane, nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace;

    18) per rispondere alle crescenti preoccupazioni in seno all'Unione europea per la politicizzazione dei media e la mancanza di trasparenza in merito alla loro proprietà, la Commissione europea è inoltre intervenuta, da ultimo, con due nuove proposte normative riguardanti la libertà dei media: una proposta di direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (cosiddette Slapp) e la proposta di regolamento inerente alla prima legge europea per la libertà dei media (Emfa), che si basa proprio sulla revisione della citata direttiva Avms;

    19) in particolare, con quest'ultima proposta, che è stata oggetto di recente di parere da parte del Parlamento italiano, l'Unione europea intende rafforzare il quadro normativo europeo affinché tutti gli Stati membri adottino un sistema di maggior tutela della libertà di stampa, del lavoro di giornaliste e giornalisti e la garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico dal condizionamento dell'autorità politica;

    20) mentre la proposta di direttiva contro le Slapp prevede garanzie per coloro che sono bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, la legge europea per la libertà dei media istituirà un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di misure volte a proteggere i giornalisti e i fornitori di servizi di media da ingerenze politiche, rendendo nel contempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'Unione europea;

    21) nel nostro Paese si è assistito di recente ad un abuso del ricorso alla querela per diffamazione e all'azione di risarcimento dei danni sul piano civilistico nei confronti dei giornalisti, al punto da poter considerare tali strumenti processuali alla stregua di mezzi intimidatori e di pressione per limitare l'attività giornalistica, col rischio di influenzare gravemente la libertà di stampa;

    22) numerose iniziative giudiziarie per diffamazione risultano, invero, pretestuose, alla luce delle più recenti statistiche che dimostrano come il 90 per cento dei procedimenti per diffamazione si risolvano con archiviazioni o proscioglimenti pronunciati prima del giudizio, proprio perché basati su accuse infondate o, comunque, sproporzionate;

    23) i dati relativi alla mediazione civile obbligatoria, inoltre, testimoniano come anche le questioni relative a fatti di diffamazione sul piano civile ammontino a meno dell'1 per cento dell'intero contenzioso;

    24) sotto altro profilo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è più rinviabile un intervento del legislatore che recepisca i più recenti orientamenti della Corte costituzionale in materia di diffamazione. Segnatamente, la Corte costituzionale si è espressa al riguardo con la sentenza n. 150 del 2021, esortando il Parlamento ad intervenire sulla materia, al fine di assicurare un più adeguato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione;

    25) in particolare, essa ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni, unitamente al pagamento di una multa;

    26) ad avviso del Giudice delle leggi, le norme vigenti sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre, infatti, l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri;

    27) ne deriva che l'obbligatoria inflizione della sanzione detentiva viola, in particolare, tanto l'articolo 21 della Costituzione con riferimento alla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» dalla già citata risalente pronuncia della Corte (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), quanto l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    28) invero, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata sull'argomento, ribadendo nella propria copiosa giurisprudenza – condivisa anche dalla Corte costituzionale – come la previsione del carcere obbligatorio non sia compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea, al pari delle sanzioni pecuniarie troppo elevate, in quanto, appunto, costituiscono un rischio per la libertà di stampa;

    29) nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si rinvengono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione;

    30) secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, la pena detentiva può dirsi proporzionata (e quindi legittima) quando «la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità» (così la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché: sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39); ciò si verifica sia, «con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio», sia in presenza di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»;

    31) ogni tentativo di limitare la libera informazione e, di conseguenza, la disinformazione che viene generata dall'uso distorto dei media, in particolare i social media, di fatto, erodono le fondamenta della democrazia perché compromettono la capacità dei cittadini di valutare i fatti e di orientare le proprie scelte;

    32) i temi della libertà sono inscindibili da quelli della dignità del lavoro, a cominciare dalla valorizzazione del lavoro di giornalisti e giornaliste, a prescindere dallo status di lavoratori dipendenti o di freelance; in particolare, si riscontra un'incertezza dell'azione pubblica in merito alla valorizzazione delle giornaliste, soprattutto con riferimento al contrasto alle discriminazioni professionali, ad un lavoro di riequilibrio di fronte al gap economico e al mancato riconoscimento di adeguate tutele e del livello professionale;

    33) peraltro, il consolidamento delle piattaforme digitali ha ampliato il mercato dell'informazione, creando un contesto nel quale la competitività avviene spesso in assenza di regole che valgano per tutti; questo rende ancora più pressante rafforzare le tutele a garanzia della libertà di stampa, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

    34) a tal proposito, nel parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso sul contratto di servizio tra il Governo e la Rai, è stato inserito un importante riconoscimento del valore del giornalismo di inchiesta, che deve essere tutelato, supportato e rafforzato nel servizio pubblico ed è stata posta grande attenzione alla necessità che i giornalisti e gli operatori del servizio pubblico osservino rigorosamente la deontologia professionale, coniugando il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, anche preservandoli da querele temerarie o altre forme di pressioni indebite, a contrastare le discriminazioni professionali, al fine di garantire pienamente la dignità dei giornalisti e la libertà di informazione;

2) nel quadro di garanzie a tutela della libertà dei media, ad attuare e dare seguito alle raccomandazioni della Commissione europea contenute nel Rapporto sullo Stato di diritto 2023 e a quelle di prossima pubblicazione, con particolare riguardo all'introduzione di garanzie per il regime di diffamazione, alla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza dell'assetto proprietario, alla protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche – compresi i media del servizio pubblico;

3) a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, la conclusione dei negoziati relativi alle proposte normative riguardanti la libertà dei media e, in particolare, le nuove norme dirette all'efficace protezione dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti, quali condizioni indispensabili per garantire un'informazione corretta, la diversità di opinioni e l'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione nella narrazione dei fatti, a garanzia dello stesso pluralismo e dell'indipendenza del settore;

4) ad adottare iniziative di competenza per un aggiornamento di tutta la normativa in materia di rafforzamento delle tutele per chi esercita la professione giornalistica, anche in forma freelance;

5) ad adoperarsi, adottando le opportune iniziative normative, per dare seguito pienamente alla costante giurisprudenza costituzionale, affinché sia garantito il pluralismo nella sua qualità di valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione, assicurandone l'imparzialità, l'obiettività, la correttezza e la completezza.
(1-00244) (Testo modificato nel corso della seduta) «Orrico, Caso, Carotenuto, Amato, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Scutellà, Bruno, Scerra».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delitto contro la persona

professioni del settore delle comunicazioni

diffamazione