Legislatura: 19Seduta di annuncio: 66 del 10/03/2023
Atto numero: 8/00004
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MATTIA ALDO FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 MILANI MASSIMO FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 IAIA DARIO FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 LAMPIS GIANNI FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 ROSSI FABRIZIO FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023 SILVESTRI RACHELE FRATELLI D'ITALIA 10/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 21/03/2023 FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 21/03/2023 BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA DICHIARAZIONE GOVERNO 21/03/2023 FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) INTERVENTO PARLAMENTARE 21/03/2023 FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 22/03/2023 FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2023 MATTIA ALDO FRATELLI D'ITALIA BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA DICHIARAZIONE VOTO 22/03/2023 BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
DISCUSSIONE IL 21/03/2023
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 21/03/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/03/2023
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2023
ACCOLTO IL 22/03/2023
PARERE GOVERNO IL 22/03/2023
DISCUSSIONE IL 22/03/2023
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 22/03/2023
CONCLUSO IL 22/03/2023
L'VIII Commissione,
premesso che:
nello schema di decreto legislativo relativo al nuovo codice degli appalti è contenuta una previsione che creerà gravi problematicità agli uffici giudiziari con riferimento all'istituto delle stazioni appaltanti qualificate. Infatti all'articolo 1 dell'allegato II.4 si prevede, una volta entrato a regime, che il sistema di qualificazione delle centrali di committenza «è regolato dalla delibera ANAC 28 settembre 2022, n. 441» e, in via transitoria, si consente alle stazioni appaltanti non qualificate di procedere all'affidamento di progettazione e lavori, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'allegato II.4. Una norma analoga, all'articolo 3, comma 2, lettera b), è prevista per la progettazione e l'affidamento di forniture e servizi;
attualmente, all'interno dell'amministrazione giudiziaria, nessuno possiede la qualifica di responsabile unico del procedimento e non appare realistico ritenere che si possa raggiungere il risultato in tempi brevi;
nella norma transitoria sopra citata è previsto che, per un periodo di tempo limitato a soli sei mesi, stazioni appaltanti come gli uffici giudiziari potranno esperire procedure finalizzate a concludere appalti di lavori pubblici, ma solo a condizione che siano dotati di una personale tecnico in possesso delle competenze necessarie per svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento (Rup). La disposizione appare potenzialmente in grado di cagionare gravi inconvenienti, a causa dell'eccessiva limitatezza temporale del regime transitorio previsto e perché la normativa prevede, trascorso il semestre di transizione, che lo svolgimento di appalti sia possibile solo nel caso in cui la funzione sia imputata effettivamente al responsabile unico del procedimento;
si segnala che la situazione sopra astrattamente descritta corrisponde a quella effettivamente esistente all'interno dell'amministrazione della giustizia poiché, non disponendo di personale tecnico qualificato per assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento, non possiede alcuna stazione appaltante qualificata. Per consentire la possibilità effettiva di bandire gare di appalto, una volta terminato il periodo semestrale transitorio, appare necessario attuare con urgenza le disposizioni del decreto ministeriale 14 aprile 2022 che imputano agli uffici periferici il compito di occuparsi delle procedure di gara di tutti gli uffici giudiziari compresi nel territorio della circoscrizione, istituendo i 7 uffici periferici previsti, quindi avviando il procedimento previsto per l'assunzione dei lavoratori necessari. Una volta fatto ciò, essi saranno formati per un periodo minimo, attualmente pari a tre anni, necessario ai nuovi assunti per assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento. Anche per questa specifica ragione appare logico e necessario modificare lo schema di decreto legislativo, in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'allegato II.4, innalzando il periodo transitorio a 5 anni perché quello attualmente previsto, pari ad appena 6 mesi, appare troppo esiguo;
si precisa ulteriormente che, trattandosi di funzionari con contratto a tempo determinato la cui durata è pari a soli 2 anni e 6 mesi, essi non potranno effettivamente assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento. Stando così le cose, nel caso in cui le norme non venissero modificate, le amministrazioni prive di responsabile unico del procedimento dovranno necessariamente tornare a rivolgersi ai Provveditorati alle opere pubbliche. Nel caso in cui ciò accadesse si determinerà, come già verificatosi in passato, la sospensione di tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con rischi gravissimi per la salute dei lavoratori e degli utenti poiché i Provveditorati alle opere pubbliche non riuscirebbero a far fronte alle esigenze dei circa 1.000 edifici adibiti a uffici giudiziari, quasi tutti vetusti, gravati da vincoli storici e artistici e, soprattutto, caratterizzati da una pluriennale e inadeguata manutenzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina transitoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'allegato II.4 dello schema di decreto legislativo relativo al nuovo codice degli appalti, dal tenore analogo a quella contenuta nell'articolo 31, comma 6, del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016 con la quale si dispone che «Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».
(7-00064) «Foti, Mattia, Rotelli, Milani, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):professioni tecniche
rischio sanitario
sanita' del lavoro