ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 36 del 16/01/2023
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00002
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 16/01/2023
CERRETO MARCO FRATELLI D'ITALIA 16/01/2023
MARCHETTO ALIPRANDI MARINA FRATELLI D'ITALIA 16/01/2023
MORGANTE MADDALENA FRATELLI D'ITALIA 16/01/2023
ALMICI CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 17/01/2023
LA PORTA CHIARA FRATELLI D'ITALIA 17/01/2023
LA SALANDRA GIANDONATO FRATELLI D'ITALIA 17/01/2023
MALAGUTI MAURO FRATELLI D'ITALIA 17/01/2023
CARLONI MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 20/01/2023
BERGAMINI DAVIDE LEGA - SALVINI PREMIER 20/01/2023
PIERRO ATTILIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/01/2023
GIAGONI DARIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/01/2023
BRUZZONE FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 20/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
31/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/01/2023
CERRETO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/01/2023
CARLONI MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
LA SALANDRA GIANDONATO FRATELLI D'ITALIA
MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 31/01/2023
D'ERAMO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/01/2023
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
GADDA MARIA CHIARA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
BERGAMINI DAVIDE LEGA - SALVINI PREMIER
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 31/01/2023
CARLONI MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/01/2023

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/01/2023

DISCUSSIONE IL 24/01/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/01/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 30/01/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/01/2023

ACCOLTO IL 31/01/2023

PARERE GOVERNO IL 31/01/2023

DISCUSSIONE IL 31/01/2023

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 31/01/2023

CONCLUSO IL 31/01/2023

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00026
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo presentato
Lunedì 16 gennaio 2023
modificato
Venerdì 20 gennaio 2023, seduta n. 40

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    il 27 gennaio 2016, l'Irlanda ha notificato alla Commissione europea un pacchetto normativo, ad oggi denominato «Public Health Alcohol Labelling Regulations», finalizzato ad autorizzare l'utilizzo di meccanismi di etichettatura sui prodotti a base di alcol recanti avvisi di carattere sanitario in modo analogo a quanto avviene per i prodotti a base di tabacco;

    la notifica è avvenuta sulla base del meccanismo cosiddetto «TRIS», di cui alla Direttiva (UE) n. 2015/1535, in virtù delle forti ripercussioni sul mercato interno che tale misura è destinata ad introdurre;

    a seguito di varie modifiche ed integrazioni, la versione finale della normativa irlandese è stata notificata il 21 giugno 2022, notifica al seguito della quale, nonostante le forti opposizioni di Italia, Francia, Spagna ed altri Paesi europei, la Commissione europea ha deciso di non avanzare alcuna opposizione;

    così facendo la Commissione europea ha di fatto autorizzato la proposta normativa irlandese, nonostante la sua natura di barriera al commercio nel mercato interno dell'Unione;

    nell'ambito della normativa promossa dalle autorità irlandesi, non viene fatta alcuna differenza tra consumo moderato, responsabile o eccessivo, di sostanze alcoliche, adottando un approccio che sanziona trasversalmente qualsiasi bevanda alcolica, dal vino di qualità al superalcolico;

    in tal senso vale la pena ricordare che in data 9 dicembre 2021 la Commissione speciale sulla lotta contro il cancro (Commissione BECA) del Parlamento europeo, istituita nel giugno 2020 con mandato fino al 23 dicembre 2021 per redigere un rapporto che si presti a linea guida per un piano d'azione europeo contro i tumori, ha votato lo schema definitivo del proprio report, successivamente emendato e votato dal Parlamento europeo;

    l'articolato della relazione oggetto del voto finale del BECA, tra le altre, indicava la raccomandazione di integrare l'etichettatura delle bevande alcoliche con delle controindicazioni per la salute, come per l'appunto in atto per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;

    il testo finale, inoltre, prevedeva l'adozione di standard metodologici che non prevedevano in alcun modo la distinzione tra consumo «responsabile» e «dannoso» di bevande alcoliche, presupponendo una generica assenza di un livello sicuro di consumo di bevande alcoliche;

    il testo proposto dal BECA, quindi, presentava molteplici caratteristiche condivise dal pacchetto normativo notificato dall'Irlanda ed autorizzato dalla Commissione europea;

    il 16 febbraio 2022, il Parlamento europeo ha votato ed approvato la «Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata»;

    occorre evidenziare che nel corso dell'esame parlamentare sono state approvate varie proposte emendative che hanno modificato il documento proposto dal BECA nella forma e nella sostanza, rimuovendo standardizzazioni trasversali del consumo di alcolici e ponendo particolare enfasi sulla necessità di promuovere un consumo responsabile di bevande alcoliche;

    il testo definitivo della risoluzione, licenziato dal Parlamento europeo, reca infatti: «il Parlamento europeo (...) sostiene la necessità di offrire ai consumatori informazioni appropriate migliorando l'etichettatura delle bevande alcoliche con l'inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol e introducendo l'indicazione obbligatoria degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali nonché mediante l'introduzione dell'etichettatura digitale; chiede alla Commissione di adottare azioni specifiche contro il consumo eccessivo e pericoloso di alcol»;

    il testo, inoltre, incoraggia da un lato i Paesi membri a legiferare in materia di consumo di alcolici, ma con modalità finalizzate a diffondere un consumo sano e responsabile, e non modalità sanzionatorie trasversali quali quelle perseguite dalla normativa irlandese;

    sempre in riferimento alla normativa irlandese, la normativa adottata e proposta pare non corrispondere con le motivazioni addotte dall'Irlanda nel documento di notifica alla Commissione, che enucleano un quadro allarmante per quanto riguarda il consumo di alcolici e la consapevolezza di questi prodotti nell'isola;

    la proposta irlandese, infatti, pare contrastare in linea di principio l'articolo 35 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle misure di effetto equivalente alle misure restrittive quantitative alle esportazioni, che recita: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente»;

    tale principio è stato ulteriormente espanso nella sentenza Rewe-Zentral v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979) C-120/78 della Corte di giustizia dell'Unione europea, nota come sentenza Cassis de Dijon, la quale sancì come il prodotto legalmente in commercio nello Stato d'origine può essere commercializzato anche nello Stato di destinazione, senza doverlo sottoporre alla normativa tecnica, proprio perché questo è già stato sottoposto a quella del suo Stato d'origine, da ritenersi equivalente nelle tutele essenziali;

    se da un lato le autorità irlandesi adducono ragioni legate alla tutela della salute pubblica, per le quali anche il diritto dell'Unione europea prevede regimi particolari, dall'altro occorre menzionare che già il Parlamento europeo, nel promuovere la citata risoluzione del 16 febbraio 2022, ha dato luogo ad un perimetro di riferimento per l'adozione di misure normative finalizzate a perseguire obiettivi di salute pubblica e regolamentazione del consumo di bevande alcoliche;

    data la portata dell'impianto normativo proposto dall'Irlanda sul commercio internazionale, occorre una ulteriore autorizzazione in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ancora assente, in un processo dalla durata attesa di 60 giorni,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi in tutti i tavoli europei di competenza per scongiurare l'introduzione della normativa in premessa, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti per promuovere un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, anche in coordinamento con altri Paesi europei che condividono il medesimo posizionamento italiano;

   ad operare in tutti i tavoli internazionali di competenza, con riferimento all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per scongiurare l'introduzione della normativa in premessa;

   ad adottare iniziative, anche in coordinamento con altri Paesi europei produttori ed esportatori di vino, presso le competenti sedi europee, con la finalità di scongiurare che la normativa irlandese di cui in premessa diventi un precedente a danno delle produzioni vinicole nazionali, andando, tra le altre, oltre il perimetro tracciato dal Parlamento europeo nel voto espresso sulla risoluzione in premessa.
(7-00026) «Caretta, Ciaburro, Cerreto, Marchetto Aliprandi, Morgante, Almici, La Porta, La Salandra, Malaguti, Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Giagoni, Bruzzone».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

alcolismo

consumo