ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00951

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 114 del 06/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MANZI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 06/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 06/06/2023
ZINGARETTI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 06/06/2023
BERRUTO MAURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 06/06/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA CULTURA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA CULTURA delegato in data 06/06/2023
Stato iter:
07/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/06/2023
Resoconto MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2023
Resoconto MAZZI GIANMARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
 
REPLICA 07/06/2023
Resoconto MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/06/2023

SVOLTO IL 07/06/2023

CONCLUSO IL 07/06/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00951
presentato da
MANZI Irene
testo di
Martedì 6 giugno 2023, seduta n. 114

   MANZI, ORFINI, ZINGARETTI e BERRUTO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale n. 161 dell'11 aprile 2023, il Governo adotta le «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali»;

   il decreto, come segnalato dalle associazioni di settore generalizza l'applicazione di tariffe sulla pubblicazione di immagini di beni culturali in qualsiasi prodotto editoriale, danneggiando la pubblicazione degli esiti di ricerche sul patrimonio culturale;

   inoltre, il decreto contiene un ulteriore vincolo per il quale «indipendentemente dal canone la concessione è comunque subordinata alla previa verifica (...) ai sensi dell'articolo 20 del codice dei beni culturali e del paesaggio (...)»;

   si osserva, a tal proposito, che il riferimento all'articolo 20, ad avviso degli interroganti, sarebbe incostituzionale, in quanto il divieto della distruzione e della destinazione di beni culturali ad usi «non compatibili con il loro carattere storico o artistico» può essere fatto valere per le concessioni d'uso degli spazi e per l'uso fisico dei beni culturali, ma non per le riproduzioni;

   sottoporre a controllo l'uso sociale delle riproduzioni del patrimonio pubblico costituirebbe una violazione delle libertà costituzionali di espressione e di ricerca;

   il decreto, inoltre, disattende le ultime linee guida adottate dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale nell'ambito del Piano nazionale per la digitalizzazione nel giugno 2022, e la previsione di gratuità di immagini di beni culturali;

   la Corte dei conti, nella deliberazione 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G, pone in evidenza come «(...) le trasformazioni che il digitale ha prodotto invitano ad abbandonare i tradizionali paradigmi “proprietari”, in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica aggiungendo che forme di ritorno economico della singola immagine appaiono anacronistiche (...)»;

   le associazioni del settore da anni fanno ripetutamente appello ai princìpi della Convenzione di Faro per sottolineare l'esigenza di favorire le condizioni per la più ampia riutilizzabilità di dati e immagini del nostro patrimonio culturale –:

   se il Ministro interrogato non intenda avviare un confronto che, coinvolgendo le parti interessate, giunga ad individuare i correttivi necessari a favorire le condizioni per la più ampia riutilizzabilità di dati e immagini del nostro patrimonio culturale, anche nel rispetto delle predette linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, adottate dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura nell'ambito del Piano nazionale per la digitalizzazione nel luglio 2022.
(5-00951)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 giugno 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00951

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che consente di chiarire alcuni punti importanti in tema di riproduzione delle immagini.
  In primo luogo, occorre sottolineare che il decreto ministeriale n. 161 dell'11 aprile 2023 consente a tutti gli studenti, studiosi e ricercatori di continuare a svolgere le proprie ricerche liberamente, senza nulla pagare all'Amministrazione. L'attività di studio e ricerca così come l'uso individuale senza scopo di lucro restano sempre libere; solo ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione occorre pagare (riproduzione di fotocopie, ad esempio). Diversamente, è soggetta al pagamento solo l'attività finalizzata a scopo lucrativo. Il tariffario ministeriale si limita ad applicare la legge che già distingue tra scopo non lucrativo (sempre consentito e gratuito) e attività lucrativa (che è invece soggetta a pagamento).
  L'adozione del provvedimento dell'11 aprile 2023, n. 161 rappresenta un preciso obbligo normativo previsto dall'articolo 108, comma 6, Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui «gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente».
  Il decreto mette ordine nella moltitudine di tariffari elaborati dalle decine di istituti culturali del Ministero, superando anche le lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dall'allora Ministro Ronchey (decreto ministeriale 8 aprile 1994).
  Trattandosi di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene culturale, in quanto espressione identitaria della comunità.
  Peraltro, anche la recente sentenza del Tribunale di Firenze dell'aprile 2023, in riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per l'illecita riproduzione del David di Michelangelo, conferma «l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione».
  Il provvedimento ministeriale costituisce, perciò, anche sotto tale profilo fedele attuazione di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e della più recente giurisprudenza.
  Quanto ai rapporti tra il provvedimento ministeriale dell'aprile scorso e il Piano nazionale per la digitalizzazione, citato dall'interrogante, occorre precisare che quest'ultimo non costituisce una fonte del diritto e non è stato adottato in attuazione del citato art. 108, comma 6, decreto legislativo n. 42 del 2004; rappresenta solo l'orientamento di un ufficio ministeriale: a diritto vigente non è possibile mettere a disposizione, gratuitamente e senza alcuna forma di controllo rispetto al concreto utilizzo, le immagini del patrimonio culturale. Operare diversamente significherebbe violare il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Conforta tale conclusione anche la disciplina attuativa della direttiva europea sull'informazione nel settore pubblico che, espressamente, esclude proprio musei, archivi e biblioteche dall'obbligo di fornire gratuitamente la riproduzione dei propri dati e prevede il rimborso dei costi. Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal decreto legislativo n. 200 del 2021, attuativo della direttiva n. 1024/2019, esclude la gratuità del riuso dei dati per «le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi».
  L'Italia, peraltro, si muove in conformità a quanto accade nel resto del mondo: bastino gli esempi del British Museum, dove l'importo varia dalle 45 alle 60 sterline per un file digitale in alta risoluzione, della Tate Gallery, dove il costo di stampa digitale di un'immagine, come quella dell'opera «Il Duetto» di William Etty, per uso editoriale può ammontare a 229 sterline, e dei Musei Vaticani, secondo museo più visitato al mondo nel 2022, dove si pagano fino a 126 euro per una stampa digitale a colori su carta fotografica.
  Quanto alle amministrazioni pubbliche italiane diverse dal MiC, per la riproduzione di una immagine a colori, il tariffario del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno prevede un pagamento fino a 160 euro, e quello della Fondazione Musei Civici Venezia fino a 40 euro più IVA.
  Quanto esposto non esclude, naturalmente, che dopo un periodo di osservazione, il tariffario possa essere rivisto e migliorato, anche valorizzando ulteriormente le esigenze dell'editoria strettamente scientifica e universitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrimonio culturale

bene culturale

numerizzazione