ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 103 del 16/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: D'ALESSIO ANTONIO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 16/05/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/05/2023
Stato iter:
17/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/05/2023
Resoconto D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/05/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/05/2023
Resoconto D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/05/2023

SVOLTO IL 17/05/2023

CONCLUSO IL 17/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00854
presentato da
D'ALESSIO Antonio
testo di
Martedì 16 maggio 2023, seduta n. 103

   D'ALESSIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva introdotto, tra le altre cose e in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte e per un massimo di cinque anni anche non continuativi, i periodi precedenti non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo;

   con questo istituto (cosiddetto «pace contributiva») si è consentito, quindi, ai lavoratori di ricostruire in modo omogeneo i propri profili pensionistici, raggiungendo così l'approdo alla fine della carriera con minore tortuosità, soprattutto per quei casi caratterizzati da periodi di precariato o di contribuzioni intermittenti;

   questa facoltà, per ragioni obiettivamente difficili da comprendere, non è stata prorogata né resa strutturale, facendo sì che si venisse a creare una condizione di squilibrio tra lavoratori, in particolare tra chi ha potuto usufruirne all'epoca e chi, invece, non cogliendo questa opportunità per una serie di possibili motivazioni, è rimasto a suo modo prigioniero di una condizione contributiva saltuaria;

   tra le altre cose, occorre ricordare come per i cosiddetti «buchi contributivi» derivanti da periodi di lavoro a tempo determinato precedenti al 1992 non esistesse alcuna forma di sostegno al reddito né di contribuzione figurativa come, invece, avviene al giorno d'oggi;

   la copertura di tali periodi era in ogni caso volontaria e a pagamento a totale carico del contribuente – con l'onere spalmato fino ad un massimo di 120 rate mensili – e, quindi, pare assolutamente necessario quantomeno riaprire una finestra temporale per una nuova «pace contributiva» –:

   se e quali iniziative, anche di natura normativa, intenda porre in essere per far sì che i lavoratori interessati possano rimediare a buchi contributivi presenti all'interno delle proprie storie professionali, eventualmente contemplando anche il ripristino della «pace contributiva» per un ulteriore triennio ovvero in modo strutturale.
(5-00854)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 maggio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00854

  Con la presente interrogazione l'Onorevole interrogante lamenta il mancato ripristino dell'istituto della cosiddetta «pace contributiva» e, più in generale, la mancanza di istituti che possano permettere ai lavoratori interessati di rimediare ai cosiddetti «buchi contributivi» presenti all'interno delle proprie storie professionali.
  Al riguardo, sentite le strutture tecniche competenti, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, devo ricordare che l'intervento normativo messo in atto con la cosiddetta pace contributiva ha avuto lo scopo di consentire al lavoratore di aumentare quanto più possibile l'anzianità contributiva – e il relativo montante accantonato – nell'ambito del sistema contributivo di calcolo della pensione, dove periodi di interruzione dell'attività lavorativa si rivelavano più penalizzanti al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso a pensione.
  In merito, va evidenziato che l'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha previsto, per il triennio 2019-2021, per i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'Inps nonché agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'Ago, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta, la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non soggetti ad obbligo contributivo, di mancata copertura contributiva tra il 1° gennaio 1996 ed il 29 gennaio 2019 (antecedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto), compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, così da parificarli a periodi di lavoro.
  Il periodo che forma oggetto di riscatto è di durata massima di cinque anni, anche non continuativi, l'onere è a carico del lavoratore, con importo rateizzabile fino a 120 rate mensili senza interessi.
  Segnalo anche che il decreto legislativo n. 564 del 1996 consente già, a regime, a tutti i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi di chiedere il riscatto, con onere a carico del lavoratore, dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico nonché dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei.
  L'ordinamento pensionistico prevede anche la cosiddetta «prosecuzione volontaria dei contributi», ossia la possibilità per i lavoratori, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, al fine di perfezionare i requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o incrementare l'importo dell'assegno, di versare a proprie spese i contributi mancanti. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti: almeno cinque anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
  Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerata la rilevanza della questione, ha avviato una più ampia riflessione, anche di carattere normativo, sugli strumenti di recupero della contribuzione e di potenziamento della posizione assicurativa. Sul punto, l'istituzione del recente Osservatorio della spesa previdenziale, fermo restando un'analisi rigorosa dell'andamento economico e del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, avrà anche il compito di elaborare attività di analisi e di ricerca normativa finalizzata anche a valutare la sostenibilità di nuove misure che impattano sul sistema previdenziale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale