ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00556

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 72 del 21/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/03/2023


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/03/2023
Stato iter:
22/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/03/2023
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2023
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/03/2023
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2023

SVOLTO IL 22/03/2023

CONCLUSO IL 22/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00556
presentato da
DORI Devis
testo di
Martedì 21 marzo 2023, seduta n. 72

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

   lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato», disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. All'articolo 77 stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio gratuito deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   il 23 luglio 2020 il Ministro della giustizia emanava l'ultimo decreto biennale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;

   col predetto decreto il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro, con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2018;

   il calcolo sarebbe dovuto avvenire con riferimento al successivo precedente al computo, cioè il periodo luglio 2018-giugno 2020;

   al gennaio 2021, pertanto, l'adeguamento faceva riferimento a una situazione di fatto decisamente superata;

   successivamente al decreto ministeriale luglio 2020 non è più stato emanato alcun decreto;

   tuttavia, anche solo considerando il periodo tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022, la variazione ISTAT è stata pari al 9,20 per cento;

   se ora venisse emanato il nuovo decreto atteso dal gennaio 2023, il limite reddituale sarebbe di un importo pari a 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;

   il 27 per cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 15 mila euro;

   l'inflazione sta inoltre erodendo il potere d'acquisto delle fasce più deboli;

   il combinato disposto della mancata emanazione del nuovo decreto biennale e l'utilizzo nel precedente decreto di un biennio di riferimento antecedente, comporta di fatto l'esclusione dall'accesso al regime del gratuito patrocinio di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto;

   nella fascia di reddito nell'intervallo tra 12 mila e 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro si può stimare che almeno un milione di persone sarebbero ricomprese con il nuovo decreto –:

   se il Ministro interrogato intenda mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all'emanazione in tempi brevi del decreto biennale previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per l'adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio.
(5-00556)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00556

  Grazie presidente, le informazioni dedotte nelle interrogazioni sono corrette.
  In effetti, l'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) dispone che «i limiti di reddito fissati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
  L'ultimo adeguamento è stato effettuato con decreto interdirigenziale, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, datato 23 luglio 2020 (registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021) e si riferisce alla variazione dell'indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018.
  Dovendosi dunque aggiornare il citato limite di reddito in relazione alla variazione dell'indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, mi pregio di riferire che il previsto iter è sostanzialmente e positivamente concluso, posto che è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato.
  Nel merito si evidenzia che, nel suddetto periodo oggetto dell'adeguamento, dai dati acquisiti dall'Istituto nazionale di statistica, vi è stata una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari allo 0,1 per cento.
  Di tale percentuale si è, pertanto, tenuto conto ai fini dell'adeguamento del limite di reddito previsto dall'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, che dovrebbe quindi passare dagli attuali euro 11.746,68 ad euro 11.734,93.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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