ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00443

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: BONELLI ANGELO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 13/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA'  PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 22/02/2023
Stato iter:
13/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2023
Resoconto BARBARO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
REPLICA 13/04/2023
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/03/2023

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/04/2023

DISCUSSIONE IL 13/04/2023

SVOLTO IL 13/04/2023

CONCLUSO IL 13/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00443
presentato da
BONELLI Angelo
testo presentato
Mercoledì 1 marzo 2023
modificato
Giovedì 13 aprile 2023, seduta n. 86

   BONELLI, PELUFFO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

   l'articolo 31 del su citato decreto legislativo, prevede che i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili (Cer), quali soggetti giuridici di diritto autonomo, con finalità di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili a scala locale;

   il comma 3 dell'articolo 32, dispone che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, Arera adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni relative configurazioni di autoconsumo e Cer, e in particolare le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;

   Arera il 2 agosto 2022 pubblicava il documento per la consultazione 390/2022/R/EEL relativo agli orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e dal decreto legislativo n. 210 del 2021, fissando il termine del 9 settembre 2022 per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di soggetti interessati;

   con deliberazione 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022, Arera ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'autorità per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (Tiad), rilevando come in riferimento alle modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata per i clienti finali domestici, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, il documento per la consultazione avrebbe evidenziato che si intende dare attuazione alla richiamata disposizione normativa prevedendo, nel caso di clienti finali domestici che scelgano di avvalersi di tale modalità, che il Gse, su indicazione del referente della Cer, eroghi su base mensile la quota spettante a ciascun cliente finale domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza, anziché al medesimo referente;

   nella medesima delibera, Arera rappresenta come la maggior parte dei soggetti interessati, pur condividendo la proposta riportata nel documento per la consultazione 390/2022/R/EEL in riferimento alle modalità di scomputo, ha manifestato la propria contrarietà all'introduzione dello scomputo in bolletta, individuando rilevanti criticità in relazione alla gestione delle informazioni e dei flussi amministrativi ed economici tra i membri delle Cer, i referenti e le società di vendita, richiedendo che le modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata siano definite in una seconda fase rispetto all'avvio della nuova regolazione introdotta con il Tiad –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se ritenga di dover adottare iniziative normative per chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 32 comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, in funzione di una più piena tutela dei clienti domestici organizzati in Cer, con particolare riferimento alla possibilità di scomputare in bolletta la quota di energia condivisa.
(5-00443)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 aprile 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00443

  Con l'interrogazione in oggetto, si chiede a questo Ministero dell'ambiente di prendere in considerazione l'opportunità di adottare iniziative normative per chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, in funzione di una tutela più piena dei clienti domestici organizzati in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con particolare riferimento alla possibilità di scomputare in bolletta la quota di energia condivisa.
  Innanzitutto, si osserva che, come peraltro richiamato dallo stesso onorevole interrogante, l'attività regolatoria richiamata, di cui alla delibera ARERA 727/2022 dello scorso dicembre, di approvazione del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD), sia stata preceduta dalla pubblicazione di un documento di consultazione da parte della stessa Autorità, ovvero il DCO n. 390/2022 del 2 agosto sugli «Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21».
  In particolare, con riguardo al tema in questione, il documento di consultazione prevedeva che, ai fini delle modalità di scomputo in bolletta dell'energia autoconsumata per i clienti finali domestici di cui al richiamato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il GSE, su indicazione del referente della CER, erogasse su base mensile alla società di vendita al dettaglio, anziché al referente, la quota spettante a ciascun cliente finale domestico.
  ARERA stessa ha tuttavia ulteriormente rappresentato la contrarietà della maggior parte dei soggetti interessati all'introduzione dello scomputo in bolletta.
  Difatti, gli stessi hanno osservato che il meccanismo proposto in consultazione, seppur semplificato, comporta importanti complessità gestionali, nonché minore flessibilità di gestione delle configurazioni; ancora, gli interessati hanno richiesto quindi di definire le modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata in una seconda fase rispetto all'avvio della nuova regolazione introdotta con il TIAD, proprio al fine di assicurare un più confacente e flessibile sviluppo delle configurazioni di autoconsumo.
  Ciò premesso, si ritiene che a fronte della disposizione di norma primaria sufficientemente chiara nei suoi obiettivi, le difficoltà della sua attuazione attengano preminentemente ad aspetti tecnico-operativi, inerenti ad esempio la complessità di gestire i flussi amministrativi ed economici tra utenti-membri della CER, Referente e venditori di energia, nonché le modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti.
  Tali questioni sono state poste in evidenza sia dai venditori che dai potenziali soggetti membri delle Comunità Energetiche, e la cui natura oggettiva appare testimoniata proprio dall'uniformità delle valutazioni espresse in sede di consultazione.
  Pertanto, sarà cura del Ministero approfondire ulteriormente la tematica attraverso un confronto attivo con l'ARERA, col fine di valutare se dette criticità tecniche e operative evidenziate in fase di consultazione possano essere superate, definendo i più corretti e semplici strumenti con cui i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scomputo in bolletta della quota di energia condivisa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

energia dolce

risorse rinnovabili