Legislatura: 19Seduta di annuncio: 51 del 14/02/2023
Primo firmatario: GIACCONE ANDREA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 14/02/2023 CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/02/2023 GIAGONI DARIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/02/2023
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/02/2023 Resoconto GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 15/02/2023 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 15/02/2023 Resoconto GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 15/02/2023
SVOLTO IL 15/02/2023
CONCLUSO IL 15/02/2023
GIACCONE, NISINI, CAPARVI e GIAGONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
per il 2023 sono state rivalutate le pensioni di invalidità in base all'indice di inflazione, nell'ottica di un adeguamento al maggior costo della vita;
gli aumenti riguardano sia gli importi di pensione e assegni sia quelli delle indennità, a qualunque titolo erogati ad invalidi civili, ciechi civili e sordi;
con circolare numero 135 del 22 dicembre 2022, l'Inps ha proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura del +7,3 per cento;
le tabelle allegate alla circolare Inps n. 135 del 2022 sono state definite, dall'istituto, prendendo a riferimento l'indice di perequazione stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze (7,3 per cento), a sua volta basato sulle rilevazioni Istat;
la medesima circolare precisa anche i nuovi limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili è sordomuti, che sono aumentati del 5,1 per cento;
tale disallineamento fa si che, ad esempio, a fronte di un aumento di 80 euro di pensione, il titolare perde 280 euro di invalidità –:
se non ritenga di procedere ad un aumento del limite di reddito al fine di colmare il gap tra la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e l'aumento dei limite reddituale.
(5-00382)
Con l'atto in esame, gli onorevoli interroganti chiedono se sia possibile procedere ad un aumento del limite di reddito al fine di colmare la differenza tra la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e l'aumento del limite reddituale.
Al riguardo, a seguito degli incrementi pensionistici previsti dal legislatore, viene segnalato dagli onorevoli interroganti la circostanza per cui i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sono stati rivalutati nella misura del 100 per cento dell'aumento dell'inflazione, cioè del 7,3 per cento, considerato che questo è l'incremento inflazionistico calcolato.
Al contempo la soglia massima di reddito pensionistico per poter percepire la pensione di invalidità in cumulo con quella da lavoro ha avuto un incremento pari al 5,1 per cento e non del 7,3 per cento.
Ciò posto, si segnala che la problematica individuata dipende dalla diversità delle normative cui fanno riferimento i due sistemi di rivalutazione.
Le pensioni di invalidità civile sono rivalutate ogni anno con gli stessi indici utilizzati per la rivalutazione delle pensioni, cioè rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992).
I limiti di reddito annuo per poter percepire la pensione di invalidità civile degli invalidi civili totali, ciechi civili, sordi, invece, pur essendo rivalutati ogni anno con lo stesso indice utilizzato per la rivalutazione delle relative pensioni (articolo 54, comma 12, della legge n. 449 del 1997), sono rideterminati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969.
Come si evince dalla normativa da ultimo citata, per i suddetti limiti di reddito, il periodo di riferimento per il calcolo della variazione degli indici è anticipato di sei mesi. La ratio di tale disallineamento di sei mesi del numero indice per il calcolo della rivalutazione consegue alla necessità di effettuare il rinnovo delle pensioni con indici definitivi. Tuttavia, in fasi di inflazione crescente, come quella attualmente in corso, si può determinare un disallineamento tra entità della rivalutazione e aggiornamento dei limiti di reddito.
Può però accadere anche il contrario, laddove l'inflazione sia in fase decrescente. Al riguardo, l'INPS, opportunamente interpellato, ha reso noto che ci sono stati anni nei quali i limiti di reddito sono stati rivalutati in misura superiore alle pensioni.
Considerata l'importanza del tema sollevato, potrebbe rivelarsi determinante una revisione della normativa, che porti a una omogeneizzazione dei due sistemi di rivalutazione che interessano la materia.
Assicuro, pertanto, la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad affrontare la questione per cercare una soluzione alle criticità esposte.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
rivalutazione dei salari
disabile fisico