ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00286

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00286
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   SCHULLIAN. – Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. – Per sapere – premesso che:

   la misura «Parco Agrisolare», Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale;

   il decreto ministeriale 25 marzo 2022, n. 140119, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come integrato dal decreto ministeriale del 15 luglio 2022, n. 315434, ha stabilito i soggetti beneficiari, mentre con l'Avviso pubblico pubblicato in data 23 agosto 2022, è stato approvato il Regolamento operativo parco agrisolare;

   il primo bando si è concluso il 27 ottobre 2022. Successivamente all'istruttoria del GSE è stato emanato il decreto ministeriale 654947 recante l'elenco dei destinatari;

   da notizie informali del settore agricolo si apprende che è stata annunciata la pubblicazione di un secondo elenco di beneficiari del primo bando, mentre entro l'inizio 2024, uscirà un ulteriore bando;

   risulta impossibile procedere ad un trasferimento aziendale nei 5 anni successivi alla concessione del beneficio. Questa limitazione deriverebbe unicamente dalla risposta ad una Faq contenuta nel secondo blocco al numero 11): dopo l'accoglimento della domanda non è possibile alcun trasferimento di titolarità dell'azienda. La disponibilità deve essere mantenuta dallo stesso richiedente per tutta la durata dell'intervento e i successivi 5 anni;

   il decreto ministeriale 25 marzo 2022 all'articolo 12, in realtà dispone solo che l'impianto deve rimanere in funzione per almeno 5 anni: Articolo 12. Il Ministero ... ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni ... al fine di verificare il rispetto delle condizioni ... ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione;

   un trasferimento aziendale potrebbe rendersi necessario per un normale ricambio generazionale ma anche ad un soggetto esterno per cause come la morte del proprietario;

   altri benefici concessi (crediti di imposta, Nuova Sabatini) in caso di trasferimento aziendale, seguono l'azienda;

   la Faq 11 citata, se confermata, sarebbe penalizzante per gli imprenditori agricoli, mentre all'interno delle società agricole semplici e non, sarebbe sempre possibile sostituire un socio –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per verificare le criticità emerse e adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di chiarire, sia nel bando già chiuso che in quello in arrivo, che dopo l'accoglimento della domanda relativa alla misura agevolativa sul Parco Agrisolare sia possibile procedere a trasferimenti di titolarità dell'azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione.
(5-00286)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00286

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, ringrazio l'Onorevole per la sua interrogazione, poiché ha consentito agli uffici del Ministero di approfondire la questione relativa alla risposta che è stata fornita alla FAQ n. 11 del 23 settembre 2022, per la Misura «Parco Agrisolare», in base alla quale ai beneficiari non sarebbe consentito il trasferimento della titolarità dell'azienda per i 5 anni successivi all'accoglimento della domanda.
  Effettivamente potrebbe sussistere una incoerenza tra le indicazioni fornite dal Ministero con la predetta FAQ e le disposizioni degli atti presupposti.
  L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 marzo 2022, infatti, si limita ad individuare le categorie dei beneficiari, quali gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; le imprese agroindustriali e, indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
  A sua volta, il Regolamento Operativo allegato all'Avviso Pubblico del 23 agosto 2022 richiede quali requisiti per l'accesso al contributo che il Soggetto Beneficiario realizzi gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto, sostenga le spese, abbia la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati, risulti titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e sia firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.
  Non pare esservi una disposizione che vincoli il beneficiario a mantenere la titolarità dell'azienda per il periodo di cinque anni dall'ammissione al beneficio.
  Costituisce invece principio generale la conservazione dei requisiti di accesso al beneficio per un determinato periodo di tempo, finalizzato a scongiurare condotte elusive (come l'uso di prestanome per poter accedere ai benefici).
  Per questi motivi è intenzione del Ministero rivedere la risposta alla FAQ sopra citata, con lo scopo di dare più esatta risposta alla questione posta e, al tempo stesso, chiarire condizioni e requisiti per la conservazione del beneficio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia solare

politica di sostegno

produzione d'energia