ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto GADDA MARIA CHIARA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto GADDA MARIA CHIARA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00284
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   GADDA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   i commi 45-51 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconoscono, come per il quarto trimestre 2022, un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuano nel primo trimestre 2023;

   tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa per gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento;

   la normativa si applica sia al gasolio/benzina per autotrazione che al gasolio agricolo/benzina agricola, per cui il credito di imposta può riguardare sia il gasolio che la benzina utilizzati sulle diverse tipologie di veicoli destinati all'esercizio dell'attività agricola (articoli 54, 57 e 58 del codice della strada);

   le macchine agricole semoventi sono definite dal codice della strada all'articolo 57 comma 2: trattrici agricole, macchine agricole operatrici a due o più assi e macchine agricole operatrici ad un asse;

   è opportuno chiarire l'applicabilità del credilo d'imposta nel caso in cui il gasolio agricolo sia utilizzato per alcune lavorazioni che sono effettuate con veicolo fermo e quindi non prevedano la funzione di «trazione»;

   infatti le macchine semoventi possono effettuare lavorazioni agricole tramite attrezzature azionate dalla presa di potenza, che, a prescindere se la macchina sia in movimento oppure no, è alimentata dal gasolio agricolo della stessa;

   il concetto è stato chiarito dalla definizione di trattrici e dell'articolo 57 del codice della strada che prevede le seguenti funzioni: trazione, tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice;

   è opportuno valutare la possibilità di applicare il credito d'imposta a tutte le lavorazioni elencate nel decreto 30 dicembre 2015 («decreto ettaro-coltura»), come l'irrigazione effettuata con motori dedicati o l'essiccazione dei cereali –:

   se sia a conoscenza che diverse tipologie di lavorazioni agricole potrebbero essere escluse dall'accesso al credito d'imposta e quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire l'accesso all'agevolazione a tutto il gasolio agricolo utilizzato dalle imprese agricole, a partire dall'esclusione normativa del riferimento alla «trazione dei mezzi», evitando un'inutile limitazione burocratica nell'accesso alla misura e incertezze nell'attuazione e nel controllo.
(5-00284)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00284

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, come rilevato dall'Onorevole interrogante, i commi 45-51 della legge finanziaria del 29 dicembre 2022, n. 197 riconoscono un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre 2023 nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento.
  Il dato normativo parrebbe effettivamente riferire l'agevolazione fiscale all'acquisto di gasolio e benzina che sia finalizzata alla «trazione» dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e tale riferimento, come correttamente evidenziato dall'interrogante, potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi.
  Ciò, in particolare, in merito all'applicabilità del predetto credito d'imposta per alcune lavorazioni effettuate con veicolo fermo, e quindi senza la funzione di «trazione».
  In ragione di quanto esposto, il Ministero intende avviare una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di addivenire ad un'interpretazione estensiva della norma.
  Salvo valutazioni finanziarie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, a nostro avviso la norma non dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva, tenuto conto che, ad esempio, la funzione di trazione può essere svolta dalla trattrice agricola anche con veicolo fermo, azionando la presa di potenza.
  Pertanto rassicuro l'Onorevole interrogante che sarà nostra cura seguire con attenzione la problematica segnalata al fine di pervenire in tempi brevi alla sua definizione nel senso sopra detto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

macchina agricola

veicolo a motore

detrazione fiscale