ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: RICCIARDI MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00282
presentato da
RICCIARDI Marianna
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   MARIANNA RICCIARDI, QUARTINI, SPORTIELLO e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) disciplina diversi temi, tra cui la sicurezza delle cure c il rischio sanitario, la responsabilità del professionista sanitario e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità dei procedimenti giudiziari, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati;

   prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dei professionisti sanitari, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte colpose a titolo contrattuale; al contrario, il professionista risponde a titolo extra contrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente;

   inoltre, l'articolo 14 della predetta legge istituisce il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle compagnie assicurative e demanda ad un altro decreto la definizione della misura e delle modalità di versamento del contributo, i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap Spa e le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia;

   a distanza di più di cinque anni dall'approvazione della legge il Fondo previsto dall'articolo 14 non è stato istituito poiché manca il decreto attuativo del Ministero della salute;

   l'attuazione dell'articolo 14 sopra richiamato è dirimente per una esaustiva attuazione della legge sulla responsabilità sanitaria e, senza Fondo di garanzia per coloro che non posso usufruire di idonee polizze assicurative, di fatto, la disposizione rimane inefficace anche rispetto al contenimento della medicina difensiva –:

   quale sia la situazione attuale in riferimento alla completa attuazione della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), se il fondo in premessa sarà operativo entro l'anno corrente e quali iniziative intenda porre in essere a riguardo.
(5-00282)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00282

  Come noto, la legge 8 marzo 2017, n. 24 è intervenuta in maniera organica sul tema della responsabilità dei professionisti sanitari, dettando specifiche disposizioni volte a garantire, da una lato, regole certe per i professionisti sanitari, al fine di assicurare maggiore serenità nello svolgimento della propria attività a fronte di un crescente incremento dei contenziosi in materia registrato negli ultimi anni, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere risarciti laddove ci siano dei reali profili di responsabilità del professionista o della struttura.
  In tale contesto l'articolo 14, della predetta legge ha previsto che: «1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

   a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

   b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);

   c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;

   d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

  In particolare, detto fondo è finalizzato al risarcimento dei danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle seguenti ipotesi:

   a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 24 del 2017, che dovrà essere adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

   c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

  In ragione della complessità del regolamento è stato tempestivamente istituito presso il Ministero della salute un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ivass e Ministero della giustizia), di rappresentati delle compagnie di assicurazione (Ania) e di Consap. All'esito di un lavoro lungo e complesso è stato predisposto uno schema di regolamento trasmesso all'esame della Conferenza Stato-regioni.
  In tale sede sono state sollevate dalle regioni stesse diverse criticità (concernenti questioni tecniche non ascrivibili del tutto alle competenze di questo Ministero, ma piuttosto alle competenze del Ministero dello sviluppo economico) ancora non risolte.
  Difatti, sussistono ad oggi alcuni punti di divergenza relativi ad aspetti di particolare rilievo dello schema di regolamento per i quali non si è pervenuti ad una posizione unitaria.
  A ciò si aggiunga che il regolamento in questione, risulta strettamente connesso al succitato decreto relativo ai requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ex articolo 10, comma 6, della legge n. 24 del 2017, che si pone, nei fatti, come propedeutico per l'operatività delle misure previste dal fondo in parola.
  Si sta, pertanto, valutando l'opportunità di riavviare il confronto con tutte le amministrazioni interessate, per poter individuare adeguate soluzioni al fine di adottare l'atteso decreto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione obbligatoria

rischio sanitario