ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAROTENUTO DARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00277
presentato da
CAROTENUTO Dario
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   CAROTENUTO, AIELLO, BARZOTTI e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   all'articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prevista una indennità una tantum, pari a 550 euro, a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, per il cui riconoscimento l'Inps ha pubblicato, in data 13 ottobre 2022, la circolare n. 115;

   destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno 4 settimane. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa;

   l'indennità interessa quindi numerosi lavoratori la cui prestazione lavorativa è soggetta a periodo di sospensione nel corso dell'anno, come ad esempio chi opera nei servizi scolastici;

   secondo notizie apprese sulla stampa, nonché da comunicazioni ufficiali di alcune parti sociali, sarebbero emerse criticità nella concessione della citata indennità tali da comportare il respingimento medio di più del 50 per cento delle relative domande, con percentuali diverse a seconda dei territori interessati;

   un dato preoccupante tanto più se correlato alla limitatezza delle risorse del fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time verticale ciclico che ammontano a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si veda articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e al criterio cronologico, nella concessione ed erogazione delle indennità –:

   se la Ministra sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga di adottare iniziative affinché Inps definisca le procedure di riesame delle domande celeri e dirette dallo stesso Istituto, senza necessità di una ulteriore domanda da parte dell'interessato, nonché tali da non compromettere il diritto del lavoratore all'indennità.
(5-00277)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00277

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che con il loro atto di sindacato ispettivo evidenziano delle criticità legate al riconoscimento dell'indennità una tantum di 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
  Riferisco al riguardo quanto relazionato dall'INPS, espressamente richiesto sulla problematica evidenziata.
  L'articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede una indennità una tantum, pari a 550 euro, a favore dei lavoratori sopra indicati, per il riconoscimento della quale, con circolare INPS n. 115 del 13 ottobre 2022, sono state fornite istruzioni amministrative.
  Come noto, sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto di lavoro, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno quattro settimane.
  Ai fini del riconoscimento dell'indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa.
  Sulla base dei requisiti sopraindicati, stabiliti dalla normativa in materia, è stata predisposta una procedura per l'istruttoria centralizzata ed automatizzata delle domande, pervenute nel numero di 64.800.
  L'INPS, sulla questione sollevata dagli interroganti, riferisce di averne contezza e che la problematica è oggetto di approfondimenti tutt'ora in corso.
  In particolare, da un primo esame delle domande respinte, si è rilevata la non corretta evidenziazione dei codici fiscali dei richiedenti il beneficio, i quali non risultano soddisfare i requisiti richiesti ai fini della corretta gestione della domanda.
  Nello specifico, quanto sopra sembra dovuto ad una non corretta valorizzazione nei flussi Uniemens, da parte dei datori di lavoro, dei dati richiesti per la lavorazione delle richieste, e per il corretto inserimento nelle denunce mensili.
  Al riguardo, l'INPS assicura che è allo studio un meccanismo procedurale che prevede il coinvolgimento contestuale dei lavoratori e dei datori di lavoro affinché, semplificando al massimo gli adempimenti previsti, si possa pervenire in breve tempo al riesame delle domande respinte e all'attribuzione dell'indennità in questione.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la situazione affinché l'INPS risolva quanto prima le criticità riscontrate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

lavoro a tempo parziale

diritto del lavoro