ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 37 del 17/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 17/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE PALMA VITO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 17/01/2023
SALA FABRIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 17/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/01/2023
Stato iter:
18/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/01/2023
Resoconto RUBANO FRANCESCO MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/01/2023
Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/01/2023
Resoconto RUBANO FRANCESCO MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/01/2023

SVOLTO IL 18/01/2023

CONCLUSO IL 18/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00251
presentato da
RUBANO Francesco Maria
testo di
Martedì 17 gennaio 2023, seduta n. 37

   RUBANO, DE PALMA e SALA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sulla contabilizzazione della cessione dei crediti di imposta è in corso un dialogo tra Istat, Ragioneria generale dello Stato e Eurostat;

   in merito alla cessione del credito d'imposta Industria 4.0 e quella relativa ai bonus edilizi tra il 19 e il 21 maggio 2021 è intercorsa una corrispondenza tra Istat e Eurostat;

   l'istituto statistico nazionale avrebbe fornito a Eurostat, in quella sede, un'analisi metodologica nella quale nel chiedere a Eurostat come contabilizzare questi crediti, fornisce anche un'analisi metodologica, in cui i bonus edilizi e in particolare il Superbonus, sono classificati come credito «non pagabile» e quello di Industria 4.0 come «pagabile»;

   i bonus edilizi riducono le entrate al momento dell'eventuale (ma non certo) utilizzo e quindi non entrano subito in deficit, Industria 4.0 costituisce un sostegno il cui utilizzo è certo e la cui cedibilità a favore di soggetti che hanno capienza ne accelera notevolmente i tempi di fruizione e quindi entrano subito in deficit;

   Eurostat ha convenuto con questa impostazione, negando la cedibilità dei crediti Industria 4.0 e riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti sulla cessione dei bonus edilizi. Norme che favoriscano la possibilità di passare il credito con lo Stato a soggetti con una capienza fiscale maggiore potrebbero aumentare il rischio di far rientrare la spesa relativa ai bonus edilizi tra quelle considerate da Eurostat come «pagabili», mentre finora è considerata «non pagabile» e quindi non caricata direttamente sul debito per tutte le rate annuali in previsione di essere pagate;

   l'autorevole affermazione che la cessione è una possibilità, non un diritto, è fatta in ossequio all'impostazione Eurostat sulla natura dei bonus edilizi, ma va conciliata con l'esigenza di assicurare la certezza del diritto e il legittimo affidamento delle Pmi in difficoltà per aver utilizzato le possibilità offerte dalle norme vigenti;

   un round di incontri con i tecnici Eurostat è atteso per i prossimi mesi –:

   quale impostazione intenda dare il Governo in merito alle problematiche esposte in premessa, nell'ambito del confronto con Eurostat, in particolare a difesa della natura «non pagabile» dei bonus edilizi e quali ulteriori iniziative ritenga siano adottabili per favorire la cessione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi senza che ne sia alterata l'attuale classificazione, con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale.
(5-00251)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00251

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Rubano e altri si rappresenta che attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra l'Istat, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed Eurostat.
  L'attenzione è posta, in particolare, sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti «non pagabili» e quindi portati a riduzione delle entrate.
  Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.
  Come accennato dagli stessi interroganti, il 10 giugno 2021 EUROSTAT si è pronunciata in merito al trattamento contabile del cosiddetto Superbonus (e della misura Transizione 4.0), assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come «non pagabile», in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità.
  Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul deficit e sul debito.
  A differenza della versione precedente la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti «pagabili» e «non pagabili» e per identificare il momento di registrazione.
  Si ricorda che la natura «pagabile» o «non pagabile» dei crediti fiscali è un concetto di natura statistica che rileva ai fini della compilazione delle statistiche di finanza pubblica nell'ambito dei conti nazionali.
  In base alle regole europee, i crediti «pagabili» sono quelli di cui si può prevedere con ragionevole certezza che saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute, eventualmente anche in annualità successive.
  Il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell'utilizzo ad anni successivi, possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale. Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come «pagabile».
  Conclusivamente, una volta acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.
  In merito al quesito concernente l'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi «con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale» si fa presente che anche tali interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei bonus edilizi, sono suscettibili di determinare impatti di finanza pubblica.
  La precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe, attualmente consentite, alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti e di tutelare la certezza del credito.
  Ricordo, da ultimo, che l'articolo 9, comma 4, del cosiddetto decreto-legge «Aiuti-quater» (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 [1]) – allo scopo di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 [2] (cosiddetto «Decreto Rilancio») – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» – e dall'altro, stabilendo che «i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [3]».

  [1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri 17 gennaio 2023. n. 13.

  [2] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  [3] Il decreto del Presidente della Repubblica è rubricato: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». L'articolo 3, comma 3 individua i soggetti incaricati della trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

statistica comunitaria

ISCE

detrazione fiscale