ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 15 del 29/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: LAUS MAURO ANTONIO DONATO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 29/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/11/2022
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/11/2022
SARRACINO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/11/2022
SCOTTO ARTURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/11/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2022
Stato iter:
30/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/11/2022
Resoconto LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 30/11/2022
Resoconto LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2022

SVOLTO IL 30/11/2022

CONCLUSO IL 30/11/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00080
presentato da
LAUS Mauro Antonio Donato
testo di
Martedì 29 novembre 2022, seduta n. 15

   LAUS, FOSSI, GRIBAUDO, SARRACINO e SCOTTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con sentenza del 15 novembre 2022, il tribunale di Torino, Sezione lavoro, ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da un rider in favore della Foodinho Srl, piattaforma Glovo;

   secondo il giudice torinese, l'intero orario compreso tra la timbratura online e l'effettiva conclusione degli slot lavorativi costituisce tempo lavoro, condannando così la società a pagare al lavoratore le differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione del contratto di lavoro subordinato, in luogo del contratto di collaborazione autonoma occasionale, oltre alle spese di causa;

   la decisione non costituisce una novità, dal momento che già lo scorso marzo, il tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1018 del 2022, era giunto alle medesime conclusioni;

   anche in Europa i giudici tendono a riconoscere la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei collaboratori da piattaforma: per esempio, in Inghilterra, già dal 2020 le Corti hanno riconosciuto la natura di lavoratori subordinati ai driver di Uber;

   la digitalizzazione del lavoro, infatti, sta plasmando sempre più l'economia dell'Ue e i suoi mercati del lavoro. Le piattaforme digitali occupano una grande parte del nuovo mercato digitale del lavoro, il cui sviluppo è destinato ad incrementare. Secondo le stime, infatti, le entrate del settore nell'Ue sono cresciute del 500 per cento circa negli ultimi cinque anni e, nel 2021, oltre 28 milioni di persone nell'Ue lavoravano già mediante piattaforme di lavoro digitali;

   ad oggi, nel nostro ordinamento, le decisioni relative alla subordinazione – e soltanto al caso dei riders – sono state lasciate alla giurisprudenza e ai casi oggetto di sentenza, limitando così le tutele ai soli lavoratori che hanno proposto un ricorso;

   tali decisioni, inoltre, si pongono in contrasto con le norme che considerano tali lavoratori etero organizzati o autonomi –:

   se, attesa la diffusione del fenomeno, destinato a crescere, e la molteplicità delle fattispecie che si possono realizzare tramite piattaforma, sia intenzione del Governo adottare un'iniziativa normativa capace di estendere le tutele di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 anche ai lavoratori da piattaforma diversi dai ciclofattorini e di dettare criteri specifici per la corretta classificazione dei rapporti di collaborazione e di subordinazione, allo scopo di non pregiudicare la creazione del mercato digitale e, allo stesso tempo, di non discriminare quei lavoratori che non propongono ricorso.
(5-00080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 novembre 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00080

  Gli onorevoli interroganti riferiscono di una sentenza del 15 novembre scorso del Tribunale di Torino sezione lavoro che, in estrema sintesi, ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da un rider.
  Date queste premesse gli interroganti chiedono quali iniziative normative il Governo intende adottare per estendere le tutele previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 anche ai lavoratori che operano attraverso piattaforme anche digitali, diversi dai ciclo fattorini (cosiddetti riders).
  Per prima cosa è importante ricordare che le sentenze intervengono su fattispecie concrete, non generali e astratte. Il fatto che una sentenza qualifichi una prestazione come di lavoro subordinato non esclude che il medesimo lavoro, se svolto con modalità differenti, possa non ricadere all'interno della subordinazione, ma magari nelle collaborazioni etero-organizzate o in quelle autonome.
  Non è possibile, da una sentenza specifica, far discendere principi generali e astratti.
  In ogni caso, le collaborazioni dei cosiddetti «ciclofattorini» sono regolate specificatamente nel nostro Paese dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabilisce livelli minimi di tutela per i rider autonomi che svolgono le attività di consegna.
  I livelli minimi in questione prevedono, tra gli altri, il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza, l'applicazione di criteri di compenso determinabili dai contratti collettivi o, in mancanza di tali contratti, il divieto di compenso sulla base delle consegne effettuate, l'applicazione dei divieti di discriminazioni previsti per i lavoratori subordinati, la copertura obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  I livelli minimi di tutela già stabiliti ad oggi dalla legge fanno, ovviamente, salva la possibilità che la prestazione di lavoro del rider, ove ne ricorrano le caratteristiche, ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (lavoratori che operano anche mediante piattaforma digitale la cui attività lavorativa si concretizza in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (cosiddette collaborazioni etero-organizzate)).
  In ogni caso, entrambe le citate disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015 non escludono la possibilità che l'attività sia, invece, qualificabile quale prestazione di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
  Da ultimo, e solo per completezza è importante rappresentare che, in ambito europeo è in corso il negoziato per l'adozione di una proposta di direttiva relativa «al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali», con l'obiettivo di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare adeguate tutele a tutti coloro che lavorano mediante piattaforme e le condizioni per favorire una crescita sostenibile delle piattaforme stesse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

durata del lavoro

diritto del lavoro