ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 15 del 29/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: COPPO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIOVINE SILVIO FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022
SCHIFONE MARTA FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022
ZURZOLO IMMACOLATA FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022
VOLPI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022
MALAGOLA LORENZO FRATELLI D'ITALIA 29/11/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2022
Stato iter:
30/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/11/2022
Resoconto COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 30/11/2022
Resoconto COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2022

SVOLTO IL 30/11/2022

CONCLUSO IL 30/11/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00078
presentato da
COPPO Marcello
testo di
Martedì 29 novembre 2022, seduta n. 15

   COPPO, GIOVINE, SCHIFONE, RIZZETTO, ZURZOLO, VOLPI e MALAGOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con ordinanza n. 192 del 2022 il Tribunale di Verbania, Sezione Civile/Lavoro, ha ritenuto sussistente e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in merito all'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo n. 8 del 2016, nella parte in cui lo stesso prevede, in tema di omissione contributiva, che «se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000», senza però prevedere un regime di maggiore graduazione della sanzione per le ipotesi di particolare esiguità dell'omissione contributiva;

   la norma in questione commina una sanzione amministrativa compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000 per ogni omissione contributiva inferiore a 10.000 senza graduare la sanzione e quindi anche per piccoli importi omessi;

   esistono casi di soggetti che vengono sanzionati con somme magari anche cinquanta volte maggiori rispetto all'omissione contributiva e altri che invece si troverebbero sanzionati per una somma di 5 volte l'omissione, se la stessa si avvicina alla soglia massima di omissione di euro 10.000;

   la questione sopra esposta è origine di diversi contenziosi sulla legittimità della norma e/o sulla quantificazione della sanzione calcolata dall'Inps;

   un possibile intervento della Corte costituzionale sul punto potrebbe portare ad ulteriore contenzioso inutile tra l'Inps e soggetti sanzionati;

   l'Inps, con il messaggio 3516 del 27 settembre 2022, ha rideterminato le sanzioni in due regimi ante e post 2016, senza però risolvere i problemi sopra esposti;

   si ritiene, dunque, necessario modificare la norma in questione in conformità a un principio di graduazione della sanzione conseguente alla quantificazione dell'omissione contributiva effettivamente commessa, quindi proporzionale alla somma effettivamente dovuta o che tenga conto di un eventuale pagamento tardivo precedente alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, tenendo anche conto che una sanzione eccessiva e non proporzionale alla misura dell'omissione sanzionata può comunque portare a una difficile, se non impossibile esazione della stessa e alla chiusura di molte imprese –:

   se il Governo intenda assumere urgentemente iniziative normative volte a modificare anche retroattivamente l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, per escluderne le criticità, in ossequio a principi di graduazione e dunque proporzionalità della sanzione, come esposto in premessa.
(5-00078)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 novembre 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00078

  Gli onorevoli interroganti riferiscono di un giudizio in corso presso il Tribunale di Verbania sez. Lavoro, sospeso per rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale su di un tema di sicuro interesse.
  Il Tribunale di Verbania in particolare evidenzia l'assenza di una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative, da euro 10.000 a euro 50.000 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a euro 10.000 annui, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983.
  Con l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, il legislatore se da un lato ha depenalizzato l'illecito in questione dall'altro ha previsto una sanzione amministrativa che non viene non commisurata all'importo della violazione e quindi non vi sarebbe un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla «gravità della violazione», specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore.
  In questo senso il citato Tribunale ha denunciato un'evidente asimmetria di trattamento dei cittadini che, pur violando il medesimo precetto normativo con diversa gravità, non vedono tale diversa gravità altrettanto diversamente ponderata e graduata nella determinazione della sanzione.
  Lo stesso indirizzo è rinvenibile nelle statuizioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni (sentenza dell'8 marzo 2022, nella causa C-205/20), secondo le quali il limite della proporzionalità vale a delimitare la discrezionalità legislativa nella scelta della tipologia e del quantum della sanzione.
  L'INPS, come riferito dagli stessi interroganti, ha rivisto il sistema di determinazione della misura della sanzione amministrativa con riferimento alle violazioni commesse antecedentemente all'intervento di depenalizzazione, restando tuttavia fermo, a legislazione vigente, che per le fattispecie riferite a violazioni commesse successivamente alla novella del 2016 l'importo minimo della sanzione da irrogare continui ad essere pari ad almeno euro 10.000, indipendentemente dall'entità della contribuzione omessa, con l'effetto di alimentare un già cospicuo contenzioso.
  Nel condividere l'attenzione degli interroganti sulla situazione di criticità venutasi a determinare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 sono parimenti ricevibili le proposte di riformulazione della norma che, introducendo quale elemento di commisurazione della sanzione amministrativa da irrogare il parametro dell'importo della violazione, perseguano l'obiettivo di mitigarne il rigore sanzionatorio.
  Nelle more della decisione della Corte costituzionale, concludo assicurando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per valutare possibili soluzioni normative volte a riproporzionare l'importo della sanzione, parametrandolo all'entità della somma non versata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'attivita'

conseguenza economica