ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 12 del 22/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 22/11/2022
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 22/11/2022
MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER 22/11/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/11/2022
Stato iter:
23/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2022
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/11/2022
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/11/2022

SVOLTO IL 23/11/2022

CONCLUSO IL 23/11/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00052
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 22 novembre 2022, seduta n. 12

   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e MIELE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei cosiddetti «carried interest» ossia dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (Oicr), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor);

   si tratta di uno strumento di incentivazione del management di fondi, soprattutto di private equity, e di investimenti diretti, che ha lo scopo di allineare gli interessi dei manager con quelli degli investitori ed è legato a strumenti partecipativi con diritti rafforzati;

   tali strumenti comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori – generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili – in quanto idonei ad assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie, (cosiddette «hurdle rate»);

   la sopramenzionata agevolazione fiscale ha il correlato obiettivo di sviluppare il mercato del private equity e del private debt in mancanza del quale molte imprese a conduzione familiare rischiano di entrare in una fase di difficoltà e vuoto gestionale nel delicato momento che tocca i passaggi di ricambio generazionale che interessano una significativa parte delle Pmi italiane;

   a parere degli interroganti, sarebbe opportuno ampliare la portata attualmente selettiva di tale disposizione, includendo tra i beneficiari del suddetto incentivo fiscale anche le holding di partecipazione, che rappresentano il primo interlocutore professionale di investimento con cui si interfacciano le PMI innovative nel loro percorso di crescita sul mercato dei capitali di rischio;

   peraltro, in piena coerenza con le finalità del già citato articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, anche le holding di partecipazione permettono di proteggere il patrimonio familiare e di gestire il passaggio generazionale delle imprese controllate, preservandolo da attacchi esterni e nelle fattispecie di mutamento degli assetti societari propri di queste ultime –:

   quale sia la valutazione in merito alla possibilità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del cosiddetto «carried interest», con particolare riferimento alle holding di partecipazione.
(5-00052)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00052

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017 che assoggetta a tassazione come redditi da capitale o redditi diversi i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione.
  A parere degli Interroganti l'agevolazione fiscale cosiddetta «carried interest» rappresenta uno strumento di incentivazione del management dei fondi utile ad allineare gli interessi dei manager con quelli degli investitori, sviluppando così un mercato quale quello del private equity e private debt indispensabile per garantire il sostegno in particolare alle PMI italiane a conduzione familiare che si trovano in una fase di difficoltà e vuoto gestionale a causa del passaggio generazionale degli asset proprietari.
  Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano l'opportunità di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di favore in argomento anche alle holding di partecipazione anche tenendo conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel sostegno finanziario alle PMI Innovative nell'ambito del loro percorso di crescita nel mercato di rischio.
  Pertanto, gli Interroganti chiedono al Governo di valutare la possibilità di estendere la disciplina fiscale del cosiddetto «carried interest» di cui al cennato articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, anche ai proventi distribuiti dalle holding di partecipazione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 stabilisce al comma 1 che «i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
  Ai sensi del successivo comma 4: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.».
  L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25 del 2017 ha chiarito che gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società, enti o società di gestione dei fondi.
  Ai sensi del cennato comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 25 del 2017 tra i soggetti che erogano i proventi in argomento, rientrano anche le società costituite per la gestione di investimenti (SGR e Advisory companies), società che effettuano l'investimento, e società target, vale a dire le società obiettivo delle operazioni di investimento.
  In particolare, la norma si applica non solo quando le partecipazioni dei manager sono detenute in «organismi di investimento collettivo del risparmio (cosiddetto OICR),» ma anche quando le medesime partecipazioni sono detenute in «società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato» nonché in OICR società od enti «residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni».
  Tanto premesso in relazione alla possibilità di includere nel novero delle società interessate dalla normativa anche le holding di partecipazione, l'Agenzia delle entrate ritiene di non ravvisare specifiche preclusioni normative in relazione alla possibilità che tali soggetti possano accedere al regime del cosiddetto «carried interest».
  La disposizione in esame trova espressa applicazione con riferimento ai «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società». In tale generale formulazione si ritiene possano considerarsi incluse anche le holding di partecipazione.
  Tuttavia, giova ribadire che la menzionata norma richiede il rispetto di una serie di requisiti, tra cui l'importo minimo di investimento, il rendimento minimo garantito agli altri investitori e il periodo minimo di detenzione, ai quali è subordinata la qualificazione in termini di reddito di capitale o diverso dei suddetti proventi, la cui verifica è chiaramente subordinata all'analisi della singola fattispecie concreta e, in particolare, all'esame delle previsioni del progetto di coinvestimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

holding

partecipazione

allargamento del mercato