CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 27

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ROMANO, BICCHIELLI, CAVO, TIRELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'aumento dei prezzi delle materie prime, dei beni di consumo e dei servizi

Presentata il 9 maggio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un costante aumento dei prezzi, dalle materie prime fino ad arrivare alle piccole spese che tutti i giorni affrontano i cittadini italiani. La crisi pandemica prima e la situazione geopolitica in costante evoluzione poi hanno fatto sì che si riducesse progressivamente il potere di acquisto delle famiglie inducendo un italiano su due a rinunciare ad alcuni beni quotidiani di consumo. La situazione internazionale in costante evoluzione lascia presumere che non si arriverà in breve tempo ad una soluzione del cosiddetto «caro prezzi» che si sta già traducendo in speculazione a danno di famiglie ed imprese. La presente proposta di inchiesta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'aumento dei prezzi delle materie prime, dei beni di consumo e dei servizi, con il compito di indagare sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti a danno di famiglie ed imprese. Si prevede inoltre che la Commissione verifichi l'efficacia degli strumenti di tutela e dell'attività svolta dai soggetti associativi operanti nel settore della difesa dei consumatori di livello nazionale e locale. La Commissione, altresì, ha il compito di effettuare un controllo ad ampio spettro sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia, al fine di prevenire o di porre fine ad abusi ingiustificati. La finalità ultima dell'istituzione di questa importante Commissione d'inchiesta è la difesa del potere di acquisto dei consumatori e dell'economia del Paese. L'attività della Commissione, infatti, riguarderà soprattutto il monitoraggio delle tariffe e dei prezzi, con particolare riguardo a quelli dell'energia, relativi alla distribuzione del gasolio e della benzina, dei servizi bancari nonché il monitoraggio della catena dei prezzi delle materie prime per arginare le speculazioni che possono innescare un sistema malsano per le famiglie, per le attività produttive e per l'esportazione dei prodotti.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'aumento dei prezzi delle materie prime e dei beni di consumo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

   a) esaminare le variazioni dei prezzi dei principali beni di consumo, con particolare riferimento ai prodotti energetici, negli anni dal 2021 al 2023, e accertare le cause del loro aumento;

   b) esaminare le variazioni dei prezzi dei principali servizi, con particolare riferimento ai servizi bancari, negli anni dal 2021 al 2023, e accertare le cause del loro aumento;

   c) esaminare le variazioni dei prezzi delle materie prime, negli anni dal 2021 al 2023, e accertare le cause del loro aumento;

   d) indagare su eventuali speculazioni da parte delle imprese produttrici e degli operatori commerciali e indicare le iniziative ritenute opportune per tutelare le famiglie, il sistema produttivo e il risparmio.

  3. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, annualmente o al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della CameraPag. 3 dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto.
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di Pag. 4atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  3. La Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.
  6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

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Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.