CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE BERTOLDI, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONDI, DONZELLI, FILINI, FOTI, FRIJIA, GARDINI, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, IAIA, KELANY, LA PORTA, LA SALANDRA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MASCHIO, MATERA, MATTEONI, MATTIA, MAULLU, MESSINA, MICHELOTTI, MILANI, MOLLICONE, MORGANTE, MURA, OSNATO, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, PERISSA, PIETRELLA, POLO, POZZOLO, PULCIANI, RAIMONDO, RAMPELLI, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, VOLPI, ZUCCONI, ZURZOLO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi

Presentata il 3 novembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – È doveroso continuare a fare luce su quanto è accaduto a David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, che il 6 marzo del 2013 è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni.Pag. 2
  La sua morte sopraggiunge dopo una lunga agonia durata 20 minuti dall'impatto e i soccorsi intervengono in grave ritardo, quando ormai non vi era più nulla da fare.
  La procura della Repubblica di Siena, privilegiando l'ipotesi suicidaria, ha svolto due distinte inchieste sul decesso di David Rossi, rispettivamente nel marzo 2014 e nel luglio 2017, che si sono concluse entrambe con un'ordinanza di archiviazione, respingendo l'opposizione avanzata dai legali della famiglia Rossi, da sempre convinti che si trattasse di un caso di omicidio.
  La morte di David Rossi è stata oggetto di approfondite inchieste giornalistiche, che hanno fatto emergere molti fatti legati al tragico evento, attraverso la lettura degli atti giudiziari e l'acquisizione di testimonianze, che inducono a escludere che il manager si sia tolto la vita.
  Nel tempo si è così rafforzato il dubbio sugli esiti delle indagini giudiziarie poiché è prevalsa la profonda convinzione che le stesse fossero state inficiate da condotte, commissive e omissive, che hanno compromesso l'accertamento dei fatti.
  Nell'intento di fornire all'opinione pubblica un quadro di informazioni che potesse giustificare la chiusura del caso, all'esito della seconda archiviazione, il presidente del tribunale di Siena e il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siena sentirono l'esigenza di pubblicare un comunicato con la descrizione delle modalità di azione osservate dalla procura per indagare sulla morte di David Rossi.
  Il contenuto di tale nota, paradossalmente, ha dato ulteriore supporto a quelle tesi che riferivano di indagini giudiziarie gravemente carenti e non conformi alle procedure a cui ha l'obbligo di attenersi la polizia scientifica. Al riguardo, è emerso palesemente che erano state omesse audizioni di testimoni e non erano stati adottati tutti i provvedimenti necessari per individuare le persone presenti nell'area in cui era stato rinvenuto il corpo senza vita di David Rossi. Inoltre, non era stato disposto il sequestro di tutti gli elementi utili per l'accertamento dei fatti al fine di repertarli, analizzarli e conservarli.
  Non hanno mai trovato pieno riscontro negli elementi probatori le argomentazioni della procura sull'andamento dei fatti legati al decesso del manager del Monte dei Paschi di Siena. E ciò ha alimentato sempre di più la convinzione che il caso richiedesse non le disposte archiviazioni, ma ulteriori indagini e accertamenti per pervenire alla verità.
  Tra le molteplici anomalie sollevate nella conduzione delle indagini vi è la mancata analisi degli indumenti di David Rossi e di alcuni fazzoletti macchiati di sangue rinvenuti nel suo ufficio: indumenti e fazzoletti che sono stati inspiegabilmente eliminati, impedendo dunque ogni possibilità di svolgere esami in un successivo momento. Non è mai stato rinvenuto, né probabilmente cercato, un dispositivo cellulare scomparso dopo la morte del manager e, nell'ufficio, non sono state disposte verifiche per individuare tracce di DNA o ematiche. Non sono stati compiuti esami istologici sulle ferite presenti sul corpo di David Rossi e anche la dinamica della caduta dalla finestra del suo ufficio lascia molti interrogativi senza risposta.
  Alla luce dei gravi fatti emersi attorno al decesso di David Rossi e della lacunosa attività d'indagine svolta dalla procura di Siena, il 18 aprile 2019, il primo firmatario del presente testo ha presentato, a sua prima firma, presso la Presidenza della Camera dei deputati, la proposta di istituire per la durata della XVIII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta (Doc. XXII, n. 37), al fine di consentire la ricostruzione, in maniera puntuale, dei fatti che avevano portato al tragico evento. A fondamento della proposta vi era la convinzione che il Parlamento non poteva rimanere inerte dinanzi a una vicenda ingiusta e oscura, sussistendo il dovere politico e istituzionale di intervenire per restituire forza al principio di giustizia, che è alla base della nostra democrazia.
  Dopo un celere esame presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera e il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari in Assemblea, la Commissione è stata istituita con delibera dell'11 marzo 2021.Pag. 3
  La Commissione, nello svolgimento dell'inchiesta, si è attenuta rigorosamente ai compiti a essa affidati ed è riuscita a porre in essere rilevanti attività allo scopo di ricostruire i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte di David Rossi, ricorrendo a riunioni pubbliche e secretate, acquisizioni documentali, sopralluoghi, audizioni, missioni, interventi di natura tecnica.
  Tuttavia, la legislatura si è prematuramente conclusa nel momento di più elevata intensità dei lavori della Commissione, interrompendo l'attività di inchiesta dopo soli quattordici mesi. Non è stato, dunque, possibile svolgere quegli ulteriori accertamenti e iniziative essenziali per arricchire in maniera significativa il quadro probatorio.
  Tanti ancora gli aspetti da chiarire, a partire dall'origine delle lesioni rinvenute sul corpo di David Rossi che non risultano compatibili con la caduta. Sul punto, tra i risultati raggiunti in modo definitivo dalla Commissione, si legge nella relazione conclusiva che, in riferimento a talune ferite riscontrate, il collegio medico ha precisato che «non risulta possibile affermarne secondo un criterio di elevato grado di probabilità logica e credibilità razionale l'immediata compatibilità con il meccanismo precipitativo». Conclusioni che richiedono un'indagine su possibili eventi traumatici causati dall'intervento violento di terze persone, ancor prima della caduta.
  I lavori della Commissione hanno, per taluni aspetti, anche confermato che le molteplici ombre e interrogativi rimasti su tale caso sono anche dovuti alla condotta dei pubblici ministeri, che non hanno preso in considerazione ulteriori piste da percorrere rispetto alla tesi del suicidio. Un atteggiamento che ha determinato l'omissione di attività ispettive che avrebbero consentito di conoscere sin dal principio fatti centrali per il raggiungimento della verità. La Commissione ha anche fatto emergere incongruenze e mancanze delle investigazioni, comprese quelle inerenti alla dimensione digitale.
  A conferma della rilevanza dei risultati conseguiti, la Commissione ha deliberato di trasmettere la relazione conclusiva dell'attività svolta alla procura della Repubblica presso il tribunale di Siena, nonché alla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova.
  Nel documento, la Commissione di inchiesta afferma esplicitamente la necessità di dare seguito al proprio operato, improvvisamente interrotto con la fine della legislatura in una fase centrale dei lavori. Non è stato infatti possibile portare a termine lo svolgimento delle ultime e rilevanti attività da compiere che la Commissione aveva deliberato. Inoltre, la chiusura dei lavori non ha altresì permesso di approfondire specifici fatti che si pongono a margine della tragica vicenda di David Rossi e su cui permangono i maggiori punti d'ombra sull'operato dei magistrati che si sono occupati della prima indagine.
  Tanto premesso, è evidente che il nuovo Parlamento ha il dovere di rispondere tempestivamente all'auspicio espresso dalla Commissione di inchiesta di continuare quel lavoro che è stato prematuramente interrotto con la chiusura anticipata della XVIII legislatura. Altrimenti vi è il concreto rischio che tutti i dubbi sui fatti legati alla morte di David Rossi non trovino chiarimenti e il suo caso diventi uno dei tanti misteri giudiziari italiani su cui non è stata fatta giustizia.
  Per queste ragioni, con la presente proposta, si chiede l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire tutte le circostanze e le responsabilità che hanno cagionato la morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, ripartendo dagli importanti risultati conseguiti dall'attività di indagine della precedente Commissione. È quanto dobbiamo alla memoria di David Rossi e alla sua famiglia, che sta ancora lottando per ottenere verità e giustizia.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

   b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul medesimo argomento istituita nella XVIII legislatura, nonché dalle relative inchieste giornalistiche, e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

   c) verificare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissionePag. 5 o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

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  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di Pag. 7soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.