CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione finanze Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Atto n. 144.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 14 aprile 2024.
  Segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. Le Commissioni possono pertanto iniziarne l'esame ma non potranno concluderlo finché tale documentazione non sarà stata trasmessa.
  Poiché la relatrice per la II Commissione, onorevole Varchi, è oggi impossibilitata a partecipare alla seduta, invita il relatore per la VI Commissione, onorevole De Palma, a illustrare i contenuti del provvedimento nel suo complesso.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore per la VI Commissione, illustra il provvedimento in esame.
  Evidenzia innanzitutto che l'articolo 1 apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La norma prevede, altresì, modifiche in materia di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi. Il comma 1 reca modifiche del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
  La lettera a), introduce la definizione di crediti non spettanti (nuova lettera g-quater) e di crediti inesistenti (nuova lettera g-quinquies). Per crediti non spettanti si intendono quelli, diversi dai crediti inesistenti, fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità, ovvero utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti Pag. 4in misura superiore a quella prevista. Al contrario, si considerano spettanti i crediti fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza.
  I crediti inesistenti sono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi.
  Le lettere b) e c) prolungano i termini previsti per l'applicazione della sanzione nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ovvero di IVA – fino al 31 dicembre dell'anno successivo – e introduce due cause di esclusione: la prima riguarda il debito tributario in corso di estinzione mediante pagamenti rateali; la seconda riguarda la decadenza dal beneficio della rateazione.
  La lettera d) reca la previsione di una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito.
  La lettera e) reca la previsione dell'esclusione del sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato).
  La lettera f) estende l'applicazione delle cause di non punibilità di alcuni delitti tributari, quando il fatto dipenda da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. Si prevede che ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità il giudice tenga conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all'inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche o ancora, alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
  Inoltre, si prevedono, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice penale, specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente (entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità, pagamento integrale del debito secondo il piano di rateizzazione concordato; entità del debito residuo, qualora il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione stato di crisi del debitore.
  La lettera g) mantiene la previsione contenuta nel testo vigente relativa alla circostanza attenuante prevedendo però che essa si applichi qualora prima della chiusura del dibattimento il debito sia in fase di estinzione, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione, l'imputato ne dia comunicazione al giudice e informi contestualmente del procedimento penale l'Agenzia delle entrate.
  Rispetto alla formulazione vigente il termine rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante, pertanto, non è più quello della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, bensì la chiusura dello stesso.
  Il nuovo comma 1-bis prevede, invece, la sospensione del processo a partire dalla ricezione della predetta comunicazione. La sospensione è revocata decorso un anno; se, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso, la sospensione è prorogata per tre mesi, prorogabili dal giudice fino a un massimo di ulteriori tre mesi. Durante la sospensione del processo è altresì sospesa la prescrizione. La sospensione è revocata prima del decorso dei predetti termini qualora l'Agenzia delle entrate attesti l'integrale versamento delle somme dovute o comunichi la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
  La lettera h) interviene in materia di calcolo dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, con riguardo alla disciplina del concorso tra norme penali e norme tributarie. In attuazione del criterio di delega sul completo adeguamento al principioPag. 5 del ne bis in idem, si stabilisce che resti ferma la responsabilità amministrativa degli enti e società di cui all'articolo 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  La lettera i) – in attuazione al criterio di delega che impone al Governo di attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della rilevanza penale del fatto – consente l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti, delle sentenze definitive rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. In tal modo, le sentenze rese nei giudizi tributari e divenute irrevocabili assumono efficacia probatoria nel processo penale.
  La lettera l) interviene in tema di sanzioni amministrative per le violazioni ritenute rilevanti anche sul piano penale.
  Il numero 1 prevede che l'Amministrazione Finanziaria proceda ad irrogare le sanzioni amministrative per illeciti penalmente rilevanti. Il numero 2) prevede che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, non sono eseguibili salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto e, ai sensi del numero 3) tale disciplina si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato. Infine, il numero 4) specifica che, in caso di irrogazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie che sono in concorso o continuazione, incluse alcune che sono penalmente rilevanti, si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di concorso di violazioni e continuazione).
  La lettera m) introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 due nuovi articoli.
  Il nuovo articolo 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione), mira a superare il sistema del «doppio binario» tra i due giudizi, prevedendo che il giudicato penale di assoluzione sia vincolante per il giudice tributario. Il nuovo articolo 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative) prevede che, quando ad un soggetto sia stata applicata, per lo stesso fatto, con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa che procede ne tenga conto, nell'irrogare la sanzione di propria competenza, al fine di ridurne l'entità.
  Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989), inserendo una norma in virtù della quale il pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate dando notizia dell'imputazione.
  Il comma 3 e il comma 4 aggiungono un nuovo identico comma rispettivamente all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in materia di poteri degli uffici delle imposte, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in materia di attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le norme prevedono che quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.
  Il comma 5 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, un nuovo articolo 28-sexies (Compensazioni di crediti con somme dovutePag. 6 a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati). La norma, in sintesi, riconosce ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti verso le pubbliche amministrazioni per regolarizzare eventuali pendenze relative a sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte, purché il credito sia «certificato».
  Il comma 6 prevede, infine, che le disposizioni in materia di confisca e in materia di circostanze di reato di cui al comma 1, lettere e), numero 1) e g), numero 1) si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione.
  Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Talune sanzioni vengono ridotte, mentre altre sono aumentate.
  La lettera a) interviene sull'articolo 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive) per ridurre la sanzione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Inoltre, nuovi importi sanzionatori si applicheranno se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo. Sono altresì aumentate le sanzioni nel caso di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Sono abrogate le vigenti maggiorazioni per sanzioni riferibili a redditi prodotti all'estero.
  La lettera b) interviene sull'articolo 2 (Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta). Accanto ad alcune rimodulazioni degli importi delle sanzioni, le novità salienti sono che se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, e che si applica una sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
  La lettera c) modifica l'articolo 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi) Insieme ad alcuni cambiamenti di importi delle sanzioni, si introduce una disposizione per la quale la sanzione conseguente alla presentazione di una dichiarazione troppo bassa è inasprita (rispetto alla norma vigente) qualora la violazione sia stata realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Inoltre, la novella precisa che tale disposizione si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.
  La lettera d) modifica l'articolo 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). Si rivedono gli importi di varie sanzioni e si dispone l'abrogazione della norma secondo la quale il contribuente che riceve dall'ufficio competente un'attestazione di regolarizzazione e di avvenuto pagamento, deve poi registrarlo.
  La lettera e) modifica l'articolo 7 (Violazioni relative alle esportazioni). Si prevedono diverse riduzioni di importi di sanzioni, che riguardano chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine prescritto; chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna; coloro che effettuano operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, fermo restando l'obbligo di pagamento del tributo; chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a Pag. 7cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali superiori al cinque per cento.
  La lettera f) modifica l'articolo 8 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni). Si abbassano gli importi delle sanzioni riguardanti omissioni o incompletezza riguardante l'indicazione di spese e altri componenti negativi.
  La lettera g) modifica l'articolo 10 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari). Per tali fattispecie scendono leggermente gli importi di talune sanzioni per omissione di trasmissione di dati, notizie o documenti richiesti o per documenti non rispondenti al vero oppure incompleti. È abrogata la presunzione che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto risposte e, in mancanza di risposte, i legali rappresentanti di banche, società o enti.
  La lettera h) modifica l'articolo 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto) in due punti. Il primo riguarda le sanzioni relative a trasmissioni telematiche all'Agenzia delle Entrate di dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Nei casi di omessa o tardiva trasmissione, oppure di trasmissione con dati incompleti, in futuro la sanzione non potrà superare il limite massimo di 1.000 per ciascun trimestre. Il secondo punto riguarda le sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni di minusvalenze e di differenze negative il cui importo massimo scende da 50.000 a 30.000 euro.
  La lettera i) modifica l'articolo 12 (Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto), che regola sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La novità saliente è che quando una sanzione amministrativa irrogata per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non è accolta dal contribuente, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà. Stessa riduzione nei casi di sanzioni amministrative nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Analoghe disposizioni si applicheranno nei confronti dei soggetti che decadono dal regime di adempimento collaborativo. Viene, inoltre, abrogata l'interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari.
  La lettera l) modifica l'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). Si determina una riduzione dal 30 al venticinque per cento delle sanzioni per chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione. Inoltre si incide sulla disciplina delle sanzioni relative all'utilizzo di un credito di imposta non spettante e del credito inesistente. Si continuerà a considerare credito inesistente, il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, senza il previgente riferimento al sistema dei controlli circa la sua effettiva inesistenza. Viene quindi aggiunto un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale, qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito inesistente utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme dovute siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.
  La lettera m) infine modifica l'articolo 15 (Incompletezza dei documenti di versamento), abrogando il comma 2-ter, che prevede sanzioni nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo indicate dall'articolo 37, comma 49-ter, del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223. Le attività di controllo cui ci si riferisce sono quelle svolte dall'Agenzia delle Entrate la quale può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.Pag. 8
  L'articolo 3 dello Schema apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
  Tra i principali interventi, l'articolo 3 introduce i principi di proporzionalità e offensività nel sistema sanzionatorio tributario; prevede espressamente la responsabilità delle società e degli enti per la violazione di norme tributarie, introducendo anche le opportune disposizioni di coordinamento; esclude la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l'attività di consulenza giuridica e provvede a regolarizzare la sua posizione; modifica la disciplina della continuazione e del concorso di violazioni; estende la richiamata responsabilità solidale ai casi di scissione mediante scorporo di società o enti (di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile) anche transfrontaliera; rimodula le sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso del contribuente; estende a ulteriori ipotesi l'applicazione della disciplina che consente di accelerare l'irrogazione di sanzioni.
  Viene poi eliminato il limite massimo di sei mesi previsto per le sanzioni accessorie consistenti in misure di interdizione e sospensione e viene abrogata la disposizione che prevede che le disposizioni in materia di concorso di violazioni e continuazione si applichino separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
  L'articolo 4 contiene la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.
  Innanzi tutto vengono novellate le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), concernenti le sanzioni amministrative contenute nel titolo VII del testo unico citato.
  Le modifiche riducono le sanzioni previste nelle ipotesi concernenti l'omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia (articolo 69), l'insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71) e l'occultazione di corrispettivo (articolo 72), mentre per le altre disposizioni disciplinate dal titolo, ossia l'omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio (articolo 73) e le «altre infrazioni» disciplinate dall'articolo 74, le modifiche sono essenzialmente formali essendo dirette ad aggiornare in euro l'importo delle sanzioni attualmente vigenti o arrotondandone per difetto gli importi.
  Vengono inoltre novellate le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinate al Capo VIII del Titolo II del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente l'imposta di registro sulle successioni e donazioni anche in tal caso riducendo l'entità delle stesse con riferimento alla fattispecie di omissione della dichiarazione (articolo 50), di infedeltà della dichiarazione (articolo 51) e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 53. Sono inoltre aggiornate in euro le sanzioni che, nelle citate disposizioni, erano ancora indicate in lire. Viene infine esclusa la presunzione che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti per le ipotesi di illecito amministrativo di cui all'articoli 72, commi 2 e 3.
  Allo stesso modo vengono ridotte le sanzioni amministrative previste nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347), con riferimento alle fattispecie concernenti l'imposta ipotecaria, prevedendo la riduzione dell'importo delle sanzioni dovute nell'ipotesi di omissione della richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie.
  Analogamente viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in materia di imposta di bollo al fine di ridurre l'importo delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e per omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, provvedendosi anche in tal caso ad adeguare l'importo delle sanzioni ancora espresso in lire.Pag. 9
  Anche con riferimento alle sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) vengono ridotte le sanzioni previste per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso, provvedendosi anche in tal caso ad adeguare l'importo delle sanzioni ancora espresso in lire per alcune violazioni minori.
  Un medesimo orientamento di contenimento dell'importo delle sanzioni concerne la disciplina delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 641, anche in tal caso adeguando l'importo delle sanzioni ancora espresso in lire per alcune violazioni minori.
  L'articolo 5 dispone il termine di applicazione di alcune disposizioni previste dal testo in esame: tali misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024.
  Ne consegue l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in essere.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, a valere sul fondo per l'attuazione della delega fiscale (istituito dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023) degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, l'articolo 6 valuta in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, gli oneri derivanti dalle disposizioni recate dal provvedimento.
  L'articolo 7 dispone infine che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Emiliano FENU (M5S) evidenzia, in primo luogo, una questione di metodo. Stante la delicatezza dei temi trattati, chiede che sia svolto un breve ciclo di audizioni sul provvedimento.
  Dal punto di vista sostanziale, ritiene opportuno evidenziare alcune criticità che ritiene meritevoli di approfondimento.
  In primo luogo, andrebbe approfondita la tematica dell'applicazione delle sanzioni penali; anche a seguito delle modifiche alla disciplina del ravvedimento, a suo parere esse rischiano di essere indefinitamente rinviate. Siffatta impostazione sembra favorire i contribuenti più strutturati, ovvero coloro che sono in grado di pianificare opportunamente i versamenti fiscali, operando rinvii che evitano di incorrere nelle sanzioni.
  Auspica poi un accordo ampio tra le forze politiche in merito alla disciplina della compensazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi coi crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come introdotta dall'articolo 1, comma 5 dello schema. Al riguardo, ritiene opportuno ampliare l'ambito operativo della disposizione fino a ricomprendervi anche tutte le somme dovute a titolo di imposta.

  Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, rileva come le forze politiche delle quali l'onorevole Fenu è rappresentante abbiano lamentato l'introduzione di condoni da parte del Governo, laddove la misura da lui testé illustrata sembra andare nella direzione opposta, facendo pagare prima e di più multe, sanzioni e interessi.

  Emiliano FENU (M5S) non reputa pertinente il rilievo del Presidente, poiché non ha inteso affrontare qui il tema del condono ma la facoltà per le imprese che lavorano per la pubblica amministrazione di compensare le partite di debito e di credito, che in questo caso non viene consentita, permettendo agli imprenditori di compensare unicamente sanzioni e interessi, che peraltro continuano a maturare. Si tratta di una misura della quale certamente il Governo non può andare fiero e che sarà cura del suo gruppo far conoscere ai cittadini.
  Da ultimo rammenta che il Governo, in più occasioni, ha espresso l'intento di redigere la riforma fiscale con la collaborazionePag. 10 dei professionisti e degli operatori del settore. Tali dichiarazioni appaiono in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 2 dello schema (lettera a), n. 1) il quale, da un lato, riduce la sanzione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, ma dall'altro stabilisce che le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

  Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, rileva che – nonostante i termini brevi per l'espressione del parere – entrambe le presidenze sono concordi nell'effettuare un breve ciclo di audizioni. Nella riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, che avrà luogo al termine della corrente seduta, potrà essere fissato un termine per la presentazione da parte dei gruppi delle richieste di audizione, auspicabilmente alle ore 12 del prossimo venerdì 22 marzo, al fine di avviare gli incontri quanto prima.
  Con riferimento alla disciplina della compensazione di sanzioni e interessi, richiamata dall'onorevole Fenu, evidenzia che lo schema in esame introduce una possibilità, una ulteriore opportunità a favore del contribuente, che va al di là degli ordinari meccanismi di compensazione di crediti e debiti fiscali.

  Emiliano FENU (M5S) ribadisce che, a suo parere, la sola applicazione a sanzioni e interessi appare limitativa.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore per la VI Commissione, evidenzia che la disposizione introdotta, dal momento che riguarda le sole somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, è collocata dal legislatore delegato in seno al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Rileva invece che le altre forme di compensazione sono poste, dal punto di vista sistematico, al di fuori della disciplina delle sanzioni, che sono, invece, l'oggetto del provvedimento in esame. Evidenzia che l'estensione della compensazione anche a sanzioni e interessi costituisce un'opportunità e non certo una penalizzazione.

  Emiliano FENU (M5S) interviene per evidenziare che non ritiene penalizzante la norma in questione, ma che ritiene opportuno disporne un ambito applicativo più ampio.

  Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, rammenta che vi sono altre disposizioni dell'ordinamento dedicate alla compensazione delle somme dovute a titolo di imposta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.