CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 marzo 2024
271.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 18 marzo 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 19.

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2024.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 12 della giornata odierna è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono state presentate 46 proposte emendative (vedi allegato). Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge in esame, rileva come esso rechi in particolare disposizioni volte ad assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e a favorire Pag. 7la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024, prevedendo anche una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europee spettanti all'Italia per l'anno 2024; misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; disposizioni volte a integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali.
  Avverte che la presidenza ha quindi ritenuto inammissibili le seguenti proposte emendative: Penza 1.03, che prevede un divieto di assunzioni da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati; Gianassi 4.02 e Gianassi 4.03, che modificano la disciplina in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province di cui agli articoli 50, 54 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali; Enrico Costa 4-septies.02, che sopprime le previsioni concernenti la sospensione dall'incarico per gli amministratori regionali e locali in caso di condanne non definitive o di applicazione di misure di prevenzione previste dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012.
  Comunica che il termine per le richieste di riesame è fissato a domani, martedì 19 marzo, alle ore 9. Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso delle proposte emendative presentate.

  Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara di rendersi sempre più conto di quanto sia improbo il ruolo di presidente di Commissione, a maggior ragione se si tratta della Commissione Affari costituzionali. Segnala a tale proposito che il giudizio di ammissibilità si fonda sull'unitarietà delle disposizioni del provvedimento di volta in volta in esame, evidenziando come nel caso specifico sia veramente difficile rinvenire tale unitarietà. Aggiunge che il Comitato per la legislazione, di cui è membro, ha appena evidenziato come il nucleo essenziale del decreto-legge in esame sia da individuare nelle disposizioni relative alla materia elettorale e come sia ben difficile ricondurre ad una ratio unitaria il contenuto dell'articolo 4-quinquies che interviene sui trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

  Nazario PAGANO, presidente, ringraziando il deputato Colucci per il riconoscimento del suo ruolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame delle proposte emendative alla seduta di domani, martedì 19 marzo, alle ore 9.30.

  La seduta termina alle 19.05.