CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 15 marzo 2024
270.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Venerdì 15 marzo 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» di: Vincenzo Carrieri, professore di scienza delle finanze presso l'Università della Calabria (in videoconferenza); Paolo Liberati, professore di scienza delle finanze presso l'Università Roma Tre di Roma (in videoconferenza); Gianfranco Viesti professore di economia applicata presso l'Università Aldo Moro di Bari (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.45.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», di rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l'acqua (in videoconferenza) e del Forum per il diritto alla salute

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.00 alle 11.25.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 15 marzo 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 12.

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DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte preliminarmente che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda poi che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e alla discussione generale.
  In qualità di relatore, procede quindi all'illustrazione del provvedimento, facendo presente che il testo del decreto-legge, significativamente modificato dal Senato che lo ha approvato il 13 marzo scorso, consta ora di 15 articoli, rispetto ai 6 del testo originario.
  Quanto al suo contenuto, segnala che l'articolo 1, al comma 1 prevede che – ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – per l'anno 2024 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, lettera a), per le elezioni europee e per le elezioni amministrative e regionali che si dovessero svolgere contestualmente alle europee. La disposizione deroga esplicitamente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che – nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali – ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Il comma 2 dispone un analogo prolungamento delle operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, stabilendo che esse si svolgano nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23. Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo tra l'altro lo svolgimento delle operazioni di votazione nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali istituiti negli ospedali, case di cura e luoghi di detenzione. Evidenzia che nel corso dell'esame da parte del Senato all'articolo 1 è stato introdotto il comma 4-bis, che rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.
  Fa presente poi che l'articolo 1-bis – introdotto dal Senato – novella il primo periodo del comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, al fine di specificare che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali su designazione del prefetto al Presidente della Corte d'appello, possono essere sia in servizio sia a riposo.
  Evidenzia che il successivo articolo 1-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame Pag. 5da parte del Senato, reca in via sperimentale una disciplina dell'esercizio del voto da parte degli studenti «fuori sede», con riferimento alle elezioni europee del 2024. Come specificato dal comma 1, la disciplina recata dall'articolo 1-ter riguarda gli elettori che per motivi di studio si trovino ad avere un temporaneo domicilio, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. La previsione differenzia il caso in cui il temporaneo domicilio si situi in comune diverso da quello di iscrizione elettorale ed in regione diversa, ma entro la medesima circoscrizione elettorale, dal caso in cui il temporaneo domicilio si situi in circoscrizione elettorale altra. Qualora sia medesima la circoscrizione elettorale, il voto è esercitabile nel comune di temporaneo domicilio (comma 2). Se invece sia diversa la circoscrizione elettorale, il voto è esercitabile nel comune capoluogo della regione in cui si trovi il comune di temporaneo domicilio. In tal caso, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore presso sezioni elettorali speciali (comma 3), istituite presso ogni capoluogo di regione, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori (o frazione di essi) ammessi al voto (comma 8). Come previsto dal comma 4, chi voglia esercitare il voto 'fuori sede' deve presentare apposita domanda – personalmente, tramite persona delegata o «mediante l'utilizzo di strumenti telematici» – al comune nelle cui liste elettorali si sia iscritti, almeno trentacinque giorni prima della data di svolgimento della consultazione elettorale (ed è revocabile, con le stesse modalità, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data). Il comma 5 precisa la documentazione che a tale domanda deve essere allegata mentre i successivi commi 6 e 7 delineano gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali coinvolte. Nei successivi commi sono disciplinate nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di voto dei fuori sede e le operazioni di scrutinio. Il comma 22 reca, infine, la quantificazione degli oneri, pari a circa poco più di 614.000 euro per l'anno 2024, derivanti dall'istituzione delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 dell'articolo 1-ter.
  Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 2, evidenzia che il comma 1 modifica le norme della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di: prevedere che la trasmissione dei dati ai comuni da parte dell'ISTAT ai fini dell'aggiornamento delle anagrafi della popolazione residente avvenga anche in forma individuale oltre che aggregata come previsto dalla normativa vigente (lettera a)); disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione da parte dell'ISTAT dei risultati del censimento permanente della popolazione (lettera b)); intervenire in materia di pubblicazione dei dati censuari da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lettera c)). Il comma 2 rinvia ad un regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.
  Rileva poi che l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che la registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica, non rilevi ai fini della disciplina elettorale, ed in particolare ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, nonché della propaganda elettorale.
  L'articolo 3, al comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge all'esame della Commissione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, si applicano gli articoli 72 Pag. 6e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Lo statuto stabilisce invece quale delle città capoluogo e sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.
  Proseguendo la descrizione del contenuto del decreto-legge, evidenzia che l'articolo 4 interviene in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. In particolare il comma 1 – modificando il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, detta una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, si prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.000 a 15.000 abitanti, eliminando al contempo ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Il comma 2 stabilisce che, limitatamente all'anno 2024, in deroga al comma 10 dell'articolo 71 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede, infine, che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. Evidenzia poi che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato aggiunto all'articolo 4 il comma 2-bis che differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i comuni possono beneficiare delle risorse del Fondo per l'incremento delle indennità dei sindaci.
  Fa presente poi che l'articolo 4-bis – introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – riscrive la disposizione vigente in materia di esenzione di firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee, recata dall'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. A seguito della modifica introdotta, si prevede l'esenzione dalla sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso o al momento della convocazione dei comizi, anche in una sola delle due Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale, o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Altresì, l'esenzione vale anche per un partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno almeno un seggio nelle ultime elezioni europee, a condizione che sia affiliato a un partito politico europeo, costituito in un gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Dunque non è più sufficiente il solo requisito di aver conseguito un eletto nel Parlamento europeo.
  Il successivo articolo 4-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a Pag. 7consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative.
  Rammenta poi che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto anche l'articolo 4-quater, che modifica il comma 1 dell'articolo 14 della legge 23 aprile 1990, n. 53. Tale disposizione individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali. Con la modifica introdotta dall'articolo 4-quater si estende l'applicabilità della richiamata disposizione anche all'autenticazione delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale.
  L'articolo 4-quinquies, introdotto sempre durante l'esame da parte del Senato, interviene sulla disciplina dello status degli amministratori locali delle forme particolari e più accentuate di decentramento comunale che la legge consente di istituire, al proprio interno, ai comuni con una popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
  Rileva poi che il Senato ha introdotto nel decreto-legge anche l'articolo 4-sexies, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione in materia di sistema di elezione. Con l'aggiunta di una nuova lettera c-ter), si prevede – quale principio fondamentale ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali – l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento.
  Il successivo articolo 4-septies, limitatamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, riduce della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000.
  Infine, evidenzia che l'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024, mentre l'articolo 6 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento.
  In assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare e comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – a lunedì 18 marzo, alle ore 12.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.