CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 marzo 2024
269.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 14 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
Testo unificato C. 982 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il testo unificato, composto da 2 articoli, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a una serie di grandi teatri stabili italiani. In merito, ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, così come modificato dalla legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale». Evidenzia dunque che il testo unificato all'esame del Comitato terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo.
  Passando a descrivere i contenuti del testo unificato, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, reca l'elenco dei quarantasei teatri dichiarati monumenti nazionali e, al comma 2, specifica che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, né dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice e conseguentemente non prelude all'apposizione di vincoli di tutela. Il comma 3 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice, con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati. Il comma 4 rimette a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e della procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali individuati ai sensi del comma 3. Rileva poi che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite afferma che viene in rilievo la materia dei beni culturali. In merito, ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, nel cui ambito è possibile altresì attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; il terzo comma del medesimo articolo 117 include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Ricorda, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni. Fa presente poi che la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali è oggetto della sentenza n. 9 del 2004 della Corte costituzionale, che ha precisato che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale. Rammenta altresì che successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce infatti l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). Nelle Pag. 25materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Infine, rammenta che nelle sentenze numeri 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 14 marzo 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», di: Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso Università di Catania (in videoconferenza); Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna; Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza); Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano Bicocca (in videoconferenza); Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 17.10.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», di rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», di rappresentanti di ANCI (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 17.40.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» di: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (in videoconferenza); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della regione Lazio; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (in videoconferenza); Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d'Aosta (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 19.55.