CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 10/2024; Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, espone in sintesi il contenuto del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnalando che si concentrerà solo su talune disposizioni di interesse della X Commissione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Ricorda che il testo è composto di 46 articoli e 3 allegati. Richiama in primo luogo quanto previsto all'articolo 1 (recante disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) evidenziando, come anche riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, che a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, la dotazione finanziaria Pag. 171complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro, e che l'incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU, che diventa parte integrante del PNRR, nonché all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa). Segnala che oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano. Osserva che la disposizione in esame, pertanto, si propone di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR (comprendente il RepowerEU) e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.
  Segnala come di interesse per la Commissione altresì talune disposizioni recate all'articolo 8, contenente misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori. Il comma 7 dispone il rifinanziamento del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'incremento è pari a 1,5 milioni di euro per la sola annualità 2024 ed è finalizzato a garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto fuori del campo di ammissibilità della spesa per il PNRR. A seguito, infatti, della riprogrammazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono emerse ulteriori e specifiche esigenze di supporto in particolare per i nuovi investimenti REPowerEU di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono inoltre entrati in fase attuativa tutti gli interventi del Piano e attualmente il numero di beneficiari ammonta a circa 1.500 e sussiste una specifica esigenza di integrazione del supporto tecnico operativo in favore dei soggetti attuatori e dei soggetti attuatori delegati, in particolare sulle questioni connesse all'applicazione del sistema di monitoraggio ReGiS e alle attività di rendicontazione e controllo. Riferisce che la relazione del Governo indica che sono inoltre in fase di attivazione le misure relative alle comunità energetiche e allo sviluppo agro-voltaico, con un numero di beneficiari che si prevede particolarmente elevato e aggiuntivi rispetto a quelli finora già attivati nell'ambito del Piano. Queste misure, sebbene siano affidate alla gestione del Gestore dei servizi energetici (GSE), comportano una specifica attività di supporto al coordinamento dei progetti e di controllo, rendicontazione e gestione finanziaria, che resta a carico dell'Unità di missione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attività particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che è connessa e spesso prodromica ai processi di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti del PNRR che hanno termini di completamento in particolare per l'annualità 2025 e il primo semestre 2026 ma il centro della cui attuazione è nel 2024.
  Rileva che il medesimo articolo 8, comma 17, prevede che, al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla missione 1, componente 3 («Turismo e Cultura»), del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1 («Tourism Digital Hub») e dei servizi Pag. 172informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica, di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
  Segnala poi l'articolo 12 che reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. Tra le diverse disposizioni ricorda quelle di cui al comma 10 che introduce modifiche all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'articolo in questione stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e sostenere il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE Spa, con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento: il comma 10 proroga, dunque, di un anno il predetto termine.
  Segnala altresì l'articolo 13 che introduce semplificazioni per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS. In particolare, il comma 1 interviene, con la lettera a), sull'articolo 4, comma 10, della legge n. 99 del 2022, prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è stabilita la tabella di corrispondenza dei diplomi di quinto e di sesto livello EQF, rilasciati a coloro che abbiano seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con le classi di concorso per insegnante tecnico-pratico. La lettera b) interviene, per meglio precisare quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a), in relazione agli obiettivi prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si elimina, infatti, il vincolo in base al quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi esistenti. Con la lettera c), mediante l'introduzione, all'articolo 14, dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, si rende facoltativo, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8, della medesima legge, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui all'investimento 1.5 della missione 4 – componente 1 del PNRR a supporto della riforma degli ITS Academy. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Per le medesime ragioni, si prevede che, per la sola durata del PNRR, il Fondo possa finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy, che non possono essere poste a carico del PNRR. Si prevede, inoltre, che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possano essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle medesime Fondazioni.
  Evidenzia poi quanto disposto dall'articolo 15 che interviene sul processo di riforma degli istituti tecnici (missione 4, componente 1, riforma 1.1-5,10) previsto dal PNRR, che ha l'obiettivo di conformare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta dal piano Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale. Segnala che la relazione che accompagna il provvedimento specifica che le norme in esame originano dalla necessità di agevolare il processo di riforma dell'istruzionePag. 173 tecnica per il completamento del quale sono necessari ulteriori provvedimenti regolamentari. In tal senso, nell'ambito di tale finalità, le disposizioni in argomento hanno lo scopo di: 1) specificare meglio alcuni criteri; 2) garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi e, quindi, l'attuazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni ulteriori decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144 del 2022. Più in dettaglio, la lettera a) ha la finalità di conformare i profili curricolari alle esigenze del settore produttivo nazionale, rafforzando le competenze in uscita, e di realizzare una connessione col tessuto socioeconomico, anche in una prospettiva di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti. In particolare, si prevede: l'aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando al rafforzamento delle competenze generali giuridiche ed economiche, oltre che di quelle linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche già previste dal decreto-legge, nonché delle competenze tecnico-professionali; il rafforzamento della connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con le esigenze del sistema socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione nonché il contributo didattico e formativo di docenti esterni provenienti da realtà imprenditoriali; l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito finalizzato alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari; l'eliminazione di taluni adempimenti regolatori.
  Rileva, infine, che la lettera b) interviene sul comma 3 stabilendo che la certificazione delle competenze e della corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente possono essere richieste dagli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica – dunque prima della conclusione del percorso di studi, – al fine di utilizzare le competenze acquisite in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definiti i modelli e le modalità di rilascio delle predette certificazioni.
  Segnala come rientrante nel perimetro di interesse della Commissione altresì l'articolo 18 che introduce semplificazioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei previsti per la missione 4 «Istruzione e ricerca» – componente 2 del PNRR, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 2 si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR ai fini della successiva rendicontazione, anche attraverso un ampliamento della platea di chi può partecipare a talune procedure selettive. Ricorda che, sul punto, la relazione del Governo evidenzia che tale ampliamento è stato preventivamente condiviso con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR. Il comma 3 risponde all'obiettivo di dare piena attuazione all'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della missione 4, componente 2 – riforma 1.1 «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità». Fa presente che in attuazione del citato articolo 26, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le «Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca» ma che, tuttavia, la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università è, di fatto, disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo negli enti pubblici di ricerca e nelle università, che emerge dal confronto tra le retribuzioni tabellari del personale degli enti pubblici di ricerca Pag. 174e le tabelle stipendiali del personale docente e ricercatore delle università. La mobilità è particolarmente penalizzante nel caso di passaggio da enti di ricerca a università, in quanto non esistono meccanismi prestabiliti di ricostruzione di carriera. Con l'intervento normativo in esame si vuole, quindi, rimuovere gli ostacoli che impediscono un pieno interscambio di professionalità e competenze tra enti di ricerca e università, attraverso la previsione di misure di incentivo che si traducono nel riconoscimento dell'anzianità già maturata.
  Riferisce altresì su talune disposizioni dell'articolo 29 in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, in particolare per le ricadute sulle imprese. La norma in esame, al comma 1 apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che risultano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Segnalo, in particolare, che i predetti benefici sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché – a seguito della modifica in esame – all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto da adottarsi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
  Segnala poi che il comma 7 della disposizione in esame introduce una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, si prevede che qualora all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». Al comma 8 si prevede poi che i datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica. Al comma 9 è stabilito che, in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
  Evidenzia come di rilevante interesse per la Commissione l'articolo 38, rubricato «Transizione 5.0». Fa presente che la relazione di accompagnamento ricorda che con la già menzionata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 è stato introdotto all'interno del PNRR un nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEu, promosso dalla Commissione europea in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Nello specifico, la nuova Missione 7-REPowerEU del PNRR mira a rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energia rinnovabile, ridurre la domanda di energia, aumentare l'efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei settori pubblico e privato e promuovere le catene del valore dell'idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso misure che agevolino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta. Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l'Investimento 15 – «Transizione 5.0» accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d'imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000. In particolare, la nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un Pag. 175modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026. A tale fine, il PNRR prevede il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in relazione ai seguenti investimenti: a) attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0); b) attività necessarie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa); c) formazione del personale per l'acquisizione di competenze per la transizione verde. Il beneficio fiscale deve essere commisurato, in base ad almeno tre soglie incrementali, alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi) riconducibile agli investimenti nelle attività digitali. Inoltre, il beneficio deve aumentare in funzione del miglioramento certificato dell'efficienza energetica e del risparmio energetico conseguito. Per essere ammissibili i progetti d'innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente, sia ex ante che ex post. Fa presente che almeno 4.032.000.000 euro dell'investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Inoltre, l'1 per cento delle risorse della misura deve essere destinato allo sviluppo di una piattaforma informatica per: i) gestire le certificazioni presentate dai beneficiari; ii) facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati utilizzati per l'analisi; e iii) svolgere attività di monitoraggio e controllo.
  Ciò ricordato, la disposizione in esame mira ad attuare quanto disposto dal PNRR in relazione all'investimento M7-I15 – «Transizione 5.0», istituendo, al comma 1, il nuovo Piano Transizione 5.0. Il Piano introduce un nuovo incentivo alla twin transition dei processi produttivi, riconoscendo, ai sensi del comma 2, in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di non residenti, un credito d'imposta a fronte di nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse previste dal comma 21 (pari a euro 6.237.000.000).
  I soggetti beneficiari sono quelli sopra indicati mentre sono escluse: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge; le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  Con riferimento all'ambito oggettivo, i commi da 4 a 6 individuano il perimetro dei beni e le condizioni affinché questi possano essere considerati agevolabili. Nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 4 il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, che possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali investimenti sono agevolabili esclusivamente a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Per «processi interessati» si intendono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) Pag. 176finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale di esso.
  In ragione degli specifici obiettivi perseguiti dal nuovo Piano Transizione 5.0, ai soli fini del credito d'imposta disciplinato dalla presente disposizione, le lettere a) e b) del comma 4 ampliano i beni ricompresi nel citato allegato B alla legge 232/2016. Si considerano, difatti, agevolabili «a) i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata e/o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)».
  Qualora il progetto di innovazione preveda investimenti negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 e consegua per il tramite degli stessi una riduzione dei consumi complessiva almeno pari al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, possono essere considerate ammissibili anche ulteriori spese sostenute nell'ambito del medesimo progetto. Più in particolare, secondo quanto stabilito dal comma 5, sono, in tal caso, altresì agevolabili: gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, esclusivamente destinata all'autoconsumo nei propri processi produttivi (con specifico riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si considerano ammissibili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 e nello specifico: i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120 per cento; i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 140 per cento; nelle more della formazione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12); le spese per la formazione del personale dipendente dirette all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite; tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta nei limiti del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni individuati nei commi 4 e 5 lettera a) e sino al massimo di euro 300.000.
  Il comma 6 individua specifiche cause di esclusione dall'ambito oggettivo dell'agevolazione, prevedendo che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Pag. 177Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  Per quanto concerne la misura del beneficio, i commi 7 e 8 individuano le aliquote del credito d'imposta e le maggiorazioni applicabili, nonché il limite massimo dei costi annualmente agevolabili per ciascuna impresa beneficiaria. Più in particolare, ai sensi del comma 7, il credito d'imposta è riconosciuto: nella misura del 35 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; nella misura del 5 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per impresa. La disposizione chiarisce che per gli investimenti sostenuti attraverso contratti di locazione finanziaria «si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni». Secondo quanto previsto dal medesimo comma, nel caso di investimenti effettuati beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, si considerano agevolabili anche le spese per i relativi servizi imputabili per competenza.
  Al fine di incentivare le imprese ad incrementare il più possibile il livello di efficientamento energetico dei propri processi produttivi, nel caso in cui i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici superiore alle soglie minime individuate dal comma 4, la misura del credito d'imposta prevista dal comma 8 è maggiorata, ferma restando la limitazione dei costi annualmente agevolabili per ciascuna impresa beneficiaria. Nello specifico, ai sensi del comma 8: nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura: 1) del 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 2) del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 3) del 10 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 50 milioni di euro; nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura: 1) del 45 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 2) del 25 per cento del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 3) del 15 per cento del costo, per la quota d'investimenti oltre 10 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 50 milioni di euro.
  Il comma 9 stabilisce poi che la riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, debba essere determinata rispetto «ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico». Per le imprese di nuova costituzione, invece, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
  Alla luce di quanto disposto dai commi da 2 a 9 dell'articolo 38, dunque, il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che, nel periodo di riferimento, avviino e concludano progetti di innovazione da cui consegua una complessiva riduzione dei consumi energetici direttamente correlata agli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Tale risparmio energetico costituisce requisito Pag. 178di accesso al beneficio e condizione per l'eleggibilità degli ulteriori investimenti rilevanti in beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e in attività di formazione del personale dipendente. Al ricorrere dei suddetti requisiti e condizioni, il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili – nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento – le aliquote previste dai commi 8 e 9 a seconda del livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione.
  Il comma 10 disciplina le procedure di accesso al beneficio. Il comma 11 subordina il beneficio alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al successivo comma 17 (che individua altresì i requisiti dei soggetti valutatori), che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attestano: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
  Al comma 12 si prevede che, per le piccole e medie imprese, le spese di certificazione sostenute sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino all'importo massimo di 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 8.
  Con decreto Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 18, sono individuati modalità e termini di trasmissione delle citate comunicazioni e certificazioni. Con medesimo decreto è, inoltre, dettagliatamente individuato il contenuto di tale documentazione, identificandone i commi 10 e 11 esclusivamente l'oggetto principale.
  Con riguardo ai meccanismi di utilizzo del beneficio, il comma 13 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al Pag. 179decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Il comma 14 individua uno specifico meccanismo di recapture, nel caso in cui entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati siano i) ceduti a terzi, ii) destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero iii) destinati a strutture produttive – ubicate nel territorio dello Stato o in territorio estero – diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Al verificarsi di tali condizioni nel periodo di sorveglianza, il credito è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel diverso caso di sostituzione degli investimenti la medesima disposizione riconosce l'applicabilità della disciplina di cui ai commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Con il comma 15 vengono fornite disposizioni in materia di obblighi di conservazione documentale e di certificazione delle spese a carico dei beneficiari dell'agevolazione in questione, ai fini dei successivi controlli.
  Il comma 16 disciplina le attività di controllo. In particolare, nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo, nonché le verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei, diano esito negativo, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario. Restano ferme le competenze della suddetta Agenzia per quanto attiene alle attività dalla stessa svolte in ragione delle proprie attribuzioni in materia fiscale.
  Posta l'individuazione dei criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e del tetto di spesa massimo operata dalla presente disposizione, con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità attuative di dettaglio del Piano transizione 5.0. Specificamente, ai sensi del già menzionato comma 17, per il tramite di un decreto attuativo, devono essere definiti: il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione a sostegno della spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; le procedure di concessione e utilizzo, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al successivo comma 21; come già accennato, l'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 12 e di quelle di cui al comma 16, nonché le coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; l'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui ai commi 6 e 7; le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. I predetti decreti attuativi completanoPag. 180 il quadro normativo, definendo tutte le condizioni per l'elaborazione e la presentazione del progetto di innovazione, necessario alla fruizione dell'agevolazione. La relazione che accompagna il provvedimento specifica che in riferimento a tale aspetto è utile precisare che, alla luce del tenore testuale delle disposizioni (che fanno decorrere le agevolazione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all'emanazione dei decreti attuativi (purché ovviamente, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge) se gli stessi possono essere ricompresi nell'ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo.
  Sul versante del rapporto tra le diverse agevolazioni previste dall'ordinamento sui medesimi costi, il comma 18 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano transizione 4.0) e con il credito di imposta per la ZES unica. Tale divieto è teso ad incoraggiare la partecipazione del privato all'investimento, in modo da garantire un moltiplicatore di investimenti privato, idoneo ad incidere sullo sviluppo economico delle aree interessate. Il comma in esame prevede inoltre che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  Segnala che ai sensi del comma 19 il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 22. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti del PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Rileva quindi che ai sensi del comma 20 il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 12, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 18 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 17 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 22 nei limiti massimi di 45 milioni. Il comma 21 reca disposizioni finanziarie.
  Segnala poi quanto recato all'articolo 39, che contiene misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva, che prevede il trasferimento di risorse dalla società ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria delle Acciaierie d'Italia S.p.A., così da garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (primo fra tutti, l'impianto di Taranto) e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le risorse con le quali far fronte a tali oneri sono da rinvenirsi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, tra quelle acquisite mediante sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'amministrazione straordinaria dell'ILVA S.p.A., e successivamente versate in apposito patrimonio destinato.

Pag. 181

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti della Lega anti vivisezione Italia (LAV) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Eleonora Azzini, esperta toelettatrice e referente nazionale di categoria nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali d'affezione (C. 597 Gadda).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.40.