CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in tema di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
C. 1532-ter Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 1532-ter recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Rileva che il testo in esame risulta dallo stralcio – ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento – degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge A.C. 1532, collegato alla manovra di finanza pubblica e recante «Disposizioni in materia di lavoro». A seguito dello stralcio, motivato dal fatto che tali disposizioni non risultano riconducibili alle materie che, secondo la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e le relative risoluzioni parlamentari di approvazione, dovrebbero formare oggetto dei disegni di legge collegati, l'autonomo disegno di legge A.C. 1532-ter è stato assegnato in sede referente alla XII Commissione, Affari sociali.
  In qualità di relatore, fa presente che il provvedimento, considerando anche le integrazioni approvate in sede referente, si compone ora di 8 articoli. In particolare, evidenzia che l'articolo 10 estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. L'articolo 11, comma 1, modificando il decreto legislativo n. 147 del 2017, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misuraPag. 56 nazionale di contrasto alla povertà», istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il Tavolo – del quale è disciplinata la composizione – si pone quindi come sede di discussione e concertazione specializzata rispetto ai diversi Tavoli regionali e di ambito territoriale operanti nell'ambito della citata rete, e sarà anche competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali. Il comma 2 interviene invece sulla legge n. 149 del 2001 per aggiornare l'elenco dei soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge sull'adozione e l'affidamento dei minori, e per precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. L'articolo 11-bis istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, individuando nel 9 aprile la data di celebrazione. Senza effetti civili e senza oneri a carico della finanza pubblica, in occasione della giornata le istituzioni pubbliche possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale per sensibilizzare sul tema dell'ascolto dei minori, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti. Il successivo articolo 13 detta alcune modifiche al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. In primo luogo, la lettera 0a) chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. La lettera 0b) prevede che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione – oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto – l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. Viene poi disposto che i controlli su tali enti siano svolti dagli uffici del Registro delle imprese. La lettera a) consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza. Le lettere a-bis) e a-ter) intervengono sugli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina dell'organo di controllo e di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore. La lettera a-quater) apporta alcune modifiche all'articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale. La lettera b) interviene sull'articolo 41 del citato Codice, per prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (segnatamente dalle lettere c), d) ed e)) agli articoli 47 e 48 del Codice relativi alla domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), ai termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e all'aggiornamento del contenuto del citato Registro. La lettera f) prevede la possibilità di iscrizione Pag. 57nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice. La lettera g), infine, interviene sulle norme transitorie del Codice, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente. L'articolo 13-bis dispone una puntuale modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, fissando al 3 per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. L'articolo 13-ter abroga l'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, che ha istituito e disciplinato la Fondazione Italia sociale e prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata. L'articolo 13-quater esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali. L'articolo 13-quinquies modifica le disposizioni del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni che modificano il Codice del terzo settore (articolo 13), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 13-bis) e il codice civile (art. 13-quinquies), oltre a quelle che sopprimono la Fondazione Italia sociale (articolo 13-ter) e istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori intervengono (articolo 11-bis) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. È riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, la previsione di cui all'articolo 13-quater, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro. Fa presente, inoltre, che la disposizione dell'articolo 10, che estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, pare riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda che tale materia, secondo la Corte costituzionale, non deve intendersi come «limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di “riorientare” la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema» (cfr. sentenza n. 137 del 2018) e che la medesima Corte ha ritenuto legittimo l'intervento statale in tale materia nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica (si veda, da ultimo, la sentenza n. 247 del 2021). Sottolinea, infine, che l'articolo 11 – che istituisce in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia – interviene nel settore dei servizi sociali, che l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione rimette alla competenza residuale delle regioni, le quali sono tenute a intervenire in materia nel rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quale competenza esclusiva e trasversale assegnata allo Stato, idonea ad investire una pluralità di materie e intesa a determinare gli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. In merito, ritiene che il necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali sia assicurato attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanentePag. 58 Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 marzo 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Hans Leijentens, direttore esecutivo di Frontex, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea COM(2023)146 recante «Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.