CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2024
264.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
C. 1759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, già approvato dal Senato.
  In qualità di relatore sul provvedimento segnala che corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato aggiunto all'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma 2, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nella vigenza di tale decreto-legge. Fa presente che nel contempo il Senato ha aggiunto, con alcune modifiche, le disposizioni del decreto-legge n. 9 del 2024 al decreto-legge al nostro esame, al fine di mantenerle nell'ordinamento.
  Passando al contenuto del decreto-legge, che a seguito dell'esame da parte del Senato, si compone di 12 articoli, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla proceduraPag. 8 di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del made in Italy l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Rammenta che, in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento. Dalla data di presentazione dell'istanza fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Rileva poi che nel corso dell'esame in Senato sono stati introdotti due nuovi commi. Il comma 1-bis interviene sul programma dell'amministrazione straordinaria, prevedendo che esso possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Il comma 1-ter dispone che, a seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Fa presente che l'articolo 2, al comma 1, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni.
  Osserva poi che l'articolo 2-bis – introdotto dal Senato – traspone nel decreto-legge in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 9 del 2024. Nello specifico, sono riconosciute condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese – come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) 651/2014 – che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, cosiddetto decreto ILVA – e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.
  L'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, traspone nell'atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2024. In particolare, si stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo Pag. 92-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il contributo è riconosciuto alle micro, piccole medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ovvero come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) 651/2014, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis»).
  Fa presente che l'articolo 2-quater, introdotto durante l'esame da parte del Senato, reca ai commi da 1 a 3 ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, prevedendo la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. Il comma 4 dell'articolo 2-quater, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.
  L'articolo 2-quinquies – anch'esso inserito nel corso dell'esame da parte del Senato – traspone nell'atto in esame quanto già disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 9 del 2024. La norma stanzia 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo, per lo stesso anno, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
  L'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità della normativa transitoria introdotta dai commi 175 e 176 della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. In particolare, il comma 1 specifica che il beneficio di cui ai citati commi 175 e 176 resta fermo – nell'ambito del limite di spesa previsto dalla citata legge di bilancio, pari a 63,3 milioni di euro (per l'anno 2024) – anche nei casi di amministrazione straordinaria, con conseguente prosecuzione dell'esercizio di impresa, qualora il trattamento o la prosecuzione dello stesso sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Precisa che, come specificato dal testo di legge, obiettivo dell'intervento è quello di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Ai sensi del successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché gli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 3 sono stati aggiunti due nuovi commi. Il comma 1-bis proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 Pag. 10dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020; ricorda che tale indennità è pari al trattamento di mobilità in deroga. Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal comma precedente.
  Rileva poi che l'articolo 4, modificato al Senato, integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare – con l'inserimento di un nuovo articolo 74-bis, rubricato «Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura» – la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.
  L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria. In primo luogo fa presente che – con una integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo – si consente l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno (comma 1, lettera a)). Si prevede, inoltre, che la relazione semestrale che il commissario straordinario è tenuto a redigere sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione debba essere non solo (come attualmente già previsto) trasmessa per via telematica al Ministero dello sviluppo economico, (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) ma anche depositata in cancelleria (lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-bis che interviene sull'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999). Si interviene poi sulla disciplina di cui all'articolo 62 del decreto legislativo, relativa alla alienazione dei beni dell'impresa insolvente, prevedendo che il commissario straordinario, previa autorizzazione del comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (lettera c) del comma 1). Si modifica poi l'articolo 73 del decreto legislativo, che prevede che il Tribunale – nei casi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi (integrale cessione) – su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. La norma in esame prevede che, con la medesima istanza, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, possa chiedere al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start up innovative, in liquidazione controllata (lettera d) del comma 1). Infine, si modifica l'articolo 74 del decreto legislativo n. 270, al fine di prevedere che la procedura di amministrazione straordinaria si chiuda anche quando si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale (lettera e) del comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-bis, le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  Fa presente poi che l'articolo 4-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare Pag. 11le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
  Quanto all'articolo 4-quater, introdotto al Senato, evidenzia che nel modificare l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale la disposizione aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico.
  Infine, fa presente che l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese». Con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione, fa presente che assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione. Quanto al comma 4 dell'articolo 2-quater in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato, la disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; in proposito, segnala tuttavia che, nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per «salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (ex plurimis sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021). Infine, osserva che la disposizione di cui all'articolo 4-quater, che amplia al porto di Siracusa l'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili». In proposito, ricorda che in materia la Corte costituzionale ha riconosciuto le esigenze unitarie che giustificano l'intervento legislativo statale con le sentenze n. 119 del 2018 e n. 113 del 2023.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.