CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2023.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che le Commissioni riunite VI e X proseguono l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» (C. 1437 Governo).
  Avverte inoltre che, non essendo previste votazioni, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Comunica quindi che sono state presentate 199 proposte emendative, che sono a disposizione dei colleghi e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammento, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.
  Alla luce di tali considerazioni, evidenzia che le presidenze ritengono che debbanoPag. 7 considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

   gli identici Vaccari 1.7, Congedo 1.8 e Benzoni 1.9, nonché gli identici Gatta 1.10 e Andreuzza 1.11, che riconoscono alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta;

   Steger 1.16, che sospende fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di autoriparazione, le sanzioni amministrative previste ex lege per l'immissione sul mercato di strumenti di misura non conformi ai requisiti per essi prescritti e privi di idonea marcatura CE;

   Borrelli 1.17, che estende l'applicabilità, nonché amplia i termini di utilizzabilità del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca;

   gli identici Matera 1.18 e Furgiuele 1.19, che prorogano di un anno, al 31 dicembre 2024, l'efficacia della disposizione transitoria relativa allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), in deroga ai vigenti atti autorizzativi, da parte degli impianti di produzione di cemento;

   Bonafé 1.20, il quale dispone l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

   Zucconi 1.21 e gli identici Zucconi 1.22 e Andreuzza 1.23, limitatamente al comma 9-ter, che dispone l'abrogazione delle disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center;

   Peluffo 1.25, che consente di qualificare come onere pluriennale il costo dell'acquisto della componente energetica nella redazione dei bilanci per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali;

   Zucconi 1.26, che integra e modifica, anche con effetti sospensivi, la disciplina delle concessioni di grandi derivazione d'acqua per uso idroelettrico, di cui all'articolo 7 della legge sulla concorrenza;

   Simiani 1.30, che reca disposizioni in materia di regolazione tariffaria delle connessioni temporanee per le forniture di energia elettrica ad uso dello spettacolo viaggiante;

   Cannata 1.34, che incide sulla disciplina degli acquisti di carburanti, energia elettrica, gas e combustibili da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare modificando le condizioni relative ai corrispettivi che consentono alle stesse di procedere ad affidamenti al di fuori delle modalità prescritte ex lege;

   gli identici Merola 1.01, Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04, Sala 1.05 e Evi 1.06, i quali modificano la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 30 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza, disponendo l'irrilevanza reddituale dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata, consentendo agli enti locali di accedere agli strumenti di incentivazione per le CER, nonché alle compensazioni, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

   Benzoni 1.07, il quale modifica la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza e disponendo l'irrilevanza redditualePag. 8 dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata;

   gli identici Merola 1.08, Cavo 1.09, Benzoni 1.010, Cappelletti 1.011, Toccalini 1.012 e Evi 1.013, che elevano i limiti di potenza massima degli impianti di produzione di energia gestiti dalle comunità energetiche per poter fruire delle detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica anche con riferimento agli incentivi per l'autoproduzione energetica;

   gli identici Cavo 1.023, Andreuzza 1.024 e Squeri 1.027, in quanto escludono i flussi generati da alcuni strumenti derivati di copertura – in particolare, quelli collegati al costo della materia prima – dal calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, ai fini della concessione dei relativi crediti di imposta;

   Pavanelli 1.029, il quale rifinanzia il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

   Pavanelli 1.030, il quale dispone il rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli;

   gli identici Pierro 1.031 e Caretta 1.032, che introducono una norma di interpretazione autentica in materia di tassazione di agroenergia;

   Andreuzza 1.033, che interviene sulla normativa (articolo 56, commi 3-6 del decreto-legge n. 76 del 2020) che ha riammesso a fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti di produzione di energia elettrica a FER, eliminando la penalizzazione ivi prevista;

   Pavanelli 1.040, il quale abroga il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023, che impone agli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, di esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento;

   Bagnai 1.041, che estende ai contratti di fornitura per i consumi idrici la disciplina inerente i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas;

   De Bertoldi 1.042, il quale reca disposizioni di interpretazione autentica, in materia di attività di installazione degli impianti di riscaldamento all'interno degli edifici (decreto ministeriale 22 gennaio 2008);

   Benzoni 2.3, che destina le risorse residue del Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, al finanziamento della spesa di alimentazione dei mezzi del trasporto pubblico locale;

   Squeri 2.4, che modifica la disciplina prevista per i mutui agevolati concessi sotto forma di welfare aziendale;

   Pavanelli 2.13, che impone alle aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale di destinare il 50 per cento dei maggiori introiti derivanti dal rifinanziamento della social card al miglioramento della qualità del servizio;

   Manzi 2.22, che istituisce un Fondo per favorire la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione;

   Braga 2.23, che incrementa le risorse per il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

   Caso 2.24, che innalza la soglia di reddito massimo per avvalersi delle risorse destinata agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione e incrementa il relativo Fondo;

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   Manzi 2.27, che rifinanzia la misura diretta a consentire l'accesso gratuito ai libri di testo per gli studenti in possesso dei requisiti richiesti;

   Manzi 2.28, che istituisce un Fondo volto a garantire la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria;

   Braga 2.29, che disapplica l'adeguamento del canone, per gli anni 2023-2024, all'inflazione per i contratti di locazione per abitazione di residenza qualora essa superi la soglia del 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento;

   Baldino 2.30, che assimila ai redditi da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

   Caso 2.32, che incrementa le risorse destinate al Fondo destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione;

   Colombo 2.33, che modifica la composizione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi;

   Fenu 2.01, Alifano 2.02 e Lovecchio 2.03, che incrementano la detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale;

   Raffa 2.04 e Raffa 2.05, che introducono misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo;

   Aiello 2.06 e Fenu 207, che intendono escludere o ridurre l'accisa dovuta sui carburanti dal computo della base imponibile Iva gravante sui medesimi prodotti e che istituiscono un contributo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori assicurativo e farmaceutico;

   Simiani 2.08, che istituisce un apposito Fondo destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti;

   Francesco Silvestri 2.010, che modifica la disciplina della cosiddetta imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2023, destinando il relativo gettito al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari in specifiche condizioni reddituali, ovvero di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico;

   Toni Ricciardi 2.011 e Squeri 2.012, che introducono norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno di veicoli stradali;

   Mazzetti 2.013 e Torto 2.014, che incidono sulla disciplina delle agevolazioni concernenti i mutui per l'acquisto della prima casa, ivi comprese quelle previste in favore dei soggetti con meno di 36 anni di età e dei soggetti meno abbienti;

   Fenu 2.015, che modifica le competenze del Ministero delle imprese e del Made in Italy in relazione alla verifica della congruità dei prezzi del carburante;

   Fenu 2.016, che modifica il cosiddetto meccanismo dell'accisa mobile, ancorandone l'attivazione al valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo;

   Bonelli 2.017, il quale prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

   Zucconi 3.56, che affida alle regioni il compito di incentivare la costituzione o di garantire la continuità di esercizio di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili;

   Zucconi 3.57, che affida al GSE il compito di presentare annualmente al ParlamentoPag. 10 una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicante l'ammontare complessivo degli incentivi erogati dallo Stato per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza dei Conti Energia dal I al V;

   Nevi 3.58, che prevede la cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura;

   Mazzetti 3.61, che prevede l'obbligo, per le imprese che hanno usufruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto-legge 30 marzo 2023 n.34 e che abbiano traslato i maggiori oneri su prodotti o servizi ceduti ad altre imprese, di retrocedere alle stesse imprese una quota del maggior onere energetico su di queste caricato, corrispondente percentualmente al credito d'imposta ricevuto;

   gli identici Peluffo 3.01, Benzoni 3.03 e Cappelletti 3.04, che ammettono, a regime e non più in via transitoria come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, anche la parte di spesa a fronte della quale è concesso un contributo dalle regioni e dalle province autonome;

   gli identici Mollicone 3.05 e Squeri 3.06, che prevedono semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;

   Pavanelli 3.09, che istituisce un credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili;

   Bonelli 3.010, che prevede la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'utilizzo delle economie conseguenti per il finanziamento di misure a favore della transizione energetica;

   Evi 3.011, che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile;

   Battistoni 3.012, che interviene in materia di incentivi riconosciuti alla produzione di biometano;

   Bonelli 3.020, che affida a SACE il compito di dare sostegno alle operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative e di escludere progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

   Bonelli 3.023, che prevede l'adozione di misure per assicurare l'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022;

   Andreuzza 3.029, che abroga un articolo contenuto nel decreto-legge n. 132 del 2023, attualmente in corso di conversione al Senato, il quale anticipa il termine per utilizzare in compensazione crediti di imposta riconosciuti in relazione alla maggior spesa energetica sostenuta dalle imprese e destina le eventuali economie realizzate al sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali;

   Fenu 5.01 e Fenu 5.02, in quanto recano disposizioni volte a modificare le modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale, disciplinato dal decreto-legge n. 152 del 2021;

   Fenu 5.03 e Lovecchio 5.04, in quanto recano disposizioni in materia di crediti di imposta per agevolazioni edilizie, consentendo a banche e Poste SpA di utilizzare in compensazione i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento di spese per i predetti interventi edilizi agevolati;

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   Alifano 5.05, Lovecchio 5.06 e Fenu 5.07, che estendono alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire del cosiddetto superbonus 110 per cento, con riferimento agli interventi effettuati da condomini, a specifiche condizioni;

   D'Alfonso 6.01, il quale dispone che gli aeroporti di rilevo nazionale a gestione regionale sono tenuti ad istituire tavoli tecnici di collaborazione interregionale al fine di creare sinergie e convergenze di collaborazione;

   Del Barba 6.02, il quale interviene sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;

   Andreuzza 7.1, il quale interviene sulla disciplina inerente l'adeguamento, ai preziari aggiornati, di taluni contratti pubblici;

   Fenu 7.01, in quanto reca disposizioni in materia di cessione in blocco di crediti, specificando il contenuto obbligatorio dei relativi contratti;

   De Bertoldi 7.02, in quanto reca disposizioni in materia di richiesta e utilizzo della certificazione del credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.

  Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna e che la pronuncia su tali ricorsi sarà resa nella seduta già convocata per le ore 13.30 di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.