CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2023
180.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 10 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione, Ilaria CAVO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.55.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
C. 1437 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023 recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (C. 1437 Governo).
  Invita quindi l'on. Guerino Testa, relatore per la VI Commissione Testa, e l'on. Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

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  Guerino TESTA (FDI), relatore per la VI Commissione, espone in sintesi i contenuti del decreto-legge n. 131 del 2023 soffermandosi sulle di competenza della Commissione VI (l'articolo 1, commi da 5 a 7, e gli articoli 4, 5 e 7), nonché dell'articolo 8 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento rinviando, per le altre parti del provvedimento, a quanto illustrerà il collega Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo, quindi, segnala che l'articolo 1, commi 5, 6 e 7, disciplina la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano con riferimento al quarto trimestre 2023. In particolare il comma 5, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti da questo comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.
  Evidenzia poi che il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Gli oneri derivanti da questo comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.
  Ricorda che il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 (670,08 milioni di euro per l'anno 2023) e indica le fonti di copertura finanziaria, ossia l'utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
  Rileva quindi che l'articolo 4 concede, al comma 1, la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.
  Quanto all'articolo 5, evidenzia che esso consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastale in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.
  Fa infine presente che il medesimo articolo 5 interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.Pag. 8
  Quanto all'articolo 7 osserva, in primo luogo, che al comma 1 viene estensa la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento.
  Segnala poi che il comma 2, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni.
  Evidenzia, inoltre, che i commi 3-5 dell'articolo 7 prevedono delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).
  Ricorda, infine, che l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore per la X Commissione, ad integrazione di quanto riferito dal collega Guerino Testa, relatore per la VI Commissione, ricorda, innanzitutto, che la sua relazione si incentrerà sulle disposizioni di competenza della Commissione X (articolo 1, commi da 1 a 3, 8 e 9, articoli 3 e 6) e dell'articolo 2.
  Quanto all'articolo 1, comma 1, fa presente che con esso si prevede che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 (i cosiddetti bonus sociali) in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009). Il comma 2 differisce al 31 maggio 2024 il termine per la predisposizione da parte dell'ARERA della Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede, anche per il IV trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il comma 8 del medesimo articolo stanzia 300 milioni di euro per l'istituzione di un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Sottolinea che detta misura è disposta in luogo del contributo straordinario previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. Il comma 9 prevede che a copertura del relativo onere si provveda in parte a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del suddetto contributo straordinario, in parte a valere sulle risorse disponibile nel bilancio della CSEA.
  Passando ad illustrare l'articolo 2 segnala che questo, al comma 1, destina ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge n. 197 del 2022 così da consentirne l'utilizzo per l'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro Pag. 9delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste l'adozione delle relative disposizioni attuative. Il comma 3 dispone che ai conseguenti oneri si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito dalla legge n. 33 del 2009). Il comma 4 dispone poi, per il 2023, l'incremento per 12 milioni di euro del cosiddetto fondo bonus trasporti. Il successivo comma 5 prevede l'incremento di 7,4 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6, infine, prevede che agli oneri conseguenti all'incremento degli anzidetti fondi si provveda a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
  Evidenzia poi che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 che detta la «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022». I commi 1 e 2 individuano i soggetti che possono accedere a tali agevolazioni, ossia le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. È poi prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo, a favore delle imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti. Ricorda che il comma 3 precisa che sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà, coerentemente con quanto prevede la disciplina europea degli aiuti. Fa quindi presente che i commi da 4 a 7 stabiliscono la misura delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, introducendo una premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 stabilisce che le imprese beneficiarie debbano eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione di disposizioni attuative. Il comma 12 affida alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post della misura. Il comma 14 prevede che l'efficacia di dette disposizioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il comma 15, infine, incrementa la pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale.
  Quanto, infine, all'articolo 6, fa presente che esso reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, in modo da comprendere espressamente, tra le operazioni che non comportano l'applicazione dell'articolo 2112 c.c., che dispone la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere in caso di trasferimento d'azienda, le Pag. 10cessioni effettuate in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano svolte sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 ottobre 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (C. 1437 Governo).
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Casartigiani e Confartigianato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.40.

Audizione di rappresentanti di ECCO Climate, Kyoto Club, QualEnergia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.10.

Audizione di rappresentanti di Fridays for future Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.20.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.25.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.05.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.