CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 luglio 2023
148.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 130

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 24 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo A/R del disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella seduta del 20 luglio scorso, aveva espresso parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea e che, successivamente, nella medesima giornata, il disegno di legge è stato rinviato in Commissione Ambiente al fine di un esame limitato al comma 10 dell'articolo 20-ter, in considerazione del fatto che, con una nota della Ragioneria generale dello Stato, si è evidenziato come tale disposizione determinasse, negli attuali termini, oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ha quindi soppresso il citato comma 10 dell'articolo 20-ter, senza introdurre ulteriori modifiche al testo, che, quindi, non presenta elementi problematici sotto il profilo finanziario.
  Tutto ciò considerato, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda preliminarmente che la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 luglio era stata chiamata a pronunciarsi sul testo A del provvedimento e aveva già puntualmente esaminato sotto il profilo finanziario il comma 10 dell'articolo 20-ter, esprimendo nella predetta circostanza, in linea con l'indicazione in tal senso fornita dal Pag. 131sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, un parere favorevole nel presupposto che dalla citata disposizione non derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il menzionato comma 10 si limitava ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non avrebbero potuto che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle regioni interessate.
  Rammenta altresì che, sulla base degli specifici rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota trasmessa alla Camera dei deputati nel tardo pomeriggio dello stesso 20 luglio, la Commissione Ambiente, esaminando il testo a seguito del rinvio disposto dall'Assemblea, ha quindi approvato un emendamento del relatore che ha soppresso il citato comma 10 dell'articolo 20-ter.
  Tutto ciò richiamato, considera dunque quanto avvenuto estremamente grave, e decisamente anomalo dal punto di vista procedurale, e auspica che il percorso seguito non costituisca un precedente, che sarebbe, a suo avviso, assai pericoloso sul piano dei rapporti intercorrenti tra i diversi organi parlamentari e tra questi ultimi e il Governo, giacché è del tutto evidente che dall'intera vicenda risulta profondamente incrinato il ruolo di garanzia esercitato dalla Commissione Bilancio nell'esame dei profili finanziari dei provvedimenti su cui è chiamata a pronunciarsi.
  Segnala, infatti, che nella suddetta nota della Ragioneria generale dello Stato si richiedeva sostanzialmente un intervento sul comma 10 dell'articolo 20-ter, dal momento che si rappresentava che esso, nei termini in cui era formulato, avrebbe determinato oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, in violazione del vincolo stabilito dall'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, tuttavia, che la Commissione Bilancio, qualora fosse stata tempestivamente messa a conoscenza dei predetti rilievi, avrebbe potuto pronunciarsi sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea con ben diversa cognizione di causa e avrebbe potuto con ogni probabilità esprimere un parere favorevole a condizione che la norma in questione venisse riformulata nel senso di esplicitare, tramite l'apposizione di una apposita clausola di invarianza finanziaria, che dalla sua attuazione non sarebbero comunque derivati oneri a carico della finanza pubblica.
  Osserva però che, a causa della tempistica sopra rilevata, tutto ciò non è accaduto, determinando, di fatto, l'esautorazione della Commissione Bilancio, che sola dovrebbe pronunciarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti all'esame della Camera. Per altro verso, in questo modo si è consentito alla Commissione di merito, come dianzi ricordato, di sopprimere il comma 10 dell'articolo 20-ter, che pure era stato approvato in sede referente sulla base di un consenso unanime, a tal fine strumentalizzando una criticità sollevata dalla Ragioneria generale dello Stato in merito a una mancanza di copertura finanziaria, che a suo giudizio, per le ragioni sopra esposte, non sussiste o, comunque, avrebbe potuto essere agevolmente sanata.
  In tale contesto, auspica anzitutto che l'orientamento negativo della Ragioneria generale dello Stato sulla disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 20-ter non fosse già stato esternato al momento dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio nella predetta seduta del 20 luglio scorso e ribadisce, comunque, l'anomalia procedurale che ha in precedenza sinteticamente illustrato, sperando che in futuro siano adeguatamente salvaguardate le delicate funzioni che il Regolamento della Camera attribuisce alla Commissione Bilancio.

  Marco GRIMALDI (AVS) osserva anch'egli che il comma 10 dell'articolo 20-ter, espunto dal testo a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, risultava estremamente chiaro nella sua formulazione e che lo stesso era stato oggetto di specifico esame nella citata seduta del 20 luglio scorso della Commissione Bilancio, che aveva su di esso espresso un parere favorevole sulla scorta del chiarimento reso Pag. 132dal sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In particolare, ricorda che quest'ultimo aveva affermato come si potesse ragionevolmente ritenere che dalla suddetta disposizione non derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa si limita ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non avrebbero potuto che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle regioni interessate. Alla luce di ciò, poiché la contrarietà manifestata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla norma in questione era espressamente riferita ai termini in cui quest'ultima risultava formulata, ritiene che si sarebbe dovuto procedere in maniera differente, cercando in primo luogo, nell'ambito del riesame del testo da parte della Commissione Ambiente, una possibile riformulazione del citato comma 10 dell'articolo 20-ter che tenesse conto dei rilievi sollevati in ordine ai profili finanziari della disposizione e, successivamente, riconvocando la Commissione Bilancio per l'espressione di un nuovo parere. In alternativa, osserva che si potrebbe ancora individuare anche nella presente sede, sulla base di un impegno comune, una riformulazione che superi comunque le predette criticità, tenendo in considerazione la circostanza che il Governo non è tenuto a porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame e che sulla disposizione espunta dal testo si era in realtà registrata una trasversale condivisione durante l'esame in sede referente. Osserva che, qualora non si ritenesse di percorrere tale ultima alternativa, risulterebbe del tutto evidente che la soppressione della citata disposizione è stata dettata da motivazioni di carattere squisitamente politico.

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO intende preliminarmente chiarire che, da un punto di vista più generale, sul provvedimento in discussione è stato svolto un lavoro assai impegnativo e proficuo in sede referente, che ha registrato l'apporto costruttivo di tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, nonché un'ampia condivisione nel merito delle tante questioni affrontate. In tale quadro, precisa che la soppressione del comma 10 dell'articolo 20-ter, deliberata dalla Commissione Ambiente a seguito del rinvio del testo da parte dell'Assemblea, non discende da valutazioni di ordine politico, ma si è resa necessaria per ragioni di carattere meramente tecnico, determinatesi a seguito dell'approvazione, nella seduta del 19 luglio scorso della Commissione medesima, di una proposta emendativa in una versione erroneamente diversa rispetto a quella concordata con il Governo. Assicura, infine, che il decreto-legge, che auspica possa essere approvato celermente, già stanzia ingenti risorse finanziarie per fronteggiare le conseguenze dei drammatici eventi alluvionali del maggio 2023, sottolineando altresì che l'Esecutivo è sin d'ora impegnato a reperire risorse adeguate a far fronte ad ogni eventuale ulteriore fabbisogno finanziario.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) richiama l'attenzione dei colleghi e della rappresentante del Governo sul nodo essenziale di quanto è sinora avvenuto, rilevando come la Commissione Bilancio nella citata seduta dello scorso 20 luglio, che precedeva temporalmente la trasmissione alla Camera dei deputati della nota contenente i rilievi critici della Ragioneria generale dello Stato sul comma 10 dell'articolo 20-ter, avrebbe dovuto esprimere su tale ultima disposizione, anche alla luce delle richieste di chiarimento su di essa formulate, un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di prevederne una riformulazione che esplicitasse, tramite l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla sua attuazione. In ragione di quanto accaduto, osserva dunque che la questione dirimente, ora che la nota della Ragioneria generale dello Stato è pervenuta, è quella di comprendere se il Governo ritenga ancora condivisibile la disposizione di cui al soppresso comma 10 dell'articolo 20-ter, come riformulata nei termini dianzi indicati, ovvero insista per la Pag. 133sua drastica eliminazione. In tale ultimo caso, tuttavia, l'Esecutivo e la maggioranza dovrebbero assumersi la responsabilità di illustrare al Parlamento i motivi della propria contrarietà nel merito.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), rinviando a quanto con sintesi efficace già espresso dal deputato Marattin, fa presente che la decisione del Governo e della maggioranza che lo sostiene di sopprimere il comma 10 dell'articolo 20-ter, sul quale si era invece registrata una larga condivisione nel corso dell'esame in sede referente, è stata dettata da ragioni di ordine esclusivamente politico, e non certo tecnico, come dimostra il fatto che si è rifiutata in radice anche qualsiasi ipotesi di riformulazione della disposizione medesima, che potesse superare le presunte criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato. A suo giudizio, infatti, le strutture tecniche di cui avrebbero potuto eventualmente avvalersi i sub-commissari avrebbero al contempo potuto comportare, secondo la logica dell'Esecutivo, un depotenziamento della capacità gestionale e delle attività del Commissario straordinario, generale Figliuolo. A tale proposito, ricorda peraltro che quest'ultima figura, proprio in virtù del provvedimento in esame, potrà disporre di un notevole supporto, sia in termini di dotazione finanziaria che di unità di personale assegnate, mentre le suddette strutture tecniche, necessarie al fine di valorizzare appieno l'apporto dei diversi livelli territoriali al processo di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi alluvionali, avrebbero comunque operato con oneri a carico dei soli bilanci delle rispettive amministrazioni regionali.
  Nel ribadire pertanto che il comma 10 dell'articolo 20-ter non presentava profili problematici dal punto di vista finanziario tali da comportarne la soppressione, in quanto ad essi si sarebbe comunque potuto ovviare attraverso una diversa formulazione della disposizione, invita il Governo a riconoscere apertamente che la scelta di espungere la norma dal provvedimento riveste un significato unicamente politico.

  Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene imprescindibile che il Governo, soprattutto per il rispetto dovuto alle popolazioni duramente colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso, si assuma pubblicamente la piena responsabilità politica dell'avvenuta soppressione del comma 10 dell'articolo 20-ter, coerentemente con il dibattito già svoltosi nella Commissione Ambiente nella seduta del 21 luglio scorso, a seguito del rinvio in Commissione del testo. Ricorda, infatti, come in tale ultima sede sia emersa chiaramente la totale preclusione da parte della maggioranza anche solo rispetto a una possibile riformulazione della citata disposizione che tenesse conto dei rilievi critici formulati dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva come nella presente sede la Commissione Bilancio, in linea con il ruolo ad essa affidato dal Regolamento della Camera, debba necessariamente astenersi dallo svolgere considerazioni di merito, evidenziando tuttavia che nel corso della più volte citata seduta della Commissione Ambiente, svoltasi il 21 luglio scorso, il Governo e la maggioranza hanno già evidentemente effettuato la valutazione in concreto della disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 20-ter, risolvendosi, sulla base di una legittima decisione politica, nel senso della sua soppressione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur comprendendo il senso degli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, ritiene tuttavia che il dibattito svoltosi nella presente seduta, ivi incluso il richiamo, ormai tardivo, a una possibile riformulazione della disposizione espunta dal testo, avrebbe dovuto aver luogo, piuttosto, nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 20 luglio, in occasione dell'esame del testo del provvedimento allora all'esame dell'Assemblea. Al riguardo, sottolinea che, con riferimento al citato comma 10 dell'articolo 20-ter, poi soppresso a seguito del rinvio in Commissione del testo, il presidente nella propria relazione aveva già richiesto al rappresentante del Governo un chiarimentoPag. 134 circa i potenziali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione, richiamando in particolare la facoltà riconosciuta ai sub-commissari di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione. Rammenta, altresì, che a tali perplessità il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze aveva risposto, come già evidenziato dal deputato Grimaldi, nel senso che si poteva ragionevolmente ritenere che dalle predette disposizioni non derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse si limitavano ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non avrebbero potuto che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle regioni interessate. Osserva, tuttavia, che tutto ciò è avvenuto prima della trasmissione alla Camera dei deputati della nota del Ragioniere generale dello Stato contenente i rilievi sul comma 10 dell'articolo 20-ter, che evidentemente, dà conto degli esiti di approfondimenti istruttori non ancora completati al momento dell'approvazione del parere e che, invece, sono stati considerati opportunamente della Commissione Ambiente nell'ambito dell'esame in sede referente del testo rinviato dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera essenziale che ci si adoperi affinché in futuro non si ripetano comunque episodi simili e a tale proposito invita la presidenza della Commissione a rappresentare al Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza che quest'ultima – nell'esame dei provvedimenti su cui è chiamata a pronunciarsi in virtù delle specifiche competenze ad essa attribuite dal Regolamento della Camera – sia sempre tempestivamente edotta in ordine alla sussistenza di eventuali profili problematici dal punto di vista finanziario, sottolineando anche l'opportunità di sollecitare una riflessione da parte della Giunta per il Regolamento in ordine alle iniziative utili ad evitare il verificarsi di sovrapposizioni procedurali come quelle che si sono prodotte nell'ambito dell'esame del presente provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, raccogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, garantisce il costante impegno della presidenza affinché i lavori della Commissione abbiano sempre luogo nel pieno rispetto delle prerogative dell'organo parlamentare e delle norme regolamentari che ne disciplinano funzioni e competenze.
  Ciò premesso, rammenta che, come già correttamente evidenziato dalla deputata Comaroli, nella seduta dello scorso 20 luglio si era premurato, sostituendo la relatrice, di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sui possibili profili problematici dal punto di vista finanziario del comma 10 dell'articolo 20-ter.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rinviare alle considerazioni svolte nel suo precedente intervento, auspica seriamente che le anomalie procedurali cui si è assistito nell'esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio e della Commissione Ambiente non si ripetano in futuro, evitando in tal modo l'instaurarsi di una pericolosa prassi. Ribadisce altresì l'esigenza di riaffermare il delicato ruolo esercitato dalla stessa Commissione Bilancio, la cui necessaria interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze sui profili di carattere finanziario dei provvedimenti deve comunque sempre avere luogo nell'osservanza dei rispettivi ambiti di autonomia.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO assicura che, da parte del Governo, vi è il totale impegno ad evitare che possa in alcun modo instaurarsi una prassi nel senso richiamato dall'onorevole Grimaldi.

  Carmela AURIEMMA (M5S), replicando alle considerazioni in precedenza svolte dalla deputata Lucaselli, fa presente che, qualora il problema che ha condotto alla soppressione del comma 10 dell'articolo 20-ter fosse stato realmente connesso a una carenza di copertura finanziaria, la Commissione Bilancio avrebbe allora dovuto Pag. 135riappropriarsi del ruolo che le assegna il Regolamento della Camera, proponendo ad esempio una riformulazione della disposizione soppressa.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, conferma che nella presente circostanza, al pari di quanto costantemente avvenuto anche in passato, la Commissione Bilancio ha esercitato le proprie competenze nel pieno rispetto del quadro regolamentare, richiamando ancora una volta il fatto che, già nella seduta dello scorso 20 luglio, lui stesso aveva puntualmente sollecitato l'attenzione del Governo sui possibili profili problematici dal punto di vista finanziario connessi al comma 10 dell'articolo 20-ter.
  Ribadisce, quindi, all'esito del dibattito, la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.05.