CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 17.50.

DL 51/23: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, sottolinea, in via generale, che il provvedimento, composto di 14 articoli e suddiviso in quattro capi, mira ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate. Inoltre, si interviene in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.
  Più nel dettaglio, fa presente che, con le disposizioni di cui all'articolo 1 modifica le norme di regolamentazione degli organi degli enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL, in maniera da renderne più efficiente e razionale la struttura e il funzionamento: vengono infatti specificati – tanto per il Presidente quanto per i componenti del Consiglio d'amministrazione – i requisiti di competenza, professionalità, moralità e indipendenza, nonché la necessità che nella scelta siano rispettati i criteri di imparzialità e garanzia. In particolare, si prevede che il Direttore Generale sia nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente e sia scelto con procedura comparativa di interpello, come per i dirigenti della pubblica amministrazione, anziché tra i dirigenti interni o tra gli esperti della materia.
  Fa altresì presente che, in via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un Commissario straordinario,Pag. 147 con la conseguente decadenza dei Presidenti, dei Vicepresidenti e dei Consigli di amministrazione.
  In relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, osserva che l'articolo 2 prevede il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età; i Sovrintendenti attualmente in carica che alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
  Per quanto concerne le disposizioni in materia di termini legislativi, in primo luogo, l'articolo 3 estende fino al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria e stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario. Al riguardo, ricordo che il trattamento economico dei Direttori Generali delle ASL è determinato in base al volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, al numero di assistiti e di posti letto e al numero di dipendenti e in ogni caso non può eccedere l'importo di 154.937,06 euro, integrabile di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti.
  Evidenzia che, in materia fiscale, l'articolo 4, al comma 1, riapre i termini per aderire alla cd. rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene infatti posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene inoltre differito al 30 settembre 2023 – in luogo del 30 giugno 2023 – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.
  Rileva che l'articolo 5, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, prevede un finanziamento di 39 milioni per la realizzazione del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, in vista dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nonché modifiche al funzionamento del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.
  Precisato che l'articolo 6 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, si sofferma sui contenuti sull'articolo 7, che riguarda maggiormente le competenze della XIV Commissione: la disposizione, infatti, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 – in corrispondenza della scadenza della relativa milestone europea – il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia rientranti nel PNRR. Alla base del differimento – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa – risiede la circostanza che il termine attualmente previsto a livello legislativo non è coordinato con la milestone europea al 30 giugno 2023, comunque tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea. Ciò sarebbe suscettibile di creare una disparità di trattamento tra i cosiddetti «progetti in essere», soggetti al predetto termine di legge del 31 maggio 2023, e i Pag. 148progetti «nuovi» di cui all'avviso pubblico 2 dicembre 2021, soggetti, invece, direttamente alla milestone europea.
  Fa presente che l'articolo 8 proroga al 30 novembre 2023 la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, mentre l'articolo 9 proroga di dieci anni il termine entro il quale i congiunti delle vittime delle foibe possono presentare le domande di concessione dell'insegna metallica e relativo diploma, previsto dalla legge n. 92 del 2004, istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
  Osserva che l'articolo 10, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche (legge n. 482 del 1999) e dei relativi progetti.
  Al riguardo, segnala che la citata legge n. 482 del 1999, pur sancendo preliminarmente il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica, ha introdotto nell'ordinamento, «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali», una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia e, più specificamente, delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Tali disposizioni mirano, tra l'altro, a promuovere l'apprendimento delle lingue minoritarie, a consentire l'uso delle lingue tutelate nell'esercizio di funzioni pubbliche, e a diffondere le lingue e le culture tutelate attraverso i mezzi di comunicazioni di massa.
  In relazione all'articolo 11, ricorda che esso dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
  Richiama altresì l'attenzione su quanto disposto dall'articolo 12, che prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente con le modifiche al decreto-legge n. 20 del 2023, intervenute nel corso dell'esame al Senato. Pertanto, con la norma in esame viene ripristinato il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa europea. Al riguardo, ricorda che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE – recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 – dispone che gli Stati membri assicurino al richiedente il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, tra le altre cose, avverso la decisione di considerare la domanda inammissibile.
  Precisato che l'articolo 13 reca la clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 149

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752 Carloni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, sottolinea che la ratio della proposta di legge all'esame della Commissione è quella d'introdurre un sistema organico di norme interne che, ad integrazione del quadro legislativo europeo, sostengano l'imprenditoria giovanile agricola.
  Osserva che, nonostante il rinnovato interesse per l'agricoltura, testimoniato dalla maggiore attenzione dei consumatori verso i prodotti di qualità, tipici e locali, dalla crescente consapevolezza in materia ambientale nonché dall'apprezzamento per gli altri servizi come l'agriturismo e la cosiddetta «agricoltura sociale», l'inserimento dei giovani nel settore agricolo continua a presentare una serie di ostacoli.
  Come è emerso nel corso dell'istruttoria legislativa svolta dalla XIII Commissione, le nuove generazioni d'imprenditori agricoli si configurano come aperti all'innovazione e pronti a operare in conformità agli obiettivi del Green Deal europeo. Grazie ad essi ed alle competenze da loro acquisite con gli studi universitari, le aziende agricole italiane stanno adottando nuove tecniche agronomiche che consentono loro di raggiungere elevatissimi livelli qualitativi prima non realizzabili con le tecniche tradizionali, nonché processi di digitalizzazione che rendono più semplice e veloce la gestione delle aziende.
  Ricorda che la XIV Commissione si è recentemente occupata, in sede consultiva, delle questioni afferenti alla PAC: il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano.
  Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.
  Fa presente che gli interventi di sostegno per i giovani agricoltori sono previsti da entrambi i pilastri della nuova PAC, nella forma del sostegno complementare al reddito, nel primo pilastro, e del sostegno per l'insediamento, nel secondo pilastro.
  La nuova PAC ha confermato un pagamento specifico nell'ambito dei pagamenti diretti del primo pilastro; in aggiunta al pagamento di base redistributivo, al pagamento accoppiato e agli ecoschemi, è prevista una novità destinata proprio ai giovani agricoltori, ossia il pagamento di 83,5 euro per ettaro in più, qualora l'azienda sia condotta da un imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti, per i primi cinque anni dall'insediamento e fino alla superficie massima di 90 ettari.
  Ricorda che, oltre alla conferma del pagamento ai giovani agricoltori nel primo pilastro, nel secondo pilastro della politica di sviluppo rurale – la cui gestione continua a essere assegnata alle regioni – viene confermato e potenziato il sostegno all'insediamento, il cui massimale passa da 70.000 euro a 100.000 euro.
  Rileva inoltre come, tra i dieci obiettivi strategici «trasversali» tracciati al livello europeo per la nuova PAC, quello cui sono destinate minori risorse riguardi proprio il ricambio generazionale, a cui il PSP italiano riserva soltanto l'1 per cento dei fondi a disposizione. Si tratta di una percentuale irrisoria per poter scommettere su un futuro migliore per le nuove generazioni. Le regioni, cui spetta la titolarità del comparto primario in Italia, dovrebbero avere la volontà e la forza di incrementare questa ridotta quota di risorse attraverso l'adozione di legittime sullo sviluppo rurale.
  Richiama le misure più rilevanti per il ricambio generazionale, ossia il sostegno con pagamenti diretti ai giovani agricoltori, il sostegno agli investimenti e gli aiuti all'avviamentoPag. 150 di imprese, sono misure che tendono ad aumentare la sostenibilità socioeconomica delle aziende agricole dopo che i giovani agricoltori hanno avviato la loro attività, piuttosto che contribuire alla successione nelle aziende agricole esistenti. Tali misure non sono ben adattate al vero e proprio subentro di giovani che provengono da contesti extra-agricoli. Ne consegue che, di per sé, l'insieme delle misure previste dalla PAC non è sufficiente per affrontare le principali barriere all'ingresso nell'agricoltura come l'accesso alla terra e l'accesso ai capitali finanziari.
  Riferisce che da un sondaggio della Commissione europea emerge inoltre che la disponibilità di terra da comprare o affittare è il bisogno generale più importante. Tra le numerose barriere che incontrano i nostri giovani che decidono di costituire un'impresa agricola ci sono gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, le difficoltà legate all'accesso al credito, al rinvenimento di manodopera qualificata nonché una legislazione e oneri amministrativi complessi e farraginosi.
  Sottolinea l'esigenza di aggiungere ai fondi una tantum della PAC ulteriori strumenti di accompagnamento dedicati ai giovani, che prevedano contributi dilazionati nel tempo, attraverso l'introduzione di misure strutturali che non necessitino di disposizioni annuali di proroga e che non siano soggette a continue modifiche o a revoche, al fine di garantire un'attenzione concreta ai giovani in un settore strategico nel nostro Paese come l'agricoltura.
  Evidenzia che il testo del progetto di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura, si compone di ventidue articoli, divisi in sei capi.
  Venendo sinteticamente ai contenuti del provvedimento, ricorda che il capo I reca le finalità e le definizioni della legge. L'articolo 1, in particolare, definisce le finalità, consistenti nella promozione e nello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. L'articolo 2 reca le definizioni di «impresa giovanile agricola» e di «giovane imprenditore agricolo», specificando i requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui il limite massimo di età di quarantuno anni.
  Il capo II reca le misure per il sostegno dell'insediamento dei giovani nell'agricoltura. L'articolo 3 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, volti in particolare ad agevolare l'acquisto di terreni e di beni strumentali per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, l'ampliamento di un'unità minima produttiva definita in base alla localizzazione, all'indirizzo colturale e all'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale, e l'acquisto di complessi aziendali già operativi.
  Fa presente che le risorse saranno erogate dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a favore ai giovani imprenditori agricoli, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.
  L'articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa agricola. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di contratti di compravendita di fondi rustici, al fine di evitare l'abbandono delle attività agricole.
  L'articolo 6 dispone lo sgravio dagli oneri contributivi per un periodo massimo di cinque anni al fine di incentivare l'ingresso nell'agricoltura di giovani fino a quarantuno anni di età. L'articolo 6-bis prevede un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione.
  Osserva che il capo III reca misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo ed il ricambio generazionale. In particolare, l'articolo 7 introduce un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimentiPag. 151 in beni strumentali materiali o immateriali che migliorino il rendimento dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.
  L'articolo 8, volto ad agevolare l'ampliamento delle superfici coltivate, sostituisce la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, disponendo una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dei giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni.
  L'articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che il reddito imponibile dei giovani agricoltori per le attività di fornitura di beni e servizi relativi alle attività connesse a quella agricola nonché alla fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento sui corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 9-bis prevede incentivi per favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, operanti nei piccoli comuni.
  L'articolo 10 disciplina il diritto di prelazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un favor nei riguardi del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale di età compresa tra diciotto e quarantuno anni.
  L'articolo 11 introduce un credito d'imposta per interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
  L'articolo 12 reca misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi per favorire il ricambio generazionale delle imprese, possono prevedere ulteriori misure e incentivi mediante lo strumento del patto di famiglia.
  Evidenzia altresì che il capo IV reca disposizioni per l'accesso al credito. L'articolo 13 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Associazione bancaria italiana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità e i criteri di accesso dei giovani imprenditori agricoli ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito.
  Le agevolazioni si applicano a tutti i tipi di contratto bancario e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato. Per finanziare tali agevolazioni, a decorrere dall'anno 2023 è istituito un fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 14 prevede misure per favorire l'accesso al microcredito. In particolare, si modifica l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso di ampliare, possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedano la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria.
  Rileva che il capo V, composto dall'articolo 15, istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura (ONILGA) presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali.
  Segnala infine i contenuti del capo VI recante ulteriori misure a favore dell'imprenditoria giovanile nell'agricoltura. L'articolo 16, in particolare, in materia di successioniPag. 152 e donazioni, prevede che i trasferimenti per causa di morte o per donazione di beni costituenti l'azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e gli altri beni strumentali all'attività aziendale, a favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Inoltre, gli onorari notarili per la stipulazione degli atti di cui al medesimo articolo sono ridotti ad un sesto.
  L'articolo 17, in materia di adempimenti contabili, consente ai giovani agricoltori di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni ordinariamente previste dal codice civile.
  L'articolo 18, in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, prevede che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai giovani agricoltori una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo. L'articolo 18-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della nuova normativa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Conclusivamente sottolinea come il progetto intenda sostenere concretamente le giovani generazioni nell'avvio di attività imprenditoriali nel settore agricolo, incoraggiando al contempo il ricambio generazionale. Preannuncia la presentazione di un parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 18.