CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2023
97.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 269

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

  La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella giornata di ieri.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

  Enzo AMICH (FDI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico hanno presentato proposte alternative di parere (vedi allegati 2, 3 e 4).

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore, mentre esprime orientamento negativo sulle proposte alternative di parere presentate.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (vedi allegato 1).

  Salvatore DEIDDA, presidente, dichiara conseguentemente preclusa la votazione delle proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Atto n. 38.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, dichiara che riferirà sinteticamente sui contenuti dell'Atto del Governo n. 38, recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 in materia di razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
  Com'è noto, le reti TEN-T sono un insieme infrastrutturale teso a collegare in modo esteso e completo i Paesi europei, mediante il più efficace sfruttamento delle modalità di trasporto. Esse consistono attualmente in una rete allargata da realizzare con un orizzonte temporale 2050 (Comprehensive network o rete Globale) e in una Pag. 270rete ristretta costituita dalle infrastrutture a maggior valenza strategica da completare entro il 2030 (Core network o rete Centrale).
  Dei nove «Core Network Corridor (CNC)» che compongono la rete, quattro attraversano il territorio italiano (lo Scandinavo-Mediterraneo, il Baltico-Adriatico, il Mediterraneo e il Reno-Alpi) e coinvolgono, complessivamente, 9 nodi urbani, 11 aeroporti della rete Centrale, 14 porti marittimi della rete Centrale, 5 porti fluviali e 15 interporti.
  Ricorda, altresì, che gli orientamenti dell'Unione europea in materia sono attualmente interessati da una profonda revisione ad opera della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 812, che la Commissione ha esaminato, nell'ambito della fase cosiddetta ascendente della formazione del diritto europeo, congiuntamente alla proposta modificata di Regolamento COM(2022)384. Tale esame si è concluso, nella seduta del 23 febbraio 2023, con l'approvazione di un documento contenente una valutazione favorevole con condizioni e osservazioni.
  Poiché la concreta realizzazione delle reti TEN-T molto spesso, di fatto, consiste in opere pubbliche, si pone il problema di assicurare che la loro progettazione ed esecuzione avvenga con modalità e tempi omogenei in tutto il territorio dell'Ue. A tale riguardo, la disciplina delle autorizzazioni amministrative assume rilievo significativo. Di qui la necessità dell'intervento normativo.
  L'articolo 1 dello schema di decreto ne definisce – dunque – l'oggetto e l'ambito di applicazione, relativo alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di: a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete Centrale individuate nell'allegato 1 al decreto, che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale, tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti; b) altri progetti sui corridoi della rete Centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 milioni di euro.
  Il decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione appena illustrato. Sono, invece, espressamente esclusi i progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1315/2013.
  L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 assegna, ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, carattere prioritario e ne impone il riconoscimento a tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi solo gli organi giurisdizionali. Nell'ipotesi in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo.
  L'articolo 4 individua le autorità designate ai sensi del decreto nelle Direzioni generali del MIT, competenti in materia di: infrastrutture di trasporto stradale e autostradale; infrastrutture di trasporto ferroviario; infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità; infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano; infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; interventi previsti da leggi speciali.
  Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata è, invece, l'ENAC, che è tenuto a comunicare alla competente Direzione generale del MIT ogni attività svolta in tale qualità. Laddove, poi, per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca cantieri), l'autorità designata è il Commissario straordinario stesso.Pag. 271
  L'autorità designata per ciascun progetto, la cui identità è indicata sul sito istituzionale del MIT: è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione; vigila sui tempi della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui al seguente articolo 5, comma 1; fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione; garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione; può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui al successivo articolo 6, comma 1, sia stata rigettata.
  In ogni caso, le funzioni dell'autorità designata non pregiudicano le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.
  Ai sensi dell'articolo 5, la durata massima della procedura di autorizzazione è di quattro anni dal suo inizio, stabilito ai sensi del successivo articolo 6, comma 1. Tale periodo di quattro anni in ogni caso: non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea; non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva; non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.
  Solo in casi debitamente motivati, l'autorità designata può concedere una proroga adeguata al predetto periodo di quattro anni, la cui durata è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Il promotore del progetto è informato delle ragioni per le quali è stata disposta tale concessione e un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.
  In ogni caso, è espressamente esclusa la responsabilità dell'autorità designata, nonché delle autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorché il periodo di quattro anni, prorogato come sopra, non sia rispettato e il ritardo sia imputabile al promotore del progetto.
  L'articolo 6 definisce la procedura di autorizzazione.
  Il promotore trasmette il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità al seguente articolo 7, comma 2. Il termine massimo di durata, di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto.
  Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni richiesto, l'istanza è rigettata, con decisione debitamente motivata, entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente. Le autorità designate garantiscono comunque che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione del progetto, in funzione, se del caso, della modalità di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono: 1) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; 2) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; 3) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle Pag. 272varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri.
  Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.
  Una volta che il promotore del progetto abbia completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata, come visto, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4, e le autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.
  In ogni caso, la procedura appena descritta non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.
  L'articolo 7, nell'ambito del procedimento autorizzativo, in ipotesi di progetti transfrontalieri, stabilisce che l'autorità designata cooperi con le autorità degli altri Stati membri interessati al fine di realizzare un coordinamento e concordare un calendario comune, nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto del grado di preparazione e maturità del progetto. Si prevede, inoltre, la salvaguardia degli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione della rilevanza della tutela ambientale, e, infine, la possibilità di istituire un'autorità comune per i progetti transfrontalieri unitamente agli obblighi di informazione ai coordinatori europei da parte delle autorità designate.
  L'articolo 8 disciplina l'ipotesi in cui, nell'ambito di un progetto transfrontaliero, le procedure di appalto siano indette da un organismo comune, prevedendo che lo stesso sia tenuto ad applicare il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro, in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o, a seconda dei casi, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. La stessa previsione vale per il caso di un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, potendo gli Stati membri coinvolti decidere che la controllata sia tenuta ad applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.
  L'articolo 9 prevede che ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmetta alla Commissione europea una relazione contenente informazioni in merito al numero delle procedure di autorizzazione svolte, alla loro durata media, alle procedure che abbiano superato il termine e alla creazione di eventuali autorità comuni.
  L'articolo 10, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, dispone che il decreto non si applichi ai progetti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata prima del 10 agosto 2023. Si prevede, inoltre, che l'articolo 8 si applichi solo agli appalti per i quali sia stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non fosse previsto, laddove l'amministrazione o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura successivamente alla suddetta data, escludendone l'applicabilità agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021 ove le relative procedure di appalto continuino ad essere disciplinate dal diritto applicabile in quella data.
  In materia finanziaria, l'articolo 11 prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Pag. 273
  Segnala, infine, che costituisce parte integrante dello schema di decreto un allegato, contenente l'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti, riguardanti il territorio italiano: 1) Rete centrale, corridoio «Baltico – Adriatico», Collegamenti transfrontalieri: Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana (ferrovia); 2) Rete centrale, corridoio «Mediterraneo», Collegamenti transfrontalieri: Lyon – Torino: galleria di base e vie di accesso (ferrovia); Nice – Ventimiglia (ferrovia); Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana (ferrovia); Collegamenti mancanti: Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste (vie navigabili interne); 3) Rete centrale, corridoio «Reno – Alpi», Collegamenti transfrontalieri: Milano/Novara – frontiera CH (ferrovia); Collegamenti mancanti: Genova – Tortona/Novi Ligure (ferrovia); 4) Rete centrale, corridoio «Scandinavia – Mediterraneo», Collegamenti transfrontalieri: München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso (ferrovia).
  Nel rimettersi al dibattito in Commissione, segnala – con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 3 dello schema di decreto, a mente del quale, nel caso in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo – che nell'ordinamento italiano sono di recente intervenute plurime modifiche che hanno reso il quadro normativo assai diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche (ricorda – per esempio – il decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto Sblocca cantieri, e il decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni).
  Non è inverosimile ritenere che, in una fattispecie cui trovino contestualmente applicazione più discipline – quella nazionale, specificamente disegnata per l'opera a carattere prioritario, e questa di derivazione europea, a carattere generale –, possano sorgere incertezze e dubbi negli operatori, con il conseguente rischio di vanificare le finalità di accelerazione delle procedure che sono alla base dello schema di decreto in esame e della direttiva della quale esso costituisce attuazione.
  Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo un chiarimento circa i criteri che gli operatori dovranno in concreto seguire per poter stabilire con certezza quale, tra la normativa nazionale già vigente e quella disegnata dal presente schema di decreto, dovrà trovare applicazione caso per caso, e di specificare, altresì e più in generale, l'impatto atteso delle previsioni in esame sulla normativa nazionale attualmente vigente in materia di procedure autorizzatorie relative a opere pubbliche.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE dichiara che interverrà in proposito nella prima seduta utile.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) afferma che salta all'occhio che nella tabella allegata dei collegamenti la città d'Italia più meridionale contemplata è Verona. Giacché più volte nel corso dei dibattiti in Commissione sono state lamentate le fratture e diseguaglianze tra Sud e Nord d'Italia, ritiene necessario concentrare l'attenzione su questo punto già dalla prossima seduta.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, osserva che quella tabella è dedicata solo ai collegamenti transfrontalieri terrestri: cosa che, per evidenti ragioni geografiche, esclude del tutto le tratte del Sud.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene Pag. 274il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00714 Ghirra: Criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu- Villamassargia.

  Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta; del resto, ricorda, nella giornata di ieri il Governo ha espresso parere contrario a un ordine del giorno sul medesimo tema. Sottolinea che il comune di Uta ha compiuto sforzi enormi in questi anni per realizzare un moderno e innovativo polo didattico, che vanta il pregio di essere localizzato all'interno di un parco del WWF, il parco di Monte Arcosu. Certamente, argomenta, il passaggio della rete ferroviaria in quel luogo è da ritenersi di conseguenza del tutto inopportuna. Confida dunque in un ripensamento da parte di RFI, anche perché si tratta di un investimento già effettuato dell'ordine di 20 milioni di euro, e sarebbe un vero peccato se un'opera come il raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia si ponesse in antitesi rispetto a interventi di carattere socio-culturale così importanti per il territorio.

5-00715 Tosi: Tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero.

  Flavio TOSI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Flavio TOSI (FI-PPE) dichiara di rinunciare alla replica.

5-00716 Traversi: Rispetto da parte della normativa italiana della «Convenzione internazionale STCW» con riferimento al rilascio delle certificazioni ai lavoratori marittimi.

  Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, rileva che la risposta del rappresentante del Governo è una dichiarazione di intenti: che egli accetta con favore, anche se non ricomprende una tempistica esplicita. Auspica che si possa procedere con rapidità e che la circolare promessa sia chiarificatrice; le linee guida, aggiunge, dovranno però rispettare la Convenzione, evitando la concorrenza scorretta fra i marittimi italiani e stranieri.
  Dichiara inoltre di non essere d'accordo sul fatto che il decreto ministeriale 25 luglio 2016 sia perfettamente conforme a quanto prevedono le norme internazionali, perché gli arrivano in proposito segnalazioni contrarie e poi perché esistono anche altri decreti. Gli è stato inoltre segnalato che, per quanto riguarda i certificati IMO, l'abilitazione può decadere nei cinque anni successivi se il marittimo non svolge almeno 12 mesi di navigazione, cosa che gli appare assai strana. Si tratta di criticità importanti; dichiara quindi che resterà in attesa della circolare, a difesa dei marittimi italiani che producono il 6 per cento del PIL nazionale.

5-00717 Pastorella: Uniformazione degli standard valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida Pag. 275per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di cannabis medicale.

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, afferma che, se interpreta correttamente la risposta, essa consiste in parte nella precisazione che la materia ricade nell'ambito di competenza del Ministero della salute, in parte nella dichiarazione che non si intende modificare la normazione attuale. Non è, ribadisce, la risposta che aspettava e dunque continuerà a interessarsi del tema: non le appare giusto che chi ricorre per necessità a una data terapia medicale debba essere discriminato, spesso con valutazioni aleatorie, con la conseguenza di essere costretto a spostarsi sul territorio per trovare commissioni in grado di valutare la sua situazione.

5-00718 Dara: Regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei «veicoli pesanti».

  Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Andrea DARA (LEGA), replicando, fa presente che questo problema è stato in realtà ereditato dall'attuale Governo: la carenza di personale all'interno delle motorizzazioni è storica, giacché dal 2000 al 2023 il loro organico è passato da 10.000 a 2.500 dipendenti. Chiede poi di fare davvero in fretta, perché la situazione che si è creata mette a rischio la sicurezza stradale, il buon funzionamento delle officine autorizzate esterne e in generale la sopravvivenza di tutto il comparto del trasporto di merci su mezzi pesanti.

5-00719 Casu: Tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie.

  Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Andrea CASU (PD-IDP), replicando, afferma che la risposta del sottosegretario offre numerosi elementi di interesse; mancano però alcuni punti rispetto a quanto richiesto nell'interrogazione. In primo luogo, molte delle misure erano state annunciate entro il mese di aprile: visto che siamo ormai al 20 del mese, non si comprende se tale termine verrà rispettato o ulteriormente prorogato. Secondo poi, non viene menzionato quale aiuto potrà arrivare dalle nuove tecnologie, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità.
  Dal punto di vista culturale chiede che nelle scuole venga dedicata una giornata alle vittime della strada, che possa divenire un momento collettivo di ricordo che si estenda a tutta la società. Ritiene che coinvolgendo il grande tessuto di associazioni che operano su questo tema si possa fare davvero molto.
  Quanto alle risorse derivanti dalla RC Auto, esse devono essere poste a disposizione di tutti: non è infatti possibile che chi ha possibilità economiche abbia accesso a figure di ristoro e di assistenza, come avviene oggi, mentre tutti gli altri vengono esclusi. A nome della sua forza politica, dichiara di sperare che il confronto possa svolgersi in Parlamento e che possano giungere presto ulteriori risposte su un tema così rilevante e sensibile per la collettività.

5-00720 Cangiano: Tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

  Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Pag. 276

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara molto soddisfatta della risposta. Crede sia poi importante menzionare il fatto che ieri è stato raggiunto l'accordo politico tra le istituzioni europee sul testo della normativa AFIR, che delinea gli obiettivi per lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica lungo la rete TEN-T, e quindi troverà applicazione anche in Italia lungo la nostra rete autostradale. Essa fissa obiettivi importanti, come la diffusione di infrastrutture di ricarica rapida almeno ogni 60 chilometri per senso di marcia entro il 2026.

  Salvatore DEIDDA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.