CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2023
85.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 marzo 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).
  Ricorda altresì che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'invio della memoria scritta dell'on. Cunial, nella seduta del 22 marzo scorso, ha formulato la sua proposta nel senso della Pag. 4sindacabilità. Chiede pertanto al collega se desidera intervenire ulteriormente.

  Devis DORI, relatore, rammenta brevemente gli elementi relativi al caso Cunial, già illustrati nelle precedenti sedute. Ricorda in particolare le tre differenti condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione del decreto di citazione diretta a giudizio, ovvero il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale) di cui alla lettera A, l'oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale), di cui alla lettera B, e la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), di cui alla lettera C.
  Con riferimento alle condotte di cui alla lettera A e alla lettera C del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità di tali comportamenti, in quanto gli stessi non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari ma meri fatti materiali, come tali non rientranti nella guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alla condotta di cui alla lettera B del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità, in quanto tale condotta si sostanzia in espressioni potenzialmente offensive che, non trovando però specifico riscontro in una pregressa attività parlamentare intra moenia posta in essere dalla ex deputata in questione, non costituiscono opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari nei sensi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, chiede se vi siano altri interventi.

  Dario IAIA (FdI) manifesta la propria adesione alla proposta del relatore, ricordando che entrambe le condotte di cui alle lettere A e B dei capi di imputazione, ovvero il rifiuto di farsi identificare tramite consegna di un documento di riconoscimento a un pubblico ufficiale, da un lato, e lo strappare di mano il tesserino di riconoscimento poco prima consegnato allo stesso pubblico ufficiale, dall'altro, consistono in meri comportamenti materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità. Relativamente al capo di imputazione di cui alla lettera C, si dichiara d'accordo sul fatto che una mera minaccia non può costituire un'opinione espressa ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Costituzione.
  In conclusione, ritiene che il Tribunale di Aosta abbia correttamente ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Cunial, e manifesta l'adesione del proprio gruppo alla proposta del relatore.

  Carla GIULIANO (M5S), ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale, a nome del suo gruppo condivide quanto detto dal relatore con riferimento a tutte le condotte contestate all'on. Cunial e preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore medesimo.

  Ingrid BISA (Lega) dichiara che il suo gruppo concorda con le conclusioni del relatore.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE) conferma l'adesione del suo gruppo alla proposta del relatore.

  Antonella FORATTINI (PD-IP) afferma che il suo gruppo si trova anch'esso d'accordo con l'orientamento espresso dal relatore.

  Enrico COSTA, presidente, pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore.

Pag. 5

  Enrico COSTA, presidente, avendo la Giunta approvato all'unanimità la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame non si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dà mandato al medesimo relatore Dori di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-ter, n. 13).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 marzo 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – seconda sezione civile (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-ter, n. 13).
  Rammenta che nelle sedute del 1° e dell'8 marzo la relatrice, deputata Antonella Forattini, ha illustrato rispettivamente la vicenda e il contenuto della memoria inviata dall'on. Vittorio Sgarbi e che nella seduta del 22 marzo scorso la Giunta stessa ha ascoltato l'on. Sgarbi ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla collega di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), relatrice, come anticipato nella seduta del 22 marzo scorso, ribadisce che intende formulare alla Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, che il Tribunale di Roma ha inviato alla Camera in relazione a un procedimento civile promosso dall'on. Maria Rosaria Carfagna nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (NRG 16640/2021). Tale procedimento ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno da diffamazione conseguente a talune affermazioni del medesimo on. Sgarbi contenute in tre distinti video pubblicati sulla sua pagina Facebook (e riportati anche da diversi quotidiani on line), che l'on. Carfagna ha ritenuto lesivi del proprio onore e della propria reputazione.
  Al riguardo, ricorda che i tre video sono stati pubblicati:

   a) il primo, il 12 giugno 2020; in tale video l'on. Sgarbi faceva riferimento alla seduta dell'Assemblea del giorno precedente (11 giugno 2020), nel corso della quale l'on. Carfagna, presidente di turno, l'aveva più volte richiamato all'ordine intimandogli di indossare correttamente la mascherina;

   b) il secondo e il terzo, rispettivamente, l'8 e il 9 settembre 2020; in essi l'on. Sgarbi riprendeva quanto accaduto, oltre che nella già ricordata seduta dell'Assemblea dell'11 giugno 2020, anche in quella del 25 giugno 2020, nel corso della quale egli era stato espulso dall'Aula dall'on. Carfagna, presidente di turno, per aver insultato con epiteti offensivi la stessa on. Carfagna nonché l'on. Bartolozzi, che l'aveva criticato per aver espresso giudizi ritenuti denigratori nei confronti dell'associazione nazionale dei magistrati nonché della magistratura intera.

  Rammenta che, nelle note difensive trasmesse il 4 marzo scorso e nell'intervento svolto di persona in Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'on. Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, evidenziando in particolare:

   1) che gli epiteti impiegati nei video ritenuti diffamatori sarebbero sostanzialmente riproduttivi delle opinioni espresse Pag. 6in Assemblea, cui quindi sarebbero collegati mediante un evidente nesso funzionale;

   2) che – pronunciando le frasi: «nella sua assoluta ignoranza», «ignorante», «capra» – egli avrebbe voluto soltanto censurare, anche se con toni definiti «forti, aspri ed iperbolici», l'atteggiamento dell'on. Carfagna, la quale avrebbe dovuto a suo dire conoscere, e quindi «non ignorare», che nella lotta al Covid 19 l'uso prolungato della mascherina, in taluni casi, avrebbe potuto anche nuocere alla salute;

   3) di aver legittimamente esercitato il diritto di critica nei confronti di coloro che insistevano sull'emergenza da «Covid-19» nonché nei confronti dei colleghi deputati che lo avevano sanzionato con l'interdizione dai lavori parlamentari a seguito degli incidenti avvenuti nel corso della seduta del 25 giugno 2020.

  Ricorda ancora che, nelle note di trattazione scritta depositate nel procedimento civile in corso, la difesa dell'on. Carfagna ha sostenuto che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare e, conseguentemente, non possono essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità. Invero, gli insulti contenuti nei video, «lungi dal poter essere considerati espressione dell'esercizio di una funzione parlamentare costituiscono a ben vedere un mero esercizio di turpiloquio ai danni dell'on. Carfagna, un ingiustificabile, volgare e gratuito attacco personale all'odierna attrice, volto a delegittimare, non le sue idee e/o il suo operato, ma lei stessa come persona, come donna e come politica. Esse, dunque, all'evidenza esulano da qualsivoglia attività parlamentare e tanto più da un collegamento temporale ovvero da una sostanziale corrispondenza con la stessa».
  Segnala, infine, che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 settembre 2022, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Sgarbi e ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, affinché questa si pronunci in via definitiva.
  Così ricostruiti sinteticamente i fatti e le posizioni delle parti, propone alla Giunta di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi nei riguardi dell'on. Carfagna – contenute nei video pubblicati sulla propria pagina Facebook il 12 giugno 2020 nonché l'8 e il 9 settembre 2020 – non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  A sostegno di tale proposta espone le seguenti considerazioni:

   1) In via generale, sottolinea preliminarmente che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr. articoli 66, 87, 88 e 146), senza dimenticare che, a tenore dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono esercitarle con disciplina e onore. Richiama, inoltre, anche il «Parere sullo svolgimento di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori e sull'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi», approvato all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella seduta del 24 ottobre 1996. Con particolare riferimento alla prerogativa dell'insindacabilità, tale parere sottolinea che «la particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa Pag. 7richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale».

  Ritiene che tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, escluda con chiarezza che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia – insindacabilità che per definizione esige la connessione con una pregressa attività parlamentare tipica – anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose delle predette disposizioni regolamentari.

   2) Con specifico riferimento al caso concreto, le sembra innegabile che – nei video oggetto di scrutinio nel procedimento civile de quo – l'on. Sgarbi abbia impiegato espressioni volgari e indirizzato meri insulti all'on. Carfagna, che ritiene non necessario ripetere in quanto facilmente riscontrabili nel resoconto della Giunta del 1° marzo 2023. Ricorda che si è trattato di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. argumentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. Chiarisce che le espressioni e gli epiteti in esame, ove impiegati nelle sedi parlamentari, sarebbero stati di certo bloccati dalla Presidenza di turno. Ne considera prova il fatto che l'on. Sgarbi, per aver rivolto analoghe (e forse più blande) ingiurie all'on. Carfagna e all'on. Bartolozzi nel corso della seduta del 25 giugno 2020, è stato espulso dall'aula e sanzionato dall'Ufficio di Presidenza con l'interdizione dai lavori parlamentari per quindici giorni ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento.

  Infine evidenzia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari» (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – «l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse» (sentenza n. 249 del 2006).

  Per concludere, ribadisce la sua proposta di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi nei tre video pubblicati su Facebook il 12 giugno 2020 e l'8 e il 9 settembre 2020.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

  Laura CAVANDOLI (Lega) chiede precisazioni circa i video oggetto del procedimento civile a carico dell'on. Sgarbi, in particolare se tali video non siano in realtà stati pubblicati dalla testata giornalistica Il Messaggero piuttosto che su Facebook.

  Enrico COSTA, presidente, chiarisce che la testata giornalistica citata dall'on. Cavandoli ha in realtà ripreso solo il primo video, comunque già pubblicato dall'on. Sgarbi sul proprio profilo Facebook.

  Carla GIULIANO (M5S) concorda con le conclusioni della relatrice, ritenendo evidente che le opinioni espresse entro la guarentigia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possano consistere in meri insulti.

Pag. 8

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla successiva seduta, nella quale si svolgeranno le dichiarazioni di voto e si procederà a votare la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 9.