CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2023
85.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
COM(2022) 677 final e relativi allegati.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Gianni LAMPIS (FDI), relatore per la VIII Commissione, fa presente che la proposta di regolamento in esame prospetta una radicale revisione del quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio per dare attuazione alle strategie delineate dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare e conseguire gli obiettivi climatici e ambientali ivi stabiliti.
  In questa cornice, con la riscrittura della normativa vigente, la Commissione europea intende principalmente provare a perseguire tre finalità principali. La prima è quella di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato rispetto al 2018: del 5 per cento entro il 2030; del 10 per cento entro il 2035; del 15 per cento entro il 2040. Tali obiettivi, che saranno oggetto di riesame da parte della Commissione europea entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, costituiscono delle prescrizioni minime che gli Stati membri possono superare. Essi consentirebbero una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37 per cento circa, rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative. Per conseguire questi obiettivi, la Commissione prospetta, per un verso, l'eliminazione degli imballaggi ritenuti inutili, ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli monouso per frutta e verdura, i flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti negli hotel. Per altro verso, si promuove il ricorso ad imballaggi riutilizzabili e ricaricabili, imponendo alle imprese di offrire ai consumatori una determinata percentuale dei loro prodotti (ad Pag. 12esempio cibi e bevande da asporto o le merci vendute tramite commercio elettronico e consegnate a domicilio) in imballaggi di tale natura. Inoltre, si prevede che gli Stati membri adottino misure, economiche o di altra natura, per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.
  La seconda finalità della proposta è quella di rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030. A questo scopo si provvede, tra l'altro, a definire criteri di progettazione per gli imballaggi, ad introdurre sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio e a specificare le condizioni a fronte delle quali gli imballaggi potranno essere considerati compostabili.
  La terza ed ultima finalità è quella di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi.
  La proposta prevede anche una standardizzazione dei formati degli imballaggi, oltre all'armonizzazione dei relativi requisiti di etichettatura, stabilendo, tra l'altro, che ogni imballaggio debba essere munito di un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito. Sui contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere apposte le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli.
  Intende concentrarsi sui dati e sugli argomenti che la Commissione Europea pone a giustificazione dell'intervento proposto nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto. Anzitutto essa ricorda che gli imballaggi costituiscono il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani e che ogni europeo produce ogni anno circa 180 kg di rifiuti di imballaggio, mentre la produzione totale di tali rifiuti nell'Unione è passata dai 66 milioni di tonnellate del 2009 ai 78,5 milioni di tonnellate del 2019. Sempre ad avviso della Commissione europea, in assenza di nuove misure, entro il 2030 l'Unione europea registrerebbe un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46 per cento per i rifiuti di imballaggio in plastica. Sottolinea anche che la produzione di imballaggi impiega grandi quantità di materie prime: il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE. A fronte di queste tendenze, la relazione illustrativa della proposta denuncia la persistenza, in numerosi Stati membri, di ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo degli imballaggi (come, ad esempio, l'aumento della diffusione di imballaggi dalle caratteristiche progettuali che ne impediscono il riciclaggio, o l'utilizzo negli imballaggi di sostanze che possono essere pericolose e di un'etichettatura poco chiara ai fini della cernita), la diffusione di attività di riciclaggio di bassa qualità degli imballaggi di plastica e lo scarso uso di materie prime secondarie, tutti fattori che limiterebbero la capacità dell'Unione di ridurre l'uso di materiali vergini nei nuovi imballaggi.
  La proposta di regolamento secondo la Commissione supererebbe tali lacune e ritardi. In particolare, essa dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra generate dalle attività legate agli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto ai 66 milioni stimati a legislazione invariata. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di m3, e i costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di euro. Le nuove misure dovrebbero consentire inoltre di creare nuovi posti di lavoro – oltre 600mila secondo la Commissione europea – nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi, e permetterebbero a imprese e consumatori di conseguire risparmi stimati in circa 100 euro l'anno pro capite.
  Segnala che, nel richiamare questi dati e queste stime, la Commissione europea sembra tuttavia non tenere in adeguata considerazione il fatto che diversi Stati membri, tra cui l'Italia, hanno raggiunto ottimi risultati già in base alla disciplina vigente.
  In particolare, i dati disponibili evidenziano un primato dell'Italia nelle attività di Pag. 13recupero e riciclo dei rifiuti, avendo registrato i tassi più alti dell'intera Unione. In particolare, nel 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 20 per cento, mentre per i rifiuti industriali il riciclo ha superato il 70 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 6 per cento. Grazie a questo cambiamento nella gestione dei rifiuti, l'industria italiana del riciclo è diventata un comparto strategico del sistema produttivo nazionale che conta 4.800 imprese, 236.365 occupati e genera un valore aggiunto di 10,5 miliardi (aumentato del 31 per cento dal 2010 al 2020).
  Anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio l'Italia è da considerare un'eccellenza europea, avendone avviate a riciclo oltre 10,5 milioni di tonnellate, con un tasso pari al 73,3 per cento nel 2021, superiore non solo all'obiettivo europeo del 65 per cento fissato per il 2025, ma anche a quello del 70 per cento previsto per il 2030. Anche sotto il profilo della produzione e del riciclo organico degli imballaggi biodegradabili e compostabili oggetto di specifico intervento nella proposta di regolamento, va riconosciuto all'Italia un ruolo di primo piano, quale primo paese a dotarsi di un autonomo sistema di responsabilità estesa del produttore di tale tipologia di imballaggio. Finanche in questo settore, l'Italia ha già adottato da anni alcune scelte prescritte dal regolamento come quelle riconducibili ai sacchetti per frutta e verdura.
  Oltre all'Italia hanno registrato tassi di riciclaggio molto elevati Belgio, Slovacchia e Lettonia, mentre in altri paesi, come Romania, Bulgaria, Finlandia, Svezia e Grecia, la categoria di trattamento prevalente è la discarica. Tra gli Stati membri si osservano in effetti differenze significative in merito al ricorso ai diversi metodi di trattamento, a fronte delle quali la Commissione europea ha riscontrato che la priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e allo smaltimento in discarica non è stata ancora pienamente applicata e, comunque, non è stata applicata in modo omogeneo tra i vari Paesi dell'UE, alcuni dei quali rischiano di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi per il 2025. Va, inoltre, considerato che in un'ottica «di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie», come richiamato dalla Commissione europea, l'Italia ha da alcuni anni ulteriormente ampliato i propri strumenti per l'applicazione dell'istituto della «cessazione della qualifica di rifiuto» (cd. End of waste), disciplina che consente al rifiuto di «rientrare» nella filiera del prodotto in una ottica di economia circolare ed uso efficiente delle risorse; Inoltre, ritiene che meriti adeguata considerazione la già significativa diffusione nell'ordinamento nazionale dello strumento degli «appalti pubblici verdi» in bandi adottati dalle pubbliche amministrazioni al fine di contenere gli imballaggi o di utilizzarne di più ecocompatibili.
  Osserva che, dalla lettura di questi dati, emerge come la scelta della Commissione di proporre un approccio e una disciplina profondamente innovativi si fondi sulla «rassegnata» presa d'atto delle lacune di alcuni Stati membri rispetto agli obiettivi attuali di riciclaggio senza tenere adeguatamente conto degli ottimi risultati conseguiti dall'Italia e da alcuni altri Paesi.
  È sulla base di questo stesso approccio che la Commissione motiva il ricorso al regolamento, anziché alla direttiva. Il primo viene considerato l'unico strumento legislativo appropriato per colmare le lacune riscontrate nella normativa vigente, rafforzare il processo di armonizzazione, assicurando che tutti gli Stati membri adempiano agli obblighi posti dalla normativa europea con le stesse modalità, come pure garantire la certezza del diritto e la riduzione della distorsione della concorrenza.
  Sottolinea che la decisione della Commissione europea di scartare opzioni regolative che – nella forma come nei contenuti – avrebbero lasciato agli Stati membri maggiore flessibilità in ordine alla scelta delle modalità e delle tecnologie da utilizzare per gli obiettivi da essa perseguiti, non appare convincente.
  Questi obiettivi – come rilevato anche dagli operatori del settore – si sarebbero infatti potuti perseguire con nuova direttiva,Pag. 14 recante norme di armonizzazione minima, più rispettose delle specificità economiche e industriali e dei modelli di organizzazione della raccolta in ciascun Paese.
  Un'armonizzazione minima avrebbe probabilmente assicurato anch'essa il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici in tutti gli Stati. Risultati che secondo la Commissione costituirebbero appunto il valore aggiunto del nuovo regolamento.
  Questi profili – che pongono in questione la necessità stessa e il valore aggiunto del regolamento in esame – sono oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione politiche dell'Unione europea ai fini della valutazione della conformità della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  Per quanto di competenza, non può però esimersi dal rilevare già in questa sede come la proposta di nuova regolamentazione appaia incompleta perché non determinerebbe la sostenibilità degli imballaggi a un livello superiore rispetto a quelli attuali a causa del mancato riconoscimento del fatto che la riciclabilità o la riutilizzabilità degli stessi da sola non sarà sufficiente se di contro non sarà supportata da un sistema in grado di innescare investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e riutilizzo in tutti gli Stati membri.
  Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclabilità del 2030 non è gratuito, richiede sforzi economici collettivi con la previsione di investimenti significativi nelle infrastrutture di selezione e riciclaggio. Ad ora quello che è fuor di dubbio risulta invece essere la perdita economica dei singoli operatori privati mettendo a rischio circa 7 milioni di posti di lavoro che col tempo si sono affermati a garanzia della concretizzazione di politiche ambientali che fossero vero sinonimo di crescita e sviluppo.
  Sottolinea che la proposta dell'UE indica una preferenza per il riuso rispetto al riciclo, ma il sistema produttivo nazionale è all'avanguardia su quest'ultimo dove ha investito per anni raggiungendo già risultati importanti e prestigiosi traguardi. Oggi gli imballaggi sottratti alla discarica sono quasi 11 milioni di tonnellate, pari all'84 per cento del totale. Appare altresì censurabile che la normativa si applichi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal loro uso (industriale, commerciale, domestico). L'obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente e la salute umana e contribuire alla transizione verso un'economia circolare si otterrebbe meglio limitando la quantità degli imballaggi immessi sul mercato, aumentandone il riutilizzo e prevenendo la produzione di rifiuti, incrementando l'uso di materiali riciclati negli imballaggi per garantire un riciclo di qualità e ridurre altre forme di recupero e lo smaltimento in discarica.
  Rileva che l'economia circolare deve essere non un fine, bensì il mezzo per raggiungere la neutralità climatica e zero rifiuti. Sottovalutare le necessità del packaging per proteggere alimenti e prodotti e quindi per prevenire gli sprechi è poco lungimirante, perché causa danni potenziali maggiori dei benefici. La Commissione Europea per la prima volta non si limita, come in passato, a fissare degli obiettivi lasciando ai Paesi membri la facoltà di raggiungerli in base alle proprie specificità nazionali. Per alcune tipologie di imballaggi identifica il cauzionamento, il Deposit Return System (DRS) il modello di restituzione che i singoli Paesi dovrebbero adottare.
  Ribadisce che il modello italiano, basato sulla raccolta differenziata, rappresenta già oggi un'eccellenza nel panorama europeo. L'Italia ha già superato con largo anticipo, con il suo 73 per cento di riciclo, gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2025 ed è vicina a quelli del 2030. L'introduzione di un DRS per il riciclo in Italia sarebbe poco utile perché esiste già un circuito efficace di raccolta differenziata e valorizzazione degli imballaggi, rappresenterebbe una duplicazione inutile di costi economici e ambientali, perché andrebbe ad affiancarsi, senza sostituirsi in tutto, alle raccolte differenziate tradizionali. L'introduzione del cauzionamento a livello nazionale in paesi Pag. 15come l'Italia sarebbe inutile e persino dannosa.
  Il divieto di utilizzo di imballaggi (ad esempio per cibo venduto in piccole quantità, come nel caso del monouso venduto al dettaglio) dovrebbe essere un sacrificio compensato da un miglioramento delle condizioni ambientali. Invece così si peggiorano i risultati complessivi in termini di requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare.
  Osserva che la complessità e la rilevanza degli impatti ambientali, sociali ed economici della materia trattata consigliano un'attenta valutazione dei contenuti di dettaglio su cui le Commissioni sono chiamate ad esprimersi. Pertanto, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni dei portatori di interesse, siano essi pubblici o privati, utili ad affrontare in maniera compiuta il lavoro che le Commissioni dovranno svolgere in questa sede.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore per la X Commissione, intervenendo da remoto, osserva che la riforma prospettata dalla Commissione europea introduce innovazioni rilevanti per tutti imballaggi, indipendentemente dal materiale, e per tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto di provenienza.
  Avverte che nella sua relazione illustrerà le principali disposizioni della proposta, mettendo in rilievo i profili critici per il nostro sistema produttivo, e rinvia al dossier degli Uffici per le ulteriori norme di dettaglio.
  Fa quindi presente che l'articolo 4 sancisce il principio della libera circolazione nel mercato unico per gli imballaggi conformi alle prescrizioni previste dal regolamento, e specularmente stabilisce che un imballaggio può essere immesso nel mercato dell'UE solo se conforme al medesimo regolamento, salve limitate eccezioni.
  Rileva che l'articolo 5 dispone che gli imballaggi siano fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose, anche per le emissioni che ne possono derivare ed anche nella gestione dei rifiuti derivati. Prevede pertanto restrizioni sulla concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente ammessa.
  Osserva che l'articolo 6 prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, vale a dire progettati per il riciclo, oggetto di raccolta differenziata; smistati in flussi di rifiuti definiti, riciclabili su larga scala dal 2035 ed in modo tale che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie. Il medesimo articolo 6 prevede inoltre che i criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in futuri atti delegati della Commissione europea e stabilisce infine che i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa vengano modulati in base alla classe di prestazione di riciclaggio definita dai criteri stabiliti, anch'essi, con gli atti delegati della Commissione.
  Evidenzia che l'articolo 7 prescrive che, dal 2030, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica secondo percentuali differenziate sia in relazione alla composizione degli imballaggi che alla loro destinazione d'uso. Sottolinea che sono previste esenzioni per imballaggi specifici, tra cui quelli di dispositivi medici in plastica o medico-diagnostici in vitro o imballaggi esterni di medicinali con caratteristiche specifiche per preservare la qualità del farmaco. Ricorda che la metodologia di calcolo, la verifica della percentuale di contenuto riciclato, il formato della relativa documentazione tecnica, eventuali deroghe e l'eventuale modifica della percentuale minima di contenuto riciclato, saranno stabiliti con successivi atti delegati della Commissione.
  Segnala quindi che l'articolo 8 prescrive che entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, alcuni imballaggi quali cialde per caffè, bustine di tè, etichette adesive applicate a frutta e verdura e borse di plastica in materiale ultraleggero, debbano essere compostabili. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclo. Anche Pag. 16tale elenco degli imballaggi compostabili potrà essere modificato da atti delegati della Commissione europea.
  Fa presente che l'articolo 9 prescrive che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo e vieta gli imballaggi concepiti per aumentare il volume del prodotto (ad esempio con doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari). Stabilisce inoltre che lo spazio vuoto venga ridotto al minimo.
  Segnala poi che l'articolo 10 stabilisce i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi, che devono, tra l'altro: essere concepiti e progettati per il riutilizzo o la ricarica; poter essere svuotati, scaricati o nuovamente riempiti o ricaricati senza subire danni o alterazioni, nel rispetto delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza e consentendo l'apposizione di etichette; essere riciclabili.
  Evidenzia che l'articolo 11 stabilisce che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta recante informazioni relative al materiale di cui sono composti. Quelli soggetti a deposito cauzionale e restituzione devono recare un'ulteriore etichetta armonizzata. Sottolinea che a decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare anche un'etichetta sulla loro riutilizzabilità e un codice QR o un altro tipo di supporto dati digitale che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo. Rimarca inoltre che gli imballaggi fabbricati con una componente di contenuto riciclato dovranno recare un'etichetta che specifichi tali caratteristiche. Le etichette dovranno essere stampate o incise in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Rileva altresì che se la normativa UE prevede che le informazioni relative a un determinato prodotto siano fornite su un supporto dati, questo dovrà essere utilizzato anche per fornire informazioni sull'imballaggio.
  Segnala poi che l'articolo 12 prevede che entro il 2028 i contenitori per rifiuti di imballaggio dovranno recare le stesse etichette apposte sugli imballaggi, al fine di favorirne la raccolta e lo smaltimento.
  Fa quindi presente che gli articoli da 13 a 28 stabiliscono gli obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, fornitori, mandatari, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica) e gli obiettivi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi.
  In particolare, l'articolo 13 prevede che i fabbricanti debbano garantirne la conformità – dalla progettazione all'etichettatura – alle disposizioni del regolamento, effettuando (o facendo eseguire per loro conto) la pertinente valutazione di conformità e redigendo una documentazione tecnica da conservare per 10 anni dall'immissione in commercio. Il successivo articolo 15 prevede che il fabbricante possa nominare per tali adempimenti un mandatario.
  L'articolo 14 prevede che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'imballaggio.
  L'articolo 16 stabilisce che gli importatori di imballaggi da paesi extra-UE sono tenuti ad immettere sul mercato dell'Unione solo imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi in materia di etichettatura e documentazione imposti ai fabbricanti
  Quanto ai distributori, l'articolo 17 prevede che essi verifichino che: il produttore soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori; l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento; il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni del regolamento ad essi riferite.
  L'articolo 18 stabilisce che i fornitori di servizi di logistica devono garantire condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio o spedizione tali da non pregiudicare la conformità degli imballaggi trattati.
  L'articolo 21 è volto ad evitare imballaggi eccessivi o superflui, pertanto stabilisce che il rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40 per cento.
  L'articolo 22 stabilisce il divieto, a partire dal 2030, di immettere sul mercato Pag. 17imballaggi monouso, tra cui quelli impiegati negli alberghi per i prodotti per l'igiene personale, le buste impiegate nella ristorazione e nel settore alberghiero per prodotti quali salse, zucchero (se non destinati all'asporto), i vassoi, piatti e bicchieri in plastica monouso, sempre nella ristorazione.
  Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo dei medesimi e che a questo scopo istituiscano un sistema di riutilizzo o a partecipino a un sistema esistente.
  L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono imballaggi ricaricabili di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica.
  L'articolo 26 stabilisce obiettivi specifici in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio utilizzabili per diverse categorie merceologiche (alimenti da asporto, bevande, vino).
  Segnala quindi che le norme per il calcolo del raggiungimento, da parte degli operatori, dei diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica e per la comunicazione all'autorità competente sono stabilite dagli articoli 27 e 28.
  L'articolo 29 stabilisce un limite al consumo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero fissandolo in massimo 40 unità, entro il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri possono stabilire alcune deroghe a fini igienici o per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.
  Gli articoli da 30 a 34 recano disposizioni relative alla conformità degli imballaggi e alle modalità della sua valutazione.
  L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare una o più autorità competenti in materia.
  Gli articoli da 36 a 38, i cui obiettivi sono stati già richiamati nella relazione del relatore per l'VIII Commissione, Lampis, trattano della gestione degli imballaggi e dei rifiuti derivanti al fine di prevenire la produzione di rifiuti.
  L'articolo 39 impone agli Stati membri l'istituzione di un registro per monitorare la conformità dei produttori di imballaggi alle nuove norme, cui i produttori, i loro rappresentanti e le organizzazioni designate sono tenuti a iscriversi. La iscrizione a tale registro in uno Stato membro costituisce una condizione per commercializzarvi prodotti da imballaggio. Si prevedono inoltre oneri informativi per i produttori che ogni anno dovranno comunicare all'autorità responsabile del registro alcune informazioni tra cui quelle relative al nome e ai marchi commerciali, al numero di iscrizione nel registro delle imprese o equivalente, ai volumi di imballaggi immessi in commercio;
  L'articolo 40 stabilisce che i produttori che per la prima volta mettono a disposizione imballaggi sul mercato di uno Stato membro assumano la responsabilità estesa, ovvero la responsabilità finanziaria ed operativa anche nella fase finale del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.
  L'articolo 43 impone agli Stati di garantire l'istituzione di sistemi per la restituzione e/o la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti. Tali sistemi devono coprire l'intero territorio nazionale e i rifiuti derivanti da ogni tipologia di imballaggio e attività, nonché accettare i prodotti importati. Alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato a patto che ciò non ne comprometta l'idoneità al riciclo.
  Gli Stati membri devono inoltre istituire entro il 2029, come previsto dall'articolo 44, sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso e i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso, (fino a tre litri di capacità), fatta eccezione per alcuni prodotti, tra cui il vino. Uno Stato può essere esentato da tale obbligo se il tasso di raccolta differenziata di tali imballaggi è superiore al 90 per cento in peso degli imballaggi della stessa tipologia immessi sul mercato o se entro il 2027 inoltra alla Commissione europea una domandaPag. 18 di deroga e un piano di attuazione in cui illustra una strategia per il raggiungimento di tale tasso di raccolta differenziata. Sistemi analoghi possono essere realizzati per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili.
  L'articolo 45 impone agli Stati membri di incoraggiare l'aumento del riutilizzo e della ricarica degli imballaggi. A tal fine possono adottare misure che introducano ad esempio sistemi di deposito cauzionale e restituzione, misure economiche, quali il pagamento per l'uso di imballaggi monouso, l'obbligo per i distributori finali di offrire imballaggi riutilizzabili o idonei alla ricarica per una determinata percentuale di prodotti.
  L'articolo 46 conferma gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio prescritti agli Stati membri dalla direttiva vigente, ovvero del riciclo del 65 per cento dei rifiuti entro il 2025 e del 70 per cento entro il 2030. Stabilisce inoltre obiettivi specifici per i diversi materiali impiegati: plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone e prevede che tali obiettivi possano essere rivisti dalla Commissione europea entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri dovranno incoraggiare l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclo per la fabbricazione di nuovi imballaggi o altri prodotti.
  Fa poi presente che gli articoli 47 e 48 stabiliscono le norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Gli Stati membri devono, tra l'altro, calcolare il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati nel corso dell'anno e istituire un sistema di controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, anche tramite registri elettronici. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere lì riciclati possono essere computati come riciclati solo dallo Stato in cui ha avuto luogo la loro raccolta.
  L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio relativi ai loro prodotti.
  L'articolo 57 disciplina gli appalti pubblici verdi e in particolare la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al regolamento all'esame.
  Rileva che alla luce delle considerazioni sinora svolte emerge come la proposta risulti molto problematica sia nel suo impianto generale sia in quanto impone significativi oneri per il sistema produttivo italiano che non appaiono pienamente giustificati dagli obiettivi e dai presunti benefici che ne deriverebbero.
  A conclusione della sua relazione fa presente che queste tematiche sono a lui ben presenti. Come toscano, eletto in un collegio della regione, conosce bene la storia e le attività del distretto cartario lucchese che è un polo molto importante per il riciclo e che rappresenta un'eccellenza in un Paese che ha già raggiunto gli obiettivi europei posti al 2025 e che, in questo ambito, è all'avanguardia anche in termini di ricerca e sviluppo. È dell'opinione che la proposta di regolamento in titolo non sia suffragata da sufficienti dati a supporto scientifico e che quindi sposti l'asse delle politiche europee dal riciclo al riuso senza fondate ragioni e senza rispettare il principio della neutralità tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ritiene inoltre che l'atto in oggetto conceda un'eccessiva autonomia alla Commissione europea che può definire gli atti esecutivi del regolamento cosa che può determinare, di fatto, la vita e la morte di un intero settore produttivo e delle aziende che ne fanno parte.
  Propone infine, per meglio apprezzare le complesse questioni in gioco, di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e delle Istituzioni nazionali ed europee competenti, nonché degli operatori del settore.

  Mauro ROTELLI, presidente, in ragione di quanto richiesto dai relatori, in assenza di obiezioni e d'intesa con il Presidente della X Commissione, fa presente che le Pag. 19segnalazioni dei soggetti da convocare in audizione potranno essere trasmesse entro mercoledì 5 aprile alle ore 12.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente della X Commissione, osservando che la tematica in oggetto è assai rilevante e investe delicati profili anche concernenti le attività produttive del Paese, nel ribadire l'intesa con il presidente Rotelli circa il termine per le segnalazioni dei soggetti da convocare in audizione da parte dei gruppi, fa presente che i deputati della X Commissione gli avevano già comunicato per le vie brevi l'esigenza di svolgere opportune attività conoscitive.

  Patty L'ABBATE (M5S) ringrazia i relatori per aver messo a fuoco i punti essenziali della proposta di regolamento e anche le sue criticità. Pur nella piena consapevolezza di dover tutelare le piccole e medie imprese italiane e il comparto del riciclo nel quale il Paese eccelle, osserva che la proposta di regolamento dà un impulso più forte al riuso rispetto al riciclo non certo per danneggiare settori specifici, ma perché nel riutilizzo il bene ha un valore maggiore che nel riciclo. A suo avviso, dare durabilità ai beni è quindi prioritario nella gerarchia delle azioni individuate dall'Unione europea e permetterà di arrivare con maggiore agio alla neutralità climatica richiesta per il 2050. Occorre quindi promuovere in Italia il settore del riuso, con una sorta di patto tra produttori e riutilizzatori, utilizzando se del caso le medesime procedure con le quali si è arrivati all'abolizione delle plastiche monouso, ossia dando un credito d'imposta alle imprese del settore per procedere alla loro trasformazione industriale. Quanto al deposito cauzionale e al vuoto a rendere, ritiene che il vantaggio sia non solo ambientale, ma anche economico e che tale meccanismo debba coesistere con la filiera del riciclo. Inoltre bisognerebbe, nel segno dei principi unionali di prevenzione e precauzione, evitare la formazione dei rifiuti e in tal senso il deposito cauzionale è una misura volta a permettere di riutilizzare più volte lo stesso bene, evitando consumo di materia prima e di energia. A suo giudizio, si tratta di un processo che non può essere arrestato e che produrrà nel medio e lungo termine un beneficio per i cittadini e le imprese.

  Eleonora EVI (AVS) ritiene opportuno che le Commissioni prevedano un ciclo di audizioni sull'atto in titolo anche al fine di chiarire quanto testé rilevato dalla collega L'Abbate, il cui intervento si sente di condividere. Ritiene peraltro che le proposte dell'Unione europea non sempre sono precedute da una valutazione di impatto. Esprime comunque apprezzamento per gli indirizzi di precauzione che le autorità europee intendono adottare e sottolinea che le previsioni future fanno emergere una realtà allarmante dove l'utilizzo degli imballaggi, in assenza di adeguate misure, crescerà in modo esponenziale, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi in materiale plastico. Rileva che se da un lato è vero che l'Italia in materia di riciclo dei materiali si pone in una posizione di avanguardia dall'altro, purtroppo, molti contenitori e gli imballaggi finiscono ancora oggi tra i rifiuti indifferenziati. Si riferisce ad almeno 7 miliardi di contenitori per bevande che in gran parte diventeranno poi microplastiche per finire in buona parte anche negli organismi umani. Sottolinea che tale ultima eventualità, come futura madre, la rende molto sensibile perché il rischio che queste microplastiche finiscano anche nella placenta umana è assai elevato.
  Esorta poi a non creare false paure o a mostrare eccessive reticenze sulle tematiche del riuso e del deposito cauzionale dei contenitori, ritenendo quest'ultimo un modo intelligente per recuperare alcuni materiali che altrimenti resterebbero fuori dal processo di riciclo, come attualmente avviene per alcuni tipi di bottiglie e contenitori in plastica o in metallo.
  Conclude ricordando gli obiettivi che si pone l'Unione europea sulle tematiche in oggetto, il cui fine è recuperare più materia prima possibile in un continente dove le stesse non abbondano.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto, di cui Pag. 20non ripete quindi le considerazioni, e con l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni. Pone l'accento – intendendo su questo fare una riflessione comune nell'ambito dell'esame del provvedimento – sulla necessità di ridurre i rifiuti alla loro origine.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.