CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2023
85.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Pietro TOMMASINO, direttore del Servizio Struttura economica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Emiliano FENU (M5S), Silvio LAI (PD-IDP), Luigi MARATTIN (A-IV-RE), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), cui replica Pietro TOMMASINO, direttore del Servizio Struttura economica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, ringrazia il dottor Tommasino per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di rinviare la trattazione degli argomenti previsti in sede consultiva al termine dell'esame degli atti del Governo recanti approvazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare, in modo da poter consentire all'Esecutivo di completare la propria istruttoria sui profili finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 11 del 2023, in materia di cessione dei crediti fiscali.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato «Aeroporti azzurri», relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.
Atto n. 30.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, informa che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Pag. 49la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 28/2022, denominato «Aeroporti azzurri», relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.
  Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.
  La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali dell'Aeronautica militare, attraverso lo studio, la progettazione e l'inizio della realizzazione dei primi interventi volti ad assicurare maggiore rispondenza delle infrastrutture alle esigenze dei sistemi d'arma, garantendo altresì una maggiore efficienza energetica, una riduzione dei costi di manutenzione e una razionalizzazione dell'utilizzo dei beni demaniali in uso alle Forze armate.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, fa presente che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 5.952,10 milioni di euro e che la spesa relativa alla prima fase dello stesso, che è oggetto del decreto in esame, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, è pari a 1.238,43 milioni di euro. L'avvio della prima fase è previsto nell'anno in corso e dovrebbe concludersi nel 2033. Tale fase, che include le progettualità PRISMA e IRIDE, alle quali sono destinati, rispettivamente, 270,45 milioni di euro e 144,98 milioni di euro, è finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le seguenti modalità:

   per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 72,07 milioni di euro per il 2026, 37,53 milioni di euro per il 2027, 37,77 milioni di euro per il 2028, 32,86 milioni di euro per il 2029, 105 milioni di euro per il 2030, 284,64 milioni di euro per il 2031, 283,42 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), assegnate al Ministero della difesa;

   per 7 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024, 24,5 milioni di euro per il 2026, 18,5 milioni di euro per il 2027, 18 milioni di euro per il 2028, 13,14 milioni di euro per il 2029, 1,55 milioni di euro per il 2030, 29,88 milioni di euro per il 2031, 30 milioni di euro per il 2032 e 40 milioni di euro per il 2033, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), assegnate al Ministero della difesa;

   per 8 milioni di euro per il 2023, 10 milioni di euro per il 2024, 44 milioni di euro per il 2025, 21,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 30 milioni di euro per il 2028 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), assegnate al Ministero della difesa.

  Evidenzia che la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto indica che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare: le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 risultano allocate sul piano di gestione n. 26 (Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizzazionePag. 50 e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa); le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 31 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072); le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono allocate sul piano di gestione n. 37 (Somme da destinare al finanziamento degli interventi di edilizia pubblica su infrastrutture della difesa – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).
  Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2033, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  La scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4.738,67 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Sottolinea che nelle premesse nel decreto, si evidenzia che il completamento del programma sarà oggetto di uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo, una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del presidente, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.Pag. 51
  Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato “Aeroporti azzurri”, relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare (Atto n. 30);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

   in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

   le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato «Mezzi tattici», relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano.
Atto n. 31.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 52

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, informa che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 29/2022, denominato «Mezzi tattici», relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano.
  Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.
  La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di un adeguato numero di veicoli da ricognizione (VR) e veicoli multiruolo (VM) che potranno essere impiegati sia sul territorio nazionale per supporto alle attività formative, addestrative e di guarnigione sia in tutti i contesti operativi, per attività di comando e controllo, collegamento, controllo del territorio e ricognizione di itinerari.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, evidenzia che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 1.181 milioni di euro suddiviso in due fasi: la prima fase, per un importo di 77,4 milioni di euro, è stata autorizzata con decreto SMD 24/2019 ed è completamente finanziata; la seconda fase e il successivo completamento del programma determinano invece, un onere complessivo pari a 1.103,60 milioni di euro.
  La seconda fase, il cui avvio è previsto nell'anno in corso per concludersi nel 2032, è volta sia a garantire il rinnovamento e mantenimento a numero degli attuali parchi di veicoli da ricognizione e multiruolo sia a procedere allo sviluppo, all'omologazione e all'acquisizione del nuovo veicolo multiruolo.
  Nell'ambito di tale fase, rappresenta che il presente schema di decreto prevede un finanziamento per un importo complessivo di 150,9 milioni di euro a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), assegnate al Ministero della difesa, secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: 15,3 milioni di euro nel 2023, 30,2 milioni di euro nel 2024, 36,5 milioni di euro per il 2025, 32 milioni di euro nel 2026 e 36,9 milioni di euro nel 2027.
  Dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi), sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).
  Nel chiarire che l'intervento oggetto del provvedimento reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2027, sottolinea che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  La scheda tecnica ribadisce altresì che in considerazione della priorità del programma,Pag. 53 la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, si osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.
  Infine, si specifica che il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 952,7 milioni di euro, sarà realizzato attraverso uno o più provvedimenti successivi. Nelle premesse nel decreto, si evidenzia al riguardo che ad esso si provvederà con uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la seconda fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché relativamente alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Assicura quindi che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato “Mezzi tattici”, relativo al rinnovamentoPag. 54 e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano (Atto n. 31);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

   in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

   le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato «Caserme verdi», relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico.
Atto n. 32.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 30/2022, denominato «Caserme verdi», relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione.
  Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.
  La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda la realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico, Pag. 55con benefici in termini di qualità della vita del personale militare e delle rispettive famiglie, di efficienza degli edifici e di contenimento dei costi per il mantenimento e la gestione.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, oggetto del presente schema è la prima fase del programma pluriennale, che è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nel 2023 e conclusione nel 2032. Il costo complessivo di questa prima fase è di 1.457,73 milioni di euro e al relativo onere si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente attraverso le seguenti modalità:

   per 7,52 milioni di euro per il 2023, 6,59 milioni di euro per il 2024, 3,39 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, 9,80 milioni di euro per il 2027, 17 milioni di euro per il 2028, 1,50 milioni di euro per il 2029, 41,05 milioni di euro per il 2030, 1,58 milioni di euro per il 2031 e 205,40 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), assegnate al Ministero della difesa;

   per 19,33 milioni di euro per il 2023, 11 milioni di euro per il 2024, 10,60 milioni di euro per il 2025, 66,40 milioni di euro per il 2026, 107,35 milioni di euro per il 2027, 115,25 milioni di euro per il 2028, 142 milioni di euro per il 2029, 217,95 milioni di euro per il 2030, 297,42 milioni di euro per il 2031 e 173,60 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018), assegnate al Ministero della difesa.

  Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 risultano allocate sul piano di gestione n. 26 (Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizzazione e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa), mentre le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 31 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072).
  Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2032, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Nelle premesse nel decreto, si evidenzia che il completamento del programma sarà oggetto di uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispettoPag. 56 ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo, una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato “Caserme verdi”, relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico (Atto n. 32);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

   in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

   le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.20.

Pag. 57

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che il progetto di legge in esame, approvato dal Senato in un testo unificato, autorizza la ratifica e l'esecuzione di due Accordi tra Italia e Svizzera in materia di imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.
  Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare rispetto alle previsioni degli articoli 1 e 2, con riferimento all'articolo 3, relativo ai redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani e franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica quantifica gli effetti di maggior gettito derivanti dalla nuova disciplina introdotta dall'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, al netto degli effetti di minor gettito derivanti dall'incremento della franchigia della soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro relativa ai «nuovi» lavoratori frontalieri residenti in Italia, ossia a quelli non compresi nel cosiddetto regime transitorio, di cui all'articolo 4, e dalla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, disposta dall'articolo 5 per tutti i lavoratori frontalieri residenti in Italia. Ciò posto, nell'evidenziare che, con riferimento alla predetta quantificazione, la relazione tecnica afferma che essa è stata effettuata utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione ai nuovi lavoratori frontalieri, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, rileva che, in assenza dei dati e delle ipotesi poste alla base della quantificazione del predetto maggior gettito, peraltro utilizzato come fonte di copertura finanziaria dall'articolo 13, comma 1, lettera c), ritiene che non appaia possibile verificare la stima effettuata. Pertanto, ai fini della verifica della quantificazione in esame, ritiene che sia necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio riguardo: alla platea interessata dall'applicazione delle nuove norme, esplicitando il numero dei lavoratori frontalieri per i quali troverà applicazione il nuovo regime e il numero di quelli ai quali dovrà applicarsi il predetto regime transitorio; all'anno di imposta con riferimento al quale sono stati tratti i dati utilizzati ai fini della stima; agli importi dei redditi considerati e all'aliquota media applicata; al valore del credito di imposta riferito al prelievo operato in Svizzera; agli effetti di minor gettito della deducibilità dal reddito complessivo prevista dall'articolo 5 dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria versati in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti in Italia.
  Rispetto all'articolo 4, relativo alla franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica afferma che la quantificazione dell'onere derivante dall'incremento della franchigia di esenzione per i redditi prodotti dai lavoratori frontalieri residenti in Italia, da 7.500 a 10.000 euro, disposta dall'articolo 4, è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, nel rilevare che Pag. 58in assenza dei dati e delle ipotesi posti alla base della quantificazione ritiene che non appaia possibile verificare la stima effettuata – sebbene la stessa risulti sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate da precedenti relazioni tecniche – valuta necessario che il Governo, da un lato, fornisca i dati e le ipotesi posti a base della quantificazione e, dall'altro, chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti rispetto alle dichiarazioni dei redditi del 2019, posto che tali dati dovrebbero essere al momento disponibili.
  In merito agli articoli 5 e 6, che disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla deducibilità dei contributi obbligatori prevista dall'articolo 5, rinvia a quanto già rilevato in ordine all'articolo 3. Con riguardo invece all'articolo 6, ossia alla non imponibilità degli assegni familiari erogati ai lavorati frontalieri dagli enti di previdenza svizzeri, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.
  Rispetto all'articolo 7, recante la modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per i lavoratori frontalieri italiani, in caso di disoccupazione, l'indennità della NASpI sia calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile ai sensi della legislazione svizzera, a meno che l'indennità prevista dalla legislazione italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella elvetica. In proposito, preso atto della relazione tecnica di passaggio fornita dal Governo, osserva che la quantificazione dei maggiori oneri in essa contenuta risulta coerente con i parametri ivi esposti. La relazione tecnica afferma inoltre che tali maggiori oneri saranno integralmente rimborsati dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8, del Regolamento 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE 987/09.
  In questo quadro, la norma di copertura si limita a provvedere alla sola compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene che sia necessario che il Governo chiarisca i passaggi logico-argomentativi attraverso i quali gli oneri rappresentati dalla relazione tecnica per gli anni 2023-2032 debbono essere compensati nella misura di 5,35 milioni di euro solo limitatamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto e all'esercizio 2023; ciò anche in considerazione del fatto che la medesima relazione tecnica afferma, invece, che il maggior onere sarà «integralmente» rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 4, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto associati alle disposizioni in materia di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio in termini di cassa per l'anno 2023 di euro 396.088.156 e che, sulla base di un'interrogazionePag. 59 effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento risultano disponibili per il medesimo anno circa 89 milioni di euro. Al riguardo, preso atto della congruità dello stanziamento utilizzato a compensazione, non ha osservazioni da formulare. Il successivo comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto testé illustrato, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 8, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dai soggetti frontalieri residenti in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Al riguardo, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti da tale disposizione, evidenzia che la relazione tecnica, da un lato, fornisce il numero dei soggetti interessati (570 unità) riducendolo di un quarto per tener conto dei «frontalieri effettivi», dall'altro, utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, in primo luogo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'ipotesi di considerare la platea dei frontalieri effettivi costante nel tempo; in secondo luogo, con riferimento all'utilizzo di dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, così come osservato in relazione all'esame di precedenti articoli, valuta opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo stesso circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti.
  Rispetto all'articolo 9, che disciplina la ripartizione della compensazione finanziaria, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene sul sistema dei «ristorni», ossia delle compensazioni finanziarie che, sulla base del vigente Accordo Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, i Cantoni svizzeri di confine versano annualmente all'Italia a beneficio dei comuni italiani di confine. In particolare, la norma conferma le vigenti modalità di calcolo e di versamento dei ristorni, ma ne dispone la cessazione dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 e una limitazione dell'ambito di applicazione, prevedendo che i predetti Cantoni versino ogni anno, per ciascun anno di riferimento, sino all'anno fiscale in corso a tale data, il 40 per cento dell'ammontare lordo dei compensi corrisposti ai lavoratori frontalieri italiani assoggettati al cosiddetto regime transitorio, ossia ai lavoratori con contratto di lavoro già in essere, escludendo invece i «nuovi» frontalieri dalla base di calcolo. La relazione tecnica si fonda, da un lato, sull'ipotesi che l'importo annuo dei ristorni sia di circa 89 milioni di euro e sul fatto che esso sarà comunque garantito ai comuni interessati a decorrere dall'anno 2025 attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di pari ammontare, dall'altro, sull'ipotesi che la platea dei lavoratori interessati possa ridursi progressivamente nell'ordine del 5 per cento all'anno. L'onere netto che ne deriva a carico del bilancio dello Stato risulta pertanto crescente, in quanto calcolato per differenza tra l'onere fisso derivante dai ristorni riconosciuti ai comuni e l'introito derivante dal versamento da parte dei Cantoni di confine di parte dei tributi pagati dai lavoratori frontalieri, che risulta invece via via decrescente in ragione della progressiva riduzione della platea dei lavoratori interessati. Tanto premesso, con Pag. 60riferimento al profilo temporale degli oneri, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali nella relazione tecnica la riduzione dell'onere lordo che si determina in conseguenza dei predetti versamenti si verifichi fino all'anno 2035, anziché fino all'anno 2034, come invece sembrerebbe dal tenore letterale della norma che, al comma 1, prevede la prosecuzione dell'attuale sistema di ristori «sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033» e, al comma 3, precisa che il conseguente versamento abbia luogo «nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce», ossia nel primo semestre dell'anno 2034. Sottolinea che, ove tale interpretazione fosse confermata, l'onere per l'anno 2035 risulterebbe pari a 89 milioni di euro, anziché a 49 milioni di euro, come invece indicato nella relazione tecnica.
  Rispetto all'articolo 10, relativo alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma istituisce un fondo, con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, volto a riconoscere ai comuni di frontiera un contributo corrispondente all'importo dei «ristorni», su cui rinvia anche all'articolo 9, già corrisposti dalla Svizzera all'Italia nel 2019, da ripartire con decreto ministeriale, anche sulla base dei dati forniti dalla Commissione mista già prevista dall'Accordo contro le doppie imposizioni del 1974, e utilizzabile in parte corrente fino al 50 per cento del suo ammontare. In proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere per l'istituzione del fondo è pari all'entità dello stanziamento, che i commi 5 e 6 ne disciplinano le modalità di utilizzo e di riparto nell'ambito delle risorse disponibili e che il comma 4 disciplina una funzione attribuita alla Commissione mista già prevista a legislazione vigente. Per quanto riguarda la decorrenza del fondo, dal 2025, osserva che secondo il vigente Accordo i «ristorni» riferiti all'esercizio fiscale 2023 dovrebbero essere versati – dai Cantoni di confine in favore dei comuni italiani – nel primo semestre del 2024. Pertanto, per l'esercizio finanziario 2024, in mancanza dell'istituzione del fondo, le compensazioni in favore dei comuni di confine sembrerebbero dover essere assicurate sulla base del medesimo meccanismo procedurale attualmente vigente: circa tale ricostruzione ritiene che sia utile una conferma da parte del Governo, onde acquisire una rassicurazione circa la continuità, senza soluzioni, del flusso di risorse agli enti territoriali di frontiera.
  Con riferimento all'articolo 11, rileva che la norma istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, destinato – nelle zone in parola – al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale, al potenziamento delle infrastrutture e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti. La norma individua la dotazione del Fondo, di carattere permanente, e ne demanda i criteri di riparto e di utilizzo a un decreto ministeriale. In proposito non formula osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato allo stanziamento e che le misure cui lo stesso Fondo è destinato, essendo individuate in termini programmatici e generali, sono modulabili e programmabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  Rispetto all'articolo 12, recante l'istituzione di un Tavolo interministeriale in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di qualunque emolumento e rimborso spesa ai componenti del Tavolo interministeriale in ragione della loro partecipazione ai relativi lavori, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che alle attività del Tavolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, recante la copertura finanziaria del provvedimento,Pag. 61 fa presente che l'articolo 13, comma 1, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 8 del disegno di legge di ratifica, che disciplinano il regime fiscale applicabile ai redditi dei lavoratori frontalieri, nonché dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 10, comma 3, e 11, che istituiscono – rispettivamente – un Fondo per la concessione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera e un Fondo destinato a progetti di sviluppo economico e sociale degli enti medesimi nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
  Ai suddetti oneri, aventi carattere permanente e complessivamente quantificati in 1,6 milioni di euro per l'anno iniziale 2024, che aumentano progressivamente fino all'importo di 323,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2045, si provvede: quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, a 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e a 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali dei trasferimenti dai cantoni svizzeri da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
  Ciò posto, prende preliminarmente atto della correttezza degli importi relativi agli oneri complessivi del provvedimento indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 13 e della loro concordanza rispetto alle risorse finanziarie reperite ai sensi dei citati mezzi di copertura di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.
  In merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.
  In merito alla seconda modalità di copertura, rammenta che le risorse ivi richiamate sono quelle versate dai competenti organi svizzeri dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in un conto aperto presso la Tesoreria italiana, che affluiscono in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, in relazione alle effettive esigenze, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione finanziaria in favore dei comuni italiani per le spese sostenute a causa dei lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio e che esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei predetti cantoni. In proposito, salvi i profili relativi alla quantificazione delle predette risorse, in relazione al progressivo venir meno del regime fiscale transitorio per i lavoratori frontalieri richiamato all'articolo 9, non ha osservazioni da formulare. Evidenzia, peraltro, che, in un'ottica prudenziale, il comma 2 del medesimo articolo 13 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle suddette risorse al fine di assicurare il rispetto degli importi indicati alla lettera b) del comma 1, precisando che – qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi medesimi – il Ministro dell'economia e delle finanze assumerà tempestivamente le conseguenti iniziative di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. In proposito, osserva che la disposizione in esame si riferisce essenzialmente a uno scostamento delle risorse da utilizzare con finalità di copertura rispetto alle rispettive previsioni, anziché, come previsto dalla richiamata norma della legge di contabilità,Pag. 62 a uno scostamento degli oneri effettivi rispetto alle sottostanti previsioni di spesa. Su tale ricostruzione, appare utile una conferma da parte del Governo.
  In merito alla terza modalità di copertura, rileva preliminarmente che la lettera c) provvede ai «restanti oneri» derivanti dalle disposizioni richiamate dalla norma di copertura, che sono ricavabili indirettamente dal testo, in quanto pari alla differenza tra gli importi complessivamente indicati all'alinea del comma 1 e le risorse reperite ai sensi delle successive lettere a) e b). Al riguardo, alla luce degli importi delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3, come risultanti da apposita tabella contenuta nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, ma rileva tuttavia che – al di là del tenore letterale della disposizione in commento – le predette maggiori entrate sembrerebbero integralmente utilizzate per le finalità di copertura dei citati oneri, anziché in «quota parte», come previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13. In merito alla correttezza di tale osservazione, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Rileva, infine, che, pur in assenza di un'esplicita previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrebbe intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, valuta utile acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, concorde il relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del decreto-legge in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 22 marzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla competente Commissione Finanze, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, in mancanza dei necessari elementi informativi richiesti al Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
  Comunica, inoltre, che la predetta Commissione, in data 27 marzo, ne ha concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una serie di modifiche.
  Avverte, quindi, che la Commissione bilancio è chiamata oggi a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante a seguito delle modifiche introdotte al testo originario a seguito dell'esame svolto in sede referente, rispetto al quale resta comunque ferma l'esigenza di acquisire i predetti elementi informativi.
  Venendo invece all'illustrazione dei contenuti introdotti per effetto delle proposte emendative approvate in sede referente, rappresenta quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 01, in materia di comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, in merito ai profili di quantificazione ricorda preliminarmente che l'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha disposto l'estensione del termine per l'applicazione della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche su edifici unifamiliari dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Fa presente che la relativa relazione tecnica, ipotizzando che la proroga interessassePag. 63 una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, aveva quantificato i relativi effetti finanziari, provvedendo alla relativa copertura. Ciò premesso, evidenzia che la norma ora in esame, nell'estendere ulteriormente, dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, il predetto termine, appare suscettibile di determinare effetti finanziari aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, in merito ai quali ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi.
  Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 1, lettera a), concernenti la possibile sottoscrizione della emissione di buoni del tesoro poliennali, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma ha ad oggetto i crediti d'imposta per interventi agevolati mediante superbonus ed effettuati sino al 2022, autorizzando a condizioni ed entro limiti fissati dalla norma medesima, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione che siano cessionari di detti crediti d'imposta ad utilizzarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali ultradecennali di nuova emissione a partire dal 1° gennaio 2028. In proposito, rileva quindi che la norma ha come effetto quello di agevolare o assicurare la fruibilità di detti crediti d'imposta – entro taluni limiti – anche nei casi in cui essi attualmente risultino, in via di fatto, non fruibili. Evidenzia come, tenuto conto di ciò, in merito ai riflessi dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi dal Governo in relazione ai profili di competenza e di cassa. Per quanto riguarda la competenza economica, che rileva ai fini dell'indebitamento netto, osserva che l'operazione ha ad oggetto crediti d'imposta riferiti ad operazioni effettuate fino al 2022, ossia crediti d'imposta che – a seguito della riclassificazione di cui al comunicato ISTAT del 1° marzo 2023 – dovrebbero già essere stati considerati «pagabili» e dovrebbero perciò, in quanto tali, già aver prodotto i loro effetti sul deficit negli esercizi passati. Tenuto conto di ciò, non formula osservazioni al riguardo. Per quanto riguarda la cassa, che rileva ai fini del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e del debito pubblico, evidenzia che la norma rende maggiormente fruibili crediti d'imposta incagliati. Pertanto, ove tali crediti non fossero già stati considerati a legislazione vigente interamente fruibili e quindi integralmente suscettibili di produrre minori entrate, la loro maggiore fruibilità comporterebbe per l'erario una riduzione delle entrate tributarie rispetto a quelle previste a legislazione vigente cui si dovrebbe far fronte, in mancanza di specifiche coperture, con emissioni aggiuntive di titoli del debito pubblico, e ciò con conseguente aggravio di oneri per interessi sul debito medesimo. Nel caso in cui invece tali crediti fossero già stati considerati a legislazione vigente interamente fruibili e quindi integralmente suscettibili di produrre minori entrate, ovviamente tale effetto non si verificherebbe, essendo già stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica l'aumento del debito dianzi citato. In proposito, fa presente che appare dunque necessario che il Governo chiarisca se i crediti d'imposta in parola siano stati o meno iscritti nei tendenziali di finanza pubblica come interamente fruibili.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante disposizioni in materia di responsabilità del cessionario, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'estensione prevista in relazione all'esclusione dalla responsabilità in solido dei cessionari, ribadisce, come già evidenziato con riferimento alla disposizione originaria del decreto-legge in esame, che essa appare, in linea di principio, potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Sul punto, pur considerando il carattere eventuale e indiretto dei suddetti effetti, considera utile acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 2, 3 e da 3-bis a 3-quater, che prevedono esclusioni dal divieto di cessione dei crediti, in merito ai profili di quantificazione, rileva che tutte le modifiche in esame sono volte ad escludere alcune categorie di interventi dal divieto,Pag. 64 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito. In proposito, evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo iniziale affermava il carattere ordinamentale del medesimo articolo 2, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, rileva tuttavia che l'estensione, rispetto al testo iniziale del decreto, della cedibilità di talune categorie di crediti d'imposta appare suscettibile di determinare sui saldi di finanza pubblica effetti in termini di competenza e di cassa. Sotto il profilo della competenza, la maggiore cedibilità dei crediti d'imposta potrebbe determinare, in base ai criteri Eurostat, una maggiore probabilità di classificazione dei crediti d'imposta in esame come «pagabili» anche nel 2023, così come già avvenuto per gli anni 2020 e 2021, con effetti negativi sul deficit in tale anno. Sotto il profilo di cassa, evidenzia che la maggiore cedibilità dei crediti d'imposta appare suscettibile di incrementare, in via di fatto, la loro fruibilità in compensazione con altre imposte: sul punto, andrebbe chiarito se detta maggiore fruibilità sia suscettibile di comportare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente, cui si dovrebbe far fronte, in mancanza di specifiche coperture, con emissioni aggiuntive di titoli del debito pubblico, e ciò con conseguente aggravio di oneri per interessi sul debito medesimo. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, commi 3-quinquies e 3-sexies, in merito ai profili di quantificazione, rileva, con riferimento alle disposizioni in esame, che l'estensione a 10 anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, appare suscettibile di comportare, sul gettito delle entrate tributarie, una distribuzione temporale differente rispetto a quella prevista a legislazione vigente: da ciò in particolare dovrebbe derivare, per gli anni successivi al quarto o al quinto dalla maturazione dei rispettivi crediti d'imposta, un incremento degli oneri attesi in ciascun esercizio finanziario. In proposito segnala la necessità di avere una valutazione di tali effetti, tenendo conto, fra l'altro, che l'amministrazione finanziaria dovrebbe avere a disposizione i dati relativi ai soggetti in esame e agli importi interessati dalla disposizione.
  Per quanto riguarda l'articolo 2-bis, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati, in merito ai profili di quantificazione, data l'efficacia retroattiva della disposizione di interpretazione autentica in esame evidenzia che andrebbe acquisita un'assicurazione da parte del Governo che dalla disposizione in esame non derivino effetti negativi aggiuntivi rispetto a quelli stimati in relazione alla norma oggetto di interpretazione autentica, ossia in relazione al comma 894 dell'articolo 1 della legge n. 176 del 2022.
  Con riferimento all'articolo 2-ter, che reca norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia come appaia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che, data l'efficacia retroattiva delle disposizioni di interpretazione autentica in esame, da esse derivino effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2-quater, evidenzia che la norma, qualificata come di interpretazione autentica, appare volta ad ampliare la compensabilità, per il contribuente interessato, dei crediti d'imposta ivi compresi i bonus edilizi, anche nei confronti di enti impositori diversi. In proposito, fa presente che appare necessario che il Governo chiarisca preliminarmente se la disposizione, come sembrerebbe stando al suo tenore letterale, sia suscettibile di trovare applicazione non solo in relazione ai bonus edilizi, ma anche con riferimento a qualunque altro credito d'imposta. In questo caso infatti, la disposizione risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate, almeno in relazione ai crediti diversi dai Pag. 65bonus edilizi. Ciò stante, per quanto riguarda invece i bonus edilizi, rammenta che la compensabilità dei crediti d'imposta con un'ampia gamma di debiti tributari e contributivi è uno dei criteri indicati in sede Eurostat per la classificazione dei crediti d'imposta come «pagabili», ragion per cui un'eventuale classificazione generalizzata dei crediti d'imposta da bonus edilizi come pagabili, anche in relazione ai crediti cui per effetto del decreto in esame si applica il divieto generalizzato di cessione e che attualmente dovrebbero risultare classificati come «non pagabili», avrebbe effetto sulla distribuzione del deficit, e quindi sull'indebitamento netto, fra i vari esercizi finanziari, in quanto i crediti d'imposta impatterebbero per intero sul deficit dell'anno di insorgenza e non di anno in anno in base all'effettiva fruizione del credito stesso. Su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, al fine di valutare i profili di cassa, che a differenza dei profili di competenza, sono, invece, sempre legati all'effettiva fruizione dei crediti d'imposta da parte del contribuente e si manifestano quindi allorché gli enti impositori registrano minori entrate a causa dell'avvenuto utilizzo, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione circa eventuali accelerazioni delle dinamiche di cassa rispetto a quelle già scontate a legislazione vigente. In tale quadro, evidenzia che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva portata normativa della disposizione ora introdotta, tenuto conto che essa opera, testualmente, «nel rispetto delle disposizioni vigenti» e dunque la nuova compensatività ampliata sembrerebbe vincolata alle condizioni previste a legislazione vigente. Infine, fa presente come la disposizione appaia suscettibile di determinare minori entrate anche nei confronti degli enti impositori diversi dallo Stato, ma rientranti comunque nel perimetro della pubblica amministrazione, come ad esempio gli enti territoriali in quanto, in mancanza di una loro espressa esclusione dall'ambito di applicazione della norma, la compensazione potrebbe essere operata anche a carico di detti enti, senza che la disposizione ora in esame preveda un meccanismo di copertura di detti oneri come invece richiesto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-quinquies, recante comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa preliminarmente presente che il Governo considera necessario subordinare una positiva valutazione dei profili finanziari recati dal provvedimento nel suo complesso al recepimento di una puntuale condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a precisare all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-sexies, che le emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028, di cui si prevede la sottoscrizione da parte degli istituti finanziari, ivi espressamente richiamati, cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, sono quelle ordinarie, specificando altresì che con appositi provvedimenti di natura direttoriale saranno individuate le modalità applicative della disposizione in commento. Tanto premesso, con riferimento invece alle disposizioni contenute nel testo originario del decreto-legge e alle restanti modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, richiamandosi anche alla documentazione predisposta dagli Uffici del Ministero, fornisce i seguenti elementi di chiarificazione in merito ai profili di carattere finanziario.
  All'articolo 01, il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il Pag. 66predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente.
  La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico.
  Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni.
  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028 non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, a condizione che sia espressamente precisato che le emissioni di buoni del tesoro pluriennali effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 siano quelle ordinariamente previste e che con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà alla definizione delle modalità applicative della disposizione.
  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, anche a seguito delle modifiche approvate in sede referente, non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità.
  Con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, introdotto dall'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del SEC 2010 sul deficit e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA.
  In tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al citato articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.Pag. 67
  Con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito.
  Con riferimento alle modifiche introdotte dal citato comma 3-quinquies dell'articolo 2 resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
  Dalle norme di interpretazione autentica di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, concernenti, rispettivamente, le varianti degli interventi edilizi agevolati e le condizioni per la detraibilità delle spese, non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale dei loro contenuti.
  La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-quater, in materia di compensazione dei crediti fiscali, non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), segnala l'opportunità di una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte dei Commissari degli elementi di chiarificazione forniti dal sottosegretario Freni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta del deputato Marattin, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime le proprie perplessità circa la modifica introdotta all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che consente ad un istituto finanziario, che sia cessionario del credito d'imposta e abbia esaurito la propria capienza fiscale, di utilizzare tali crediti al fine di sottoscrivere emissioni ordinarie di buoni del tesoro poliennali.
  Sottolinea, in particolare, che la modifica che il sottosegretario Freni ha richiesto di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, ossia il riferimento alle emissioni ordinarie del Tesoro, necessariamente pregiudica la possibilità di utilizzare il debito pubblico per altre destinazioni.
  Conclude chiedendo al rappresentante del Governo di ritirare la richiesta di modifica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) afferma di non comprendere quale sia la ragione della richiesta del Governo di introdurre, all'articolo 1, capoverso 1-sexies, il riferimento alle emissioni ordinarie di buoni del tesoro, dal momento che l'emissione dei titoli di Stato tiene conto della spesa da finanziare e, quindi, dovrebbe tener conto anche del diritto ad utilizzare i crediti d'imposta per sottoscrivere i buoni del tesoro.
  Ritiene, invece, ragionevole la modifica volta a modificare l'articolo 1, capoverso 1-sexies, al fine di rinviare l'individuazione delle modalità applicative della facoltà di sottoscrizione dei titoli di Stato ad appositi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pag. 68

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) critica la misura introdotta all'articolo 1, capoverso 1-sexies, che a suo avviso cerca di risolvere la questione dei crediti incagliati rinviandone l'utilizzo al 2028. Allo stesso modo non ritiene opportune le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze riguardanti la possibile costituzione di una piattaforma per la gestione dei crediti incagliati, mentre sarebbe stato necessario piuttosto individuare un soggetto istituzionale di ultima istanza quale unico cessionario dei crediti.
  Sostiene che il Governo sta cercando di ridimensionare la spesa derivante dal riconoscimento del superbonus, che è stata più elevata rispetto alle previsioni, allo scopo di recuperare risorse per finanziare altri provvedimenti di politica economica.
  Nell'evidenziare che la misura non sarà utilizzata dagli istituti bancari perché non conveniente, ritiene che sia scorretto determinare sin d'ora scelte che spettano a Governi futuri.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), anzitutto ricorda che il gruppo di Azione-Italia Viva nel corso dell'esame in sede referente aveva proposto, con un proprio subemendamento, di anticipare al 2024 il diritto ad utilizzare i crediti riferiti a interventi effettuati entro l'anno 2022 attraverso la sottoscrizione di buoni del tesoro, in modo che gli effetti derivanti dall'introduzione di tale facoltà sarebbero stati limitati alla presente legislatura. Sottolinea, quindi, che la novità che il Governo oggi chiede di introdurre nel testo licenziato dalla Commissione di merito è proprio il fatto che il diritto alla sottoscrizione sarà riconosciuto nell'ambito delle ordinarie emissioni dei titoli di Stato, senza farsi carico quindi delle conseguenze di tale previsione sulla finanza pubblica.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel criticare il fatto che il rappresentante del Governo non ha inteso chiarire in modo puntuale le ragioni della modifica che chiede di introdurre per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sottolinea che l'Esecutivo con il provvedimento in esame, modifica misure approvate da maggioranze precedenti non tanto per volontà di contrapporsi a tali maggioranze, come pure è stato detto, ma soprattutto per limitare l'impatto di finanza pubblica di tale misura e recuperare risorse per ulteriori interventi, con conseguenze svantaggiose soprattutto per i soggetti meno abbienti che non avevano avuto possibilità di usufruire delle agevolazioni sin dall'inizio perché incapienti. Sottolinea, al riguardo, che analoghi interventi sono stati realizzati, con le medesime finalità, nell'ambito della legge di bilancio per il 2023, con riferimento alla disciplina del reddito di cittadinanza.

  Silvio LAI (PD-IDP), nell'associarsi ai rilievi dei colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-sexies rischia di rappresentare una dichiarazione di principio, priva di effettività, essendo la sua attuazione rinviata di cinque anni, e sostanzialmente priva di credibilità per gli operatori interessati, che non potranno che attendersi ulteriori modifiche nel lungo periodo di tempo considerato.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

  esaminato il disegno di legge C. 889-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   all'articolo 01, il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della detrazionePag. 69 del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente;

   la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico;

   le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028 non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, a condizione che sia espressamente precisato che le emissioni di buoni del tesoro pluriennali effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 siano quelle ordinariamente previste e che con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà alla definizione delle modalità applicative della disposizione;

   il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni;

   le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, anche a seguito delle modifiche approvate in sede referente, non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità;

   con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, introdotto dall'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del Pag. 70SEC 2010 sul deficit e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA;

   in tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al citato articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari;

   con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito;

   con riferimento alle modifiche introdotte dal citato comma 3-quinquies dell'articolo 2 resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;

   dalle norme di interpretazione autentica di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, concernenti, rispettivamente, le varianti degli interventi edilizi agevolati e le condizioni per la detraibilità delle spese, non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale dei loro contenuti;

   la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-quater, in materia di compensazione dei crediti fiscali, non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

    all'ultimo periodo, dopo le parole: in relazione alle aggiungere le seguenti: ordinarie;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere, sottolinea che il contenuto del provvedimento è stato indubbiamente peggiorato con l'introduzione di una modifica di portata sostanziale che non è stata adeguatamente Pag. 71motivata dal Governo e che sembra semplicemente rinviare i problemi a una data successiva alla scadenza naturale della presente legislatura.

  Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle critiche illustrate dai colleghi dei gruppi di opposizione, stigmatizza il comportamento del rappresentante dell'Esecutivo, che ha non ha ritenuto di rispondere alle osservazioni formulate in questa sede, sottraendosi al dibattito.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel dichiarare il voto contrario del gruppo Azione-Italia Viva sulla proposta di parere, definisce inaccettabile e ingiustificabile il comportamento del Governo, evidenziando che tale atteggiamento non potrà non avere conseguenze rispetto all'esame del provvedimento in Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.