CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2023
45.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 11.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
C. 602 Serracchiani e C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere.
Doc. XXII, n. 4 Ascari.
(Esame congiunto e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento.
  Ricorda che le Commissioni riunite II e XII avviano oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge recanti «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere» (C. 602 Serracchiani e C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato) e della congiunta proposta di inchiesta parlamentare recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere» (Doc. XXII, n. 4 Ascari).
  Ricorda altresì che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 23 gennaio 2023.
  Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputate Patriarca per la II Commissione e Pag. 12Zanella per la XII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

  Luana ZANELLA (AVS), relatrice per la XII Commissione, rileva preliminarmente come la violenza maschile contro le donne rappresenta, purtroppo, un fenomeno sociale diffuso, con radici culturali profonde. Si tratta di un tema che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più centrale nel dibattito politico e sociale, alimentato quotidianamente da notizie di cronaca nera che vedono donne assassinate dai propri compagni o comunque vittime di violenza domestica. Si pensi che i dati dell'Istat, riportati dallo stesso Ministero della salute, mostrano che in Italia il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, esercitata, nelle forme più gravi, da partner, ex partner, parenti o amici. Addirittura, gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi dai partner.
  Si tratta di numeri inquietanti, che non possono essere ignorati e che testimoniano l'esistenza di un fenomeno pervasivo e di gravità assoluta, per affrontare il quale è necessario il massimo sforzo possibile, in termini di soggetti coinvolti, strategie adottate, energie e risorse profuse. Risulta necessario agire contemporaneamente sui diversi piani della prevenzione (coinvolgimento delle scuole, formazione degli operatori, sensibilizzazione ad opera dei mass media), della protezione e dell'assistenza delle donne che siano già state vittime o che siano anche solo potenzialmente tali, nonché dei minori coinvolti, e della efficace ed effettiva sanzione penale dei colpevoli.
  Ricorda che in relazione alle tematiche citate è stata istituita al Senato, nella scorsa legislatura, una Commissione d'inchiesta monocamerale, che ha analizzato trasversalmente tutti i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza di genere, con il contributo proficuo delle tante associazioni attive in materia, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari. Nel corso di tale, approfondita attività, sono state approvate, oltre al documento conclusivo, ben tredici relazioni settoriali, che hanno fatto emergere efficacemente la profondità e la trasversalità sociali della problematica. Anche per dare continuità a questo lavoro, molte forze politiche di diverso orientamento hanno inteso proporre, in questa legislatura, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, quale segno di attenzione del Parlamento tutto rispetto alla problematica citata.
  Fa presente che, d'intesa con la relatrice per la II Commissione, la relazione s'incentrerà principalmente sul contenuto della proposta di legge n. 640, che è stata approvata dal Senato lo scorso 24 novembre, dopo un iter molto rapido, con il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, precisando altresì che sarà segnalata la presenza di eventuali differenze tra il testo della proposta approvata nell'altro ramo del Parlamento e quello dell'altra proposta abbinata, la n. 602.
  Evidenzia quindi che l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, incaricandola di presentare, al termine dei propri lavori, una relazione conclusiva.
  L'articolo 2 (che corrisponde all'articolo 3 dell'A.C. 602) definisce i compiti della Commissione di inchiesta. Essa, anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione monocamerale istituita in analoga materia dal Senato nella XVIII legislatura, si occuperà nel dettaglio: a) di svolgere indagini sulle reali dimensioni, caratteristiche e cause del fenomeno del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne; b) di monitorare la concreta attuazione della cosiddetta «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi; c) di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare le vittime, e di verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento Pag. 13a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; d) di accertare le capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; e) di verificare l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne; f) di analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti statisticamente ricorrenti, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; g) di monitorare l'applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime; h) di monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse che negli ultimi anni sono state stanziate in loro favore, tramite diversi strumenti normativi; i) di monitorare l'attività svolta, da una parte, dai centri antiviolenza, che costituiscono il fondamentale presidio territoriale di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, ma anche dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; l) di proporre interventi normativi e finanziari strutturali, che tutelino la tenuta nel tempo della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e che rendano quindi possibile l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche; m) di proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo finalizzati a realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto dei fenomeni in parola, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; n) di adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice per la II Commissione, rileva che l'articolo 3 (che corrisponde all'articolo 4 dell'A.C. 602) disciplina i poteri della Commissione. Come di consueto in relazione alla legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta, si prevede che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Si esclude che possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso di accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale – ovvero delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), dalla calunnia e autocalunnia (articoli 368-9) alla falsa testimonianza (articolo 372) – a tutela della veridicità delle testimonianze rese.
  È prevista la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti ricevuti siano sottoposti a segreto da parte degli organi che li hanno trasmessi.
  Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.
  Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge di riforma dei servizi di informazione n. 124 del 2017.
  La Commissione può inoltre predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi. Possono comunque essere presentate anche relazioni di minoranza.
  L'articolo 4 (che corrisponde all'articolo 2 della proposta della collega Serracchiani) attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati, nominati dai rispettivamente Presidenti, in Pag. 14proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari.
  La prima convocazione per la costituzione dell'ufficio di presidenza è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. Inoltre, è disciplinata la modalità di elezione dei membri dell'ufficio di presidenza. Segnala che la sola proposta di legge a firma Serracchiani (A.C. 602) stabilisce il rinnovo biennale della Commissione.
  L'articolo 5 di entrambe le proposte di legge, disciplina il mantenimento dell'obbligo del segreto, prevedendo le relative sanzioni in caso di violazione, mediante rinvio all'articolo 326 del codice penale.
  L'articolo 6 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla stessa Commissione prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione si riunisce normalmente in seduta pubblica, ma si può riunire in seduta segreta se ritenuto opportuno. La norma in esame disciplina anche la dotazione organica e materiale a disposizione della Commissione. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può altresì avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria e di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione (in cui è fissato il tetto massimo delle collaborazioni).
  Per il suo funzionamento, è stabilito un limite di spesa pari a 100.000 euro a decorrere dal 2023 (l'A.C. 602 prevede uno stanziamento pari a 300.000 euro a decorrere dal 2023) a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera, aumentabile, in misura non superiore al 30 per cento, con determinazione dei Presidenti di Camera e Senato, adottata previa richiesta del Presidente della Commissione. Si segnala, inoltre, che le proposte in oggetto prevedono anche un limite rispettivamente di 50.000 euro e 150.000 euro per il 2022. La Commissione procede all'acquisizione dei documenti prodotti dalle analoghe Commissioni d'inchiesta istituite nelle legislature precedenti.
  L'articolo 7 reca disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge.
  Fa presente che il Doc. XXII, n. 4, a firma della collega Ascari, prevede, a differenza degli altri due provvedimenti, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale, analogamente a quanto avvenuto nella scorsa legislatura al Senato. La proposta prevede che sia composta da venti deputati, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di deputate e deputati. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo di 40.000 euro annui. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento fino al 30 per cento.

  Elena BONETTI (A-IV-RE), in considerazione dell'importanza della materia oggetto dell'attività dell'istituenda Commissione d'inchiesta, chiede un'anticipazione della seduta già prevista per la giornata di domani, al fine di consentire lo svolgimento di una discussione sul tema.

  Marco FURFARO (PD-IDP) si associa alla richiesta della collega Bonetti.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, in relazione alla richiesta avanzata dai deputati Bonetti e Furfaro, rileva che la seduta potrebbe essere anticipata alle ore 9. In ragione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.