CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2022
33.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 21

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.
COM(2022) 457 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Federico MOLLICONE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final).
  Avverte che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la proposta di regolamento all'esame è già stata esaminata dalla Commissione XIV (Politiche dell'UE) ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
  Dà quindi la parola alla relatrice per la VII Commissione, onorevole Di Maggio.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice per la VII Commissione, riferisce che la proposta di regolamento di cui si avvia oggi l'esame intende istituire un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno, denominato espressamente «legge europea per la libertà dei media», modificando la direttiva del 2010 sui servizi audiovisivi attualmente vigente.
  Ricorda preliminarmente che la proposta è stata già oggetto di esame da parte della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che ne ha valutato la conformità al principio di sussidiarietà nell'ambitoPag. 22 della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.
  Avverte che nella sua relazione, dopo aver sinteticamente esposto le finalità generali della proposta, lasciando al collega Caroppo della IX Commissione Trasporti l'illustrazione dettagliata del contenuto degli articoli, si soffermerà sullo stato dell'esame dell'atto a livello europeo e richiamerà inoltre le principali osservazioni formulate dalla XIV Commissione al termine del citato esame sulla sussidiarietà.
  Passando all'illustrazione delle finalità della proposta, segnala che essa mira a dare soluzione a una serie di problematiche derivanti dalla diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo che, ad avviso della Commissione europea, incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media e influendo sulle condizioni di investimento. L'iniziativa persegue infatti due principali finalità, tra loro strettamente connesse. La prima è quella di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di media, alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo. Come evidenziato dalla Commissione europea, oltre a rappresentare un settore economicamente importante e in rapida evoluzione (il valore aggiunto delle principali industrie dei media è stimato in 282 miliardi di euro e il settore fornisce lavoro a 4,2 milioni di cittadini europei), che si muove in una dimensione sempre più digitale e transnazionale, i servizi di media permettono anche a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. La seconda finalità perseguita è quella di rafforzare la libertà dei media e il loro pluralismo e, di conseguenza, lo Stato di diritto, che il regolamento sulla condizionalità considera una precondizione per l'integrità e la sostenibilità del mercato interno in generale. A tal riguardo, ricorda che la relazione sullo Stato di diritto 2022, presentata dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio, riserva una specifica attenzione a libertà e pluralismo dei media, rilevando numerose criticità in alcuni Stati membri.
  Per quanto riguarda specificamente l'Italia, la Commissione rileva che il nostro Paese «dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media, compresi quelli del servizio pubblico, come pure di un'autorità di regolamentazione dei media indipendente ed efficace», anche «per quanto riguarda il monitoraggio delle spese pubblicitarie degli enti pubblici».
  La stretta connessione tra i due obiettivi sopra richiamati discenderebbe, secondo la Commissione europea, dal fatto che le divergenze nelle norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei media hanno creato una frammentazione del mercato interno che impatta sulla certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media, con conseguenti costi aggiuntivi quando si svolgono attività a livello transfrontaliero.
  Ciò, a giudizio della Commissione europea, vale in particolare per: a) le disposizioni sul controllo delle concentrazioni e le misure protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei media; b) le modalità opache e inique di allocazione delle risorse economiche. A questo riguardo, la Commissione richiama, in primo luogo, «le distorsioni inerenti ai sistemi proprietari di misurazione dell'audience, che alterano i flussi delle entrate provenienti dalla pubblicità, con ripercussioni negative soprattutto per i fornitori di servizi di media». In secondo luogo, pone l'accento sulle «modalità poco trasparenti e inique di allocazione della pubblicità statale (vale a dire i fondi pubblici utilizzati a scopo pubblicitario), che può essere assegnata in via preferenziale a fornitori nazionali di servizi oppure utilizzata per favorire o sovvenzionare in modo occulto determinati mezzi di informazione che diffondono opinioni filogovernative»; c) l'esposizione dei fornitori europei di servizi di media «a crescenti ingerenze nelle loro decisioni editoriali e nella loro capacità di fornire servizi di media di qualità (vale a dire servizi prodotti in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici), Pag. 23come dimostrato dalle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto e dall'Osservatorio del pluralismo dei media».
  La Commissione europea considera, inoltre, insufficiente la cooperazione tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, rilevando in particolare che il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi – l'ERGA – ha un raggio d'azione limitato, in quanto circoscritto ai soli servizi di media audiovisivi, e non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei media.
  Alla luce delle suddette problematiche, l'iniziativa in esame persegue quattro obiettivi specifici quali: la promozione dell'attività e degli investimenti transfrontalieri; l'incremento della cooperazione e della convergenza normativa; l'agevolazione della fornitura di servizi di media di qualità; la garanzia di un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche.
  A questo scopo, la proposta prospetta un complesso di misure molto articolate che saranno illustrate dal collega Caroppo.
  Passando quindi a richiamare le conclusioni cui è giunta la Commissione politiche dell'UE in esito alla verifica della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, ricorda che lo scorso 12 dicembre 2022 la XIV Commissione ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente coerente con la base giuridica utilizzata e con il principio di sussidiarietà. Ha tuttavia formulato alcune osservazioni sia con riferimento a tale ultimo principio sia a quello di proporzionalità.
  Dal punto di vista dell'aderenza della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione politiche dell'UE ritiene raccomandabile una più espressa e specifica salvaguardia delle prerogative degli Stati membri con riferimento alle situazioni, relative ai mercati di specifici media, la cui rilevanza sia meramente nazionale, o addirittura locale, e che quindi difficilmente possono essere considerati pertinenti al mercato unico dei servizi di media. Il documento suggerisce questo approfondimento, in particolare, con riferimento agli articoli 21 e 22, ove potrebbe essere utile precisare che restano impregiudicati i poteri delle autorità nazionali di adottare, o di non adottare, misure specifiche in relazione a situazioni di mercati meramente nazionali, o locali, prive di rilevanza rispetto agli scambi interni al mercato unico (situazioni che, se del caso, secondo il documento, potrebbero essere individuate anche sulla base di un atto di indirizzo della Commissione europea). Ciò consentirebbe, tra l'altro, di tenere conto delle situazioni specifiche di quegli Stati membri ove il sistema informativo mostri un elevato livello di regionalizzazione (compreso, per alcuni aspetti, il nostro Paese, oltre, ad esempio, al sistema radiotelevisivo tedesco).
  Con specifico riferimento al principio di proporzionalità, invece, il documento della XIV Commissione ritiene la proposta meritevole di valutazione soprattutto nell'imposizione di obblighi di consultazione preliminare a carico delle Autorità o organismi nazionali di regolamentazione, in particolare nei casi in cui tali obblighi riguardino situazioni prive di effettivo impatto sugli scambi interni all'Unione. Ritiene che questi aspetti potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento nel corso dell'esame da parte delle commissioni. Ciò anche alla luce del contributo importante che, lo scorso 25 novembre, ha fornito esprimendosi sulla proposta il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) – di cui assumerà la Presidenza, per il 2023, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni italiana (AGCOM) Giacomo Lasorella.
  ERGA, che dovrebbe trasformarsi nel nuovo Comitato europeo per i servizi di media, accoglie con favore l'obiettivo della proposta di proteggere la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'UE e condivide la volontà della Commissione europea di introdurre un livello minimo di armonizzazione dei quadri nazionali di settore, attraverso un approccio flessibile basato su principi, pur osservando che talune definizioni e disposizioni dovrebbero essere ulteriormente chiarite al fine di rafforzarePag. 24 la certezza del diritto e la solidità generale del quadro giuridico. Allo stesso modo, ERGA accoglie con favore la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate su una serie di aspetti. In generale, a giudizio di ERGA, occorre un giusto equilibrio tra approccio armonizzato e approcci nazionali, senza livellare i sistemi nazionali esistenti e correttamente funzionanti che già incorporano regole più rigorose. La posizione comune sottolinea, inoltre, che l'interazione della legge europea per la libertà dei media, che richiederà misure nazionali di attuazione, con altri strumenti dell'UE esistenti (tra cui la direttiva sui servizi di media audiovisivi e la legge sui mercati digitali) e con le misure nazionali di recepimento e/o attuazione, necessiterà di ulteriori analisi ed eventualmente di alcuni chiarimenti al fine di garantire l'applicabilità e la certezza del diritto dell'intero quadro giuridico.
  ERGA formula quindi numerose osservazioni con riferimento a singoli aspetti ed articoli della proposta.

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore per la IX Commissione, dichiara che, nel perseguimento delle finalità poc'anzi illustrate dalla collega Di Maggio, la proposta di regolamento all'esame mira a introdurre una serie di misure volte, in estrema sintesi, a: tutelare l'indipendenza editoriale dei fornitori di servizi di media e migliorare la protezione delle fonti giornalistiche; prevedere solide garanzie contro l'uso di software spia ai danni dei media, dei giornalisti e delle loro famiglie e assicurare, per i giornalisti presi di mira, una tutela giurisdizionale effettiva da parte di un giudice indipendente negli Stati membri coinvolti; stabilire garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico; istituire un garante europeo della libertà dei media, il Comitato europeo per i servizi di media, organo collegiale delle relative Autorità indipendenti di regolamentazione, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA); istituire un quadro per la cooperazione e l'assistenza reciproca tra le autorità di regolamentazione dei media; offrire una tutela supplementare contro la rimozione ingiustificata da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi di contenuti mediatici prodotti secondo gli standard professionali; introdurre un diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi; imporre agli Stati membri di valutare l'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e prevedere che qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa, che comporti possibili ripercussioni sui media, sia debitamente giustificata e proporzionata; stabilire nuovi requisiti per la distribuzione della pubblicità statale ai media affinché essa sia trasparente e non discriminatoria e migliorare inoltre la trasparenza e l'obiettività dei sistemi di misurazione dell'audience, che hanno un impatto sugli introiti pubblicitari dei media, in particolare online.
  Rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici, provvederà di seguito a illustrare in maniera più circostanziata le principali misure che la proposta intende introdurre.
  Nel delineare l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, al Capo I (artt. 1 e 2) la proposta ribadisce in modo esplicito che essa persegue una armonizzazione minima delle normative nazionali di settore, in quanto attribuisce agli Stati membri la facoltà di adottare norme più dettagliate, purché siano conformi al diritto dell'Unione europea.
  Stando alla definizione che l'atto dà di «servizi di media», questi dovrebbero includere tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. Essi escludono, invece: i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su piattaforme online, a meno che non si tratti di prestazioni professionali svolte normalmente dietro compenso; la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica; tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ovvero il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non Pag. 25ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media.
  Segnala che la posizione di ERGA, citata dalla collega Di Maggio, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, accoglie con favore il fatto che siano coperti tutti i tipi di servizi di media, sia offline che online, inclusi tutti i servizi di media audiovisivi, ma anche trasmissioni radiofoniche e audio podcast.
  Il Capo II enuncia i diritti e doveri dei fornitori e dei destinatari dei servizi di media e definisce le garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico.
  Se i destinatari dei servizi di media hanno anzitutto il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico (articolo 3), i fornitori, d'altra parte, hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione (articolo 4).
  A questo scopo, la proposta impone agli Stati membri di rispettare l'effettiva libertà editoriale dei fornitori: a) non interferendo né tentando di influenzare le politiche e le decisioni editoriali di questi ultimi; b) non trattenendo, sanzionando, intercettando, sottoponendo a sorveglianza, a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico; c) non utilizzando spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori, o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, a meno che ciò non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale o avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone in questione in coerenza con la normativa nazionale e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste; d) designando, fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e in aggiunta ad esso, un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori per violazioni delle regole di cui ai punti precedenti.
  Con specifico riferimento ai fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità (ad eccezione di quelli che costituiscono microimprese), l'articolo 6 prevede che siano tenuti a: rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi alcune informazioni, come ad esempio il nome del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti, con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico; adottare misure appropriate per garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali.
  Relativamente ai media di servizio pubblico, l'articolo 5 stabilisce che i relativi fornitori devono fornire «in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione», e definisce una serie di garanzie che ne assicurino il funzionamento indipendente. A questo proposito si dispone, tra l'altro, che il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori in questione siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale; che la durata del loro mandato sia adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico; che dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico nonché tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.
  Nella sua posizione, ERGA – considerata la delicatezza delle questioni concernenti la stampa, nonché le specificità nazionali (anche costituzionali) – afferma di intendere la proposta nel senso che essa escluda una regolamentazione della stampa scritta da parte del futuro Comitato europeoPag. 26 per i servizi di media, il quale, infatti, non ha alcun ruolo ai sensi del Capo II. Ciò, ad avviso di ERGA, dovrebbe comunque essere chiarito in modo più esplicito.
  Nel tracciare un quadro normativo di riferimento che garantisca la cooperazione normativa, la proposta anzitutto dispone (articolo 7) che gli Stati membri dotino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione in materia di media di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate, nonché di adeguati poteri di indagine sulla condotta di fornitori di media, che comprendono in particolare la facoltà di chiedere a questi ultimi di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate.
  All'articolo 8, poi, istituisce, come già accennato, il Comitato europeo per i servizi di media, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Secondo il disegno della Commissione, il Comitato sarebbe composto da rappresentanti delle autorità o organismi nazionali di regolamentazione del settore, nonché da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto, e dovrebbe agire in maniera pienamente indipendente, non chiedendo né accettando istruzioni da parte di alcun Governo, istituzione, persona o organismo. Al Comitato verrebbe attribuito il compito di promuovere l'applicazione efficace e coerente delle norme del regolamento, incoraggiando, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi tra autorità nazionali competenti e fornendo consulenza alla Commissione, a sua richiesta.
  Segnala che, nella posizione comune, ERGA accoglie con favore la sua trasformazione nel nuovo Comitato europeo per i servizi di media, con compiti e responsabilità aggiuntivi, sottolineando l'importanza di garantire l'indipendenza di tale organismo ai fini del perseguimento degli obiettivi della proposta. Esprime, tuttavia, motivi di preoccupazione con riferimento allo status del comitato e alla sua effettiva indipendenza dalla Commissione europea, ritenendo necessario che gli venga esplicitamente riconosciuta la possibilità di agire di propria iniziativa e non solo su richiesta della Commissione stessa. ERGA richiede inoltre che alle autorità nazionali si garantiscano un'effettiva autonomia e indipendenza nonché risorse finanziarie, tecniche e umane proporzionate alle missioni e ai compiti, nuovi per molte di esse.
  Nel parere adottato lo scorso 12 dicembre, il Comitato economico e sociale (CESE) ha dichiarato che il Comitato europeo per i servizi di media proposto non può ritenersi pienamente indipendente dalla Commissione europea, invitando il legislatore europeo a intervenire al riguardo. Il CESE osserva che, nel caso in cui non ne venisse garantita la piena indipendenza, il Comitato non potrebbe esercitare alcuna funzione di vigilanza o di regolamentazione.
  La proposta introduce poi un meccanismo di cooperazione strutturata (articolo 13) in base al quale un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere cooperazione o assistenza reciproca a una o più delle omologhe autorità di altri Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del regolamento.
  L'autorità interpellata può rifiutarsi motivatamente di dare seguito alla richiesta solo in caso di incompetenza ovvero qualora un eventuale seguito dovesse comportare una violazione della proposta di regolamento, della direttiva sui servizi di media audiovisivi o di qualsiasi altra normativa (dell'UE o nazionale conforme al diritto UE) cui la medesima autorità è soggetta.
  Spetterebbe al nuovo Comitato il compito di coordinare le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media offerti da fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione, qualora tali servizi pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa (articolo 16).
  Nella sua posizione, ERGA chiede di chiarire e rafforzare le disposizioni sui servizi media di Paesi terzi al fine di affrontarePag. 27 in modo più efficace e mirato i diversi scenari di diffusione di contenuti di Paesi terzi nell'UE.
  Affrontando questioni specifiche concernenti la fornitura di servizi di media in ambiente digitale, la sezione 4 del Capo III provvede, tra l'altro, a introdurre: prescrizioni specifiche per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi; il diritto degli utenti di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta in base ai loro interessi o preferenze.
  La sezione 5 del Capo III definisce un quadro giuridico per le misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media, stabilendo, tra l'altro, che queste debbano essere debitamente giustificate e proporzionate, oltreché motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie. Sia la Commissione europea che, su sua richiesta, il Comitato di nuova istituzione possono emettere pareri – da rendere disponibili al pubblico –, qualora le misure nazionali siano in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media (articolo 20).
  L'articolo 21 impone poi agli Stati membri di prevedere norme che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, valutazione che è distinta da quelle operate secondo il diritto della concorrenza. Queste norme dovrebbero imporre alle parti di una concentrazione potenzialmente in grado di dispiegare un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificarla preventivamente alle autorità nazionali di regolamentazione del settore, cui va attribuita la responsabilità primaria o quanto meno il coinvolgimento in tale valutazione. Il Comitato può essere autorizzato a fornire pareri su progetti di decisioni o di pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora le concentrazioni soggette a notifica possano incidere sul funzionamento del mercato interno dei media.
  La sezione 6 del Capo III della proposta reca disposizioni volte ad assicurare un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche. A tal fine, l'articolo 23 disciplina i sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience utilizzati dagli operatori del mercato, affinché essi rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.
  L'articolo 24 detta poi una specifica disciplina per l'allocazione della pubblicità statale, sotto la vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione. A questo scopo stabilisce che i fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari devono essere allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie, senza pregiudicare le norme in materia di appalti pubblici.
  Pertanto le autorità pubbliche sono tenute a pubblicare informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, dovendo specificare quantomeno: la ragione sociale dei fornitori di servizi di media da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari; l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore.
  Infine, l'articolo 25 introduce un meccanismo che consentirà alla Commissione europea – in consultazione con il comitato – di monitorare annualmente il mercato interno dei servizi di media e, in particolare, i rischi a cui esso è esposto nonché i progressi compiuti con riguardo al suo funzionamento e alla sua resilienza.
  La proposta è tuttora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per la cultura e l'istruzione, con il parere della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. A Pag. 28livello di Consiglio, le discussioni tra le delegazioni degli Stati membri si sono avviate recentemente.
  In conclusione, vuole sottolineare che la rilevanza della proposta, nonché la sua delicatezza, sono elementi che richiedono un'attenta analisi di tutte le sue implicazioni di carattere giuridico, economico e politico. L'intervento prospettato dalla Commissione europea è estremamente ampio ed incide su numerosi aspetti, procedurali e sostanziali, delle legislazioni nazionali.
  Per questi motivi propone, d'intesa con la collega Di Maggio, di procedere a un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati in modo da pervenire a una conclusione dell'esame fondata su un'approfondita istruttoria. Tra questi: rappresentanti del Governo, in particolare il sottosegretario all'editoria e il Ministro delle imprese e del made in Italy; AGCOM; parlamentari europei eletti in Italia, membri della Commissione per la cultura e l'istruzione; RAI; FNSI, USIGRAI e Ordine dei giornalisti; rappresentanti dei fornitori di servizi di rilevamento dell'audience; principali fornitori privati dei servizi di media audiovisivi e loro rappresentanze; esperti della materia.

  Federico MOLLICONE, presidente, concorda con il relatore Caroppo sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni che sarà deliberato in sede di ufficio di presidenza e invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti da audire.

  Antonino IARIA (M5S) chiede ai relatori chiarimenti in ordine ai considerando 16 e 17 del provvedimento, relativi alla protezione delle fonti giornalistiche. Rileva come la tematica sia di particolare attualità visto quanto accaduto nel caso dell'inchiesta di Report sul senatore Renzi, a seguito della quale il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci ha avuto serie difficoltà a tutelare le proprie fonti, non solo relativamente a quello specifico servizio ma anche con riferimento alla totalità della sua attività giornalistica.

  Antonio BALDELLI (FDI) ringrazia il relatore Caroppo per la sua introduzione e dichiara di voler aggiungere alcune riflessioni.
  In generale, la materia delle emittenti televisive e dell'informazione è molto sensibile, perché, fra l'altro, si interseca con numerosi diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, dal diritto all'informazione a quello di cronaca, dal diritto d'impresa a quello del lavoro. Ricorda che vi è stata una lunga evoluzione della normativa in materia, le cui tappe più recenti sono la legge 223 del 1990, cosiddetta legge Mammì, la legge n. 249 del 1997, cosiddetta legge Maccanico, che ha istituito l'AGCOM e il testo unico n. 177 del 2005, cosiddetta legge Gasparri.
  Il fatto che oggi si parli di un atto dell'autorità europea – ossia di una proposta di regolamento volta a modificare una direttiva, peraltro già recepita nel nostro ordinamento l'anno scorso – rivela che a più di 15 anni di distanza la materia dell'audiovisivo necessita di una regolazione diversa e più consapevole dell'evoluzione tecnologica e dell'integrazione del mercato in ambito europeo e mondiale. Si pensi, ad esempio, che oggi i prodotti informativi e culturali viaggiano sui social media oltre che sui mass media: si riferisce a ciò che l'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 indica come piattaforme di condivisione.
  In merito a tali piattaforme, si pensi poi che ve ne sono alcune (come Netflix, Prime Amazon, Disney) che hanno un raggio di trasmissione mondiale e che hanno costretto anche il servizio pubblico a cimentarsi su mercati nuovi con il canale RAI Play. Anche a seguito di ciò, emerge la necessità di aggiornare la disciplina per rispondere alle esigenze di regolazione e tutela dei diritti.
  A quest'ultimo proposito, vuole sottolineare che tale necessità non discende solo da temi come la concorrenza, il diritto d'autore o la difesa da fake news e contenuti illeciti. Resta infatti sempre attuale il problema delle concentrazioni e del pluralismo, così come emerge chiaramente dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 208 del 2021 che, come già accennato, ha recepito la direttiva 2018/1808/UE.Pag. 29
  In questo contesto, afferma, il pluralismo ha molte dimensioni. Esiste un pluralismo di matrice culturale e politica di chi fa informazione, documentazione, cinema e produzione culturale in genere; esiste anche un pluralismo territoriale, volto a dare voce alle comunità locali.
  Da questo punto di vista i temi dell'odierna discussione s'intrecciano con il contenuto del decreto legislativo n. 198 del 2016 che, come noto, ha istituito il Fondo per il pluralismo nell'informazione, che poi viene ripartito con DPCM. Tuttavia questo Fondo è insufficiente a garantire la sopravvivenza e il ruolo delle televisioni locali, soprattutto di quelle di minori dimensioni, a scapito pertanto del loro fondamentale servizio alle comunità territoriali.
  Da questo punto di vista chiede ai relatori se nell'espressione degli orientamenti delle Commissioni Cultura e Trasporti non possa trovare spazio un riferimento esplicito alle emittenti televisive e radiofoniche locali, preannunciando sin da ora che lui stesso avanzerà una proposta in tal senso.

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) sottolinea come il provvedimento cerchi di rendere la normativa al passo con i tempi, come si evince specialmente dalla sezione 4 di esso. Rimarca come il suo contenuto intersechi due altre fonti di grande rilevanza, vale a dire il regolamento Digital Services Act e la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta direttiva copyright). Propone dunque di audire i rappresentanti delle cosiddette piattaforme molto grandi appunto per portare luce sulle numerose implicazioni della norma. Conclude affermando che una stratificazione legislativa tanto articolata può certo ingenerare confusione, ma che se viene gestita in modo virtuoso può invece portare certezza normativa nella materia dei nuovi servizi di media.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.