CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2022
32.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.16.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 16.15.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2022.

  Ciro MASCHIO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella giornata di giovedì 15 dicembre scorso la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni e che la documentazione depositata dai soggetti invitati in audizione è a disposizione dei colleghi. Ricorda altresì che, come noto, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per martedì 27 dicembre prossimo.
  Avverte quindi che sono state presentate 135 proposte emendative (vedi allegato).
  Al riguardo, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di Pag. 10dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. In proposito, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Evidenzia quindi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In tale contesto ricordo in particolare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.». Per costante giurisprudenza costituzionale, «la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira» (sentenza n. 30 del 2021, nello stesso senso cfr. sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014).
  Fa presente che, in considerazione dei contenuti del decreto-legge così come integrati durante l'esame al Senato, si è tenuto conto anche di un criterio più estensivo, di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative comunque riconducibili alle tematiche generali del provvedimento in materia di giustizia e di benefici penitenziari.
  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Magi 1. 01, che interviene sull'articolo 54 delle norme sull'ordinamento penitenziario, in materia di liberazione anticipata al fine di aumentare a settantacinque giorni la detrazione semestrale della pena detentiva per il condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, trattandosi di materia non trattata nel provvedimento in esame;

   gli identici Dori 4. 01, Magi 4. 02 e Gianassi 4. 03, nonché l'analogo Gianassi 4. 05, che si limitano ad estendere alcuni termini riferiti alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, alla durata straordinaria dei permessi premio, e alla detenzione domiciliare, che erano stati prorogati in ragione dell'emergenza pandemica, senza incidere in alcun modo sulla disciplina dei suddetti istituti;

   Magi 4. 06 che si limita a prorogare i termini di applicazione della disciplina in materia di liberazione anticipata speciale, che peraltro riguarda i soli condannati per delitti diversi da quelli previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ponendosi quindi anche per tale profilo al di fuori del perimetro della materia del provvedimento in esame;

   Gianassi 5. 01 che modifica una disposizione del decreto legislativo n. 150 del 2022, in materia di conclusione delle indagini preliminari, senza dettare alcuna disciplina transitoria riferita all'entrata in vigore della cosiddetta «Riforma Cartabia»;

   gli analoghi D'Orso 5. 02 e D'Orso 5. 03 che si limitano ad abrogare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché una disposizione del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, senza dettare alcuna disciplina riferita all'entrata in vigore della cosiddetta «Riforma Cartabia»;

   Gianassi 6. 01, in quanto tratta il tema delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, materia che non è oggetto del provvedimento in esame;

Pag. 11

   gli analoghi Girelli 7. 03 e Quartini 7. 04, volti a prorogare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune strutture, in quanto non strettamente inerente alla materia degli obblighi di vaccinazione;

   Girelli 7. 05, che demanda al Ministero della salute il compito di promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19.

  Come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena concluso, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato per le ore 19 della giornata odierna.
  Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire prima di passare all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiarando che limiterà il suo intervento al complesso delle disposizioni relative al cosiddetto ergastolo ostativo, nonché alle relative proposte emendative presentate dal suo gruppo, fa presente in primo luogo di essere stato negativamente sorpreso dalla circostanza che il Senato abbia inteso intervenire sul testo con una significativa soppressione.
  Segnala a tale proposito che ad avviso del Movimento 5 Stelle un aspetto qualificante della precedente formulazione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario era rappresentato dalla previsione di ulteriori figure delittuose che andavano al di là dell'associazione mafiosa, quali ad esempio i reati di corruzione, peculato e concussione. Rammenta che l'estensione a questi e ad altri reati contro la Pubblica amministrazione era stata determinata dall'esigenza di rafforzare le indagini sulla criminalità organizzata attraverso il contrasto a tutti i diversi strumenti di cui le mafie si servono per stringere rapporti e rafforzare il loro potere economico.
  Nel sottolineare che le forme di connivenza e di contiguità consentono alla criminalità organizzata di conquistare interi settori della società, ritiene che il Senato abbia contraddetto ciò che la sensibilità del Paese aveva da tempo acquisito. Come risulta dall'esperienza acquisita nel corso delle indagini, l'introduzione nel novero dei reato ostativi di queste figure di reato si è reso necessario per rafforzare il contrasto all'associazione mafiosa che preferisce fare ricorso sempre meno alla violenza e all'intimidazione per usare mezzi ben più subdoli e pervasivi.
  A tale proposito sottolinea che proprio le recenti vicende verificatesi in Europa dimostrano quanto siano gravi e diffusi i fenomeni di corruzione che tra l'altro riguardano soggetti considerati insospettabili. Nel rammentare che l'Italia è il Paese la cui legislazione è riconosciuta essere in grado di contrastare le mafie e che ad essa altri paesi guardano come ad un modello da imitare, ribadisce la gravità di aver voluto sopprimere dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario il riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.
  Sottolinea che sull'argomento si tratta non già di dividersi sulla base della propria visione politica ma piuttosto di combattere insieme una battaglia a tutela dei cittadini e della democrazia. Ritiene quindi che il modo migliore per contrastare le organizzazioni mafiose sia quello di dare segnali chiari attraverso l'adozione di norme rigorose di contrasto alla illegalità e alla corruzione. Rileva pertanto che, a seguito della scelta del Senato, tutti si convinceranno che i reati contro la pubblica amministrazione non sono importanti e non offendono la nostra sensibilità e soprattutto sono fenomeni ben distinti dalla mafia.
  Con riguardo alla formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4-bis ritiene che in tal modo non si sia adeguatamente differenziato il trattamento riservato ai mafiosi che chiedono di accedere ai benefici penitenziari rispetto a quello riservato ai collaboratori di giustizia. Considera questo il peggior messaggio che si possa mandare, tanto più che ciò avviene a trenta anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, dal momento che equivale a dire Pag. 12che non bisogna collaborare con la giustizia perché non conviene.
  Ricorda a tale proposito che la condizione del collaboratore di giustizia è già molto difficoltosa dal momento che si tratta di vivere lontani dal proprio territorio e spesso dai propri cari in situazioni di grande disagio e privati della propria dignità considerato che gli attuali sistemi di protezione non sono in grado di preservarla. Ritiene quindi che la disciplina così introdotta sia più favorevole per il mafioso non collaborante, dal momento che non gli viene neanche chiesto di spiegare il motivo per cui non ha collaborato con la giustizia.
  A tale proposito fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa proprio relativa a questo aspetto, considerato che uno dei pilastri della mafia è quello dell'omertà che rappresenta il primo sintomo di adesione e consenso all'associazione criminale. Ritiene quindi indispensabile che al soggetto interessato venga chiesto di dichiarare le ragioni della sua mancata collaborazione. A tale proposito fa presente che è stata la stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021, con la quale ha dichiarato la illegittimità dell'ergastolo ostativo, a evidenziare l'esigenza di stabilire presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione. Evidenzia a tale proposito che la Corte, pur demandando al legislatore il compito di intervenire sulla materia, ha tuttavia suggerito di prevedere tra i sopra citati presupposti anche la richiesta delle motivazioni per la mancata adesione alla collaborazione.
  Come evidenziato dalla Corte, ritiene che permanga tuttora una grande esigenza di contrastare la mafia e che tale esigenza debba essere manifestata attraverso il trattamento differenziato tra mafiosi e collaboratori. Pertanto a suo avviso non considerare questo elemento nella formulazione del comma 1-bis rappresenta un indebolimento del contrasto alle mafie, ancora più grave per il fatto che nel corso del tempo abbiamo più volte sentito l'esigenza di conoscere verità ancora oscure, a partire dalle stragi del 1992. Ricorda quindi che quando nel 1992 fu introdotta la nuova formulazione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, i ministri dell'Interno e della Giustizia pro tempore condivisero tra loro e con i partiti la preoccupazione che la modifica dell'articolo potesse comportare una risposta ancora più violenta da parte della mafia. Precisa che tale preoccupazione fu tuttavia fugata dalla consapevolezza che a un colpo così grave come quello della strage di Capaci si dovesse rispondere in maniera altrettanto dura, con la forza dello strumento della legge.
  Nel manifestare la propria tristezza per il fatto che non si siano voluti introdurre parametri più stringenti, aggiunge che sarebbe stato necessario considerare anche l'aspetto del ravvedimento. Ricorda a tale proposito che il ravvedimento è considerato un elemento di valutazione da parte del giudice con riguardo alla possibilità di accesso dei collaboratori di giustizia ai benefici penitenziari, inclusi anche i permessi premio e la detenzione domiciliare. Richiama quindi la sentenza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di Giovanni Brusca di poter accedere alla detenzione domiciliare, ritenendo che mancasse appunto l'elemento del ravvedimento e del pentimento nei confronti delle vittime. Nel sottolineare che la Corte di cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, ribadisce l'importanza del ravvedimento che è molto di più della semplice revisione critica, equivalendo ad una sorta di pentimento civile per cui il soggetto mafioso si pente di ciò che ha fatto e dimostra con i suoi comportamenti di non poterlo più fare in quanto è diventato un uomo diverso. Ritiene pertanto in conclusione che le modifiche proposte dal Movimento 5 Stelle non siano in alcun modo estranee alle esigenze del Paese ma anzi rappresentino necessità insuperabili.
  Ritiene che un ulteriore tema da esaminare sia quello relativo alla dichiarazione delle disponibilità patrimoniali del mafioso. Rileva infatti che sebbene sia previsto che il giudice disponga nei confronti del mafioso gli accertamenti relativi alle sue disponibilità patrimoniali, gli stessi nella maggior parte dei casi sono destinati a non Pag. 13portare ad alcun risultato utile in assenza di intercettazioni telematiche e ambientali, che necessitano ovviamente di tempi molto lunghi.
  Rammentando quindi come siano necessarie enorme energie per difendere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza stigmatizza il fatto che il provvedimento vada nella direzione di indebolire tali energie.

  Ciro MASCHIO, presidente, al solo fine di consentire al collega Cafiero de Raho di monitorare il tempo del proprio intervento, fa presente che dall'inizio dello stesso sono trascorsi circa trenta minuti. Precisando quindi che il collega ha la facoltà di continuare ad intervenire, sottolinea come comunque lo stesso possa svolgere osservazioni anche nel prosieguo dei lavori.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) precisa di aver voluto condividere con i colleghi i punti di maggior interesse del suo gruppo al fine di poter svolgere al meglio i lavori. Sottolinea inoltre che il Movimento 5 Stelle, al fine di migliorare la normativa, ha predisposto anche emendamenti che riguardano ulteriori aspetti molto importanti sui quali si riserva quindi di intervenire successivamente.

  Federico FORNARO (PD-IDP) desidera porre l'attenzione su una questione di metodo e di tecnica legislativa. Osserva infatti che la presidenza, nella declaratoria di ammissibilità, si è soffermato, a suo avviso in modo fondato, sui criteri che devono essere osservati per evitare l'ingresso nel testo di materie estranee all'oggetto del provvedimento. Rileva tuttavia che l'altro ramo del Parlamento non ha utilizzato il medesimo criterio, consentendo l'inserimento di norme dal contenuto disomogeneo come addirittura quella relativa alle disposizioni sulla giustizia sportiva. A suo avviso, una logica che consente di discostarsi dall'alveo dei provvedimenti in esame apre la strada ad un progressivo snaturamento degli stessi.
  Ritiene quindi che sarebbe opportuno, per il futuro, attenersi sempre al testo del provvedimento ed invita anche il rappresentante del Governo a considerare la questione con particolare attenzione.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sulle declaratorie di inammissibilità, segnala che il suo gruppo ha presentato effettivamente emendamenti che intervengono su diverse discipline, ma che l'estraneità alle materie del provvedimento appare difficile da affermare, tenuto conto degli eterogenei campi in cui esso spazia a seguito delle numerose modifiche avvenute presso il Senato.
  Evidenzia quindi che, sebbene alcune di tali proposte emendative siano state considerate non afferenti al contenuto del provvedimento, il suo gruppo ha tuttavia tentato di rimanere nell'alveo del decreto-legge così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
  Passando ad illustrare le tematiche affrontate dalle proposte emendative del suo gruppo, con riferimento al discusso tema della nuova fattispecie di reato sulla invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, ritiene che – sebbene su tale disciplina il Senato sia intervenuto con modifiche radicali ed apprezzabili – permangono molteplici criticità alle quali gli emendamenti del suo gruppo tentano di porre rimedio attraverso la previsione di una riduzione di una sanzione spropositata.
  Relativamente alla disciplina dell'ergastolo ostativo sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo mirano a non disperdere il lavoro svolto dal Partito democratico nella scorsa legislatura sul tema, che ha prodotto un testo che tuttavia non è giunto all'approvazione per la fine anticipata della legislatura.
  Per quanto attiene ai delitti contro la pubblica amministrazione, segnala che le proposte presentate dal suo gruppo sono volte a ripristinare la presenza dei reati associativi contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi.
  Con riferimento inoltre alle disposizioni contenute nel provvedimento in materia di obblighi di vaccinazione, fa presente che i colleghi del suo gruppo membri della XII Commissione hanno predisposto un pacchettoPag. 14 di proposte emendative per contestare l'approccio e la filosofia del Governo sul tema.
  Segnala infine come per il suo gruppo siano significativi ed importanti le proposte emendative – dichiarate inammissibili ma su cui si riserva di promuovere un attento riesame – relative ai termini riguardanti le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, la durata straordinaria dei permessi premio e la detenzione domiciliare, che erano stati prorogati in ragione dell'emergenza pandemica.

  Devis DORI (AVS) riservandosi di intervenire sulle singole proposte emendative, ritiene tuttavia importante sottolineare preliminarmente l'assoluta contrarietà del suo gruppo al contenuto dell'articolo 5 del provvedimento che introduce una nuova fattispecie di reato. A suo avviso tale disposizione, che nella sua formulazione originaria manifesta l'assoluta superficialità e fretta con la quale è stata predisposta, deve essere soppressa o perlomeno radicalmente modificata.
  Con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, ritiene che l'obbligatorietà dell'indicazione da parte dei detenuti dei motivi della mancata collaborazione sia un tema importante, così come quello relativo all'attribuzione della competenza della decisione relativa ai benefici penitenziari al tribunale di sorveglianza in luogo del magistrato di sorveglianza.
  Sottolinea, inoltre, che qualora dovesse essere confermato il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo a sua firma 4.01, nonostante l'eterogeneità del contenuto del decreto-legge in esame, la questione relativa alla proroga almeno fino al 2023 del regime di semilibertà per le settecento persone che hanno, a seguito dell'emergenza pandemica, intrapreso un percorso rieducativo e che invece ora dovranno rientrare in carcere verrà comunque riproposta dal suo gruppo in un altro provvedimento.
  Conclusivamente si rammarica del fatto che, sebbene il provvedimento necessiterebbe di numerosi interventi modificativi, le circostanze inducono a prevedere che nessuna delle sollecitazioni avanzate verrà accolta dalla maggioranza.

  Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sul complesso degli emendamenti, desidera soffermarsi sulla nuova fattispecie di reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica prevista dall'articolo 5 del provvedimento. Stigmatizza in primo luogo la assenza dei requisiti di necessità e urgenza che devono costituire la base di ogni decreto-legge.
  Sottolineando come il problema urgente della nazione non è certo riconducibile alla questione dei «rave party», bensì alle condizioni di precariato dei lavoratori, rileva come il Governo, nel predisporre la norma non avrebbe dovuto certo prevedere l'introduzione di una nuova fattispecie di reato – la cui formulazione iniziale tra l'altro definisce imbarazzante per la mancanza assoluta dei principi di tassatività, specificità e proporzionalità – ma avrebbe dovuto modificare una disposizione già vigente, introducendo ad esempio, una aggravante per le fattispecie di cui agli articoli 633 o 635 del codice penale.
  Manifesta quindi insoddisfazione nel constatare come tutti i suggerimenti proposti dal suo gruppo nel corso dell'esame da parte del Senato non siano stati accolti dalla maggioranza ed auspica che presso questo del Parlamento sia almeno possibile modificare la norma relativa la pena prevista per tale nuova fattispecie che reato che ritiene sproporzionata.
  Evidenzia inoltre come, considerata la natura del reato, le intercettazioni non dovrebbero essere previste in quanto inutili, dal momento che la notizia dei raduni è sempre pubblicizzata sulle reti internet.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice Bisa e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, in relazione a tutte le proposte emendative, formulaPag. 15 un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il Sottosegretario di Stato Andrea OSTELLARI esprime un parere conforme a quello della relatrice.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 1.1, a sua prima firma, che reca un intervento volto a ovviare allo scempio compiuto dal Senato attraverso l'eliminazione dei gravi reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari. Respinge l'accusa che viene mossa al Movimento 5 Stelle circa un presunto furore ideologico nei confronti dei temi del contrasto alla corruzione, richiamando quanto l'esigenza di rafforzare la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione nel nostro Paese sia stata più volte rappresentata da importanti organismi internazionali.
  Richiama anzitutto le raccomandazioni all'Italia formulate dal GRECO, gruppo di Stati contro la corruzione, organo del Consiglio d'Europa, il 7 giugno 2017. In quella occasione il GRECO ebbe infatti a invitare l'Italia a inasprire il contrasto alla corruzione, oltre che a intervenire anche in una logica di prevenzione, introducendo ad esempio una disciplina sul conflitto di interessi e una regolamentazione dell'attività lobbistica.
  Ricorda come, una volta divenuto gruppo di maggioranza relativa, il Movimento si sia fatto carico di portare in Parlamento le istanze di questi organismi internazionali, anzitutto con l'approvazione della legge n. 3 del 2019, la cosiddetta legge Spazzacorrotti che, dando seguito alle sollecitazioni degli organismi europei e internazionali, tratta il tema della trasparenza del finanziamento dei partiti politici e del contrasto alla corruzione. In conseguenza di quell'intervento normativo, rammenta come il GRECO, nelle raccomandazioni all'Italia del 4 febbraio 2020 abbia valutato positivamente i progressi fatti dall'Italia nel contrasto alla corruzione nel settore pubblico e alla trasparenza nel settore privato, anche con riguardo al finanziamento della politica.
  Riporta dunque alcuni passaggi del documento del Consiglio d'Europa, che esprimono generale apprezzamento per la politica di contrasto alla corruzione, a evidenziare come il tema non debba essere ritenuto esclusivamente una bandiera del Movimento 5 stelle.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, invita i colleghi a contenere i tempi dei rispettivi interventi entro un massimo di 5 minuti.

  Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 1.1.
  Evidenzia ulteriori recenti dati indicativi dell'importanza di mantenere i reati di corruzione nel novero dei reati ostativi. Rammenta gli esiti di una recente ricerca internazionale che ha stimato che la corruzione costa all'economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro l'anno e all'economia italiana in particolare almeno 237 miliardi, pari a circa il 13 per cento del PIL. Ancora, secondo i dati 2017 della Banca Mondiale, nei Paesi con alta corruzione ci sarebbero redditi di un terzo inferiori rispetto a quelli dei Paesi con un basso livello di corruzione. Infine un'altra ricerca ha evidenziato come il radicamento del fenomeno corruttivo inibisca l'afflusso dei capitali stranieri.
  Ricorda inoltre quanto affermato in audizione dal presidente del Tribunale di Palermo, circa l'esigenza di rafforzare la repressione dei reati corruttivi, come evidenziano gli attuali casi di cronaca e di integrare il catalogo dei reati ostativi con riferimenti ai fenomeni corruttivi transnazionali della criminalità organizzata. Rappresenta inoltre lo stretto collegamento tra corruzione e mafie, ricordando come la mafia agisca oggi attraverso i colletti bianchi, utilizzi le criptovalute, operi con strumenti informatici; per questa ragione sottolinea l'esigenza di mantenere i reati di corruzione tra i reati ostativi.

  Carla GIULIANO (M5S), chiede di poter intervenire sull'emendamento D'Orso 1.1.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nel consentire anche all'onorevole Giuliano di Pag. 16prendere la parola, invita i gruppi ad organizzare i propri interventi al fine di contenerne il numero in riferimento a ciascuna proposta emendativa.

  Carla GIULIANO (M5S), nel richiamare le audizioni svolte sul provvedimento in esame, evidenzia come l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi abbia consentito al Paese di fare grandi passi avanti. Sottolinea quindi come la loro eliminazione prevista da un emendamento approvato al Senato, rappresenti un segnale di allentamento della repressione per le organizzazioni criminali, proprio in un momento nel quale, con le risorse economiche del PNRR, le organizzazioni criminali sono pronte a utilizzare i colletti bianchi per strozzare l'economia legale.
  Evidenzia inoltre come a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento all'esame, la collaborazione con la giustizia non sia più appetibile. Rammenta infatti che con l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati ostativi, i responsabili di tali reati, per evitare di incorrere nel divieto di accesso ai benefici penitenziari collaboravano e sceglievano riti alternativi. Venendo meno l'ostatività, per gli stessi reati si andrà a processo, congestionando la macchina della giustizia.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento D'Orso 1.1, pur ritenendo importanti le argomentazioni espresse dalle colleghe del Movimento 5 Stelle. Rammenta infatti che il Partito democratico è sempre stato contrario all'ampliamento della gamma dei reati ostativi ai reati contro la pubblica amministrazione, salvo che nella forma delle fattispecie associative.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è firmatario, D'Orso 1.2., evidenzia come esso miri a reintrodurre i reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P. Ritiene che tale istituto sia funzionale al migliore perseguimento di tali reati, attraverso l'incentivo della collaborazione. Ricorda come l'introduzione della fattispecie di cui all'articolo 323-bis del codice penale aveva proprio tale scopo. Sottolinea inoltre come lo Stato dovrebbe perseguire l'obiettivo di contrastare sistemi criminali che compiono atti corruttivi che hanno un rilevante impatto dal punto di vista economico e politico.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce che reintrodurre i reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P. è essenziale. Non soltanto al fine di combattere la criminalità organizzata, che sempre più commette tali tipologie di reato, infiltrandosi all'interno della pubblica amministrazione, ma anche – come evidenziato anche nel corso delle audizioni svolte – perché la non ostatività di tali reati ha effetti negativi sulla concreta possibilità di perseguirli. Difatti, basandosi tali reati su accordi riservati in contesti chiusi e confidenziali in cui si consuma il patto criminale, sarebbero difficilmente perseguibili senza la rottura del muro di omertà che comporta, oltre alla clausola di esonero di responsabilità introdotta nel cosiddetto decreto «spazzacorrotti», dall'ostatività dei reati, che incide non solo nella fase di esecuzione della pena ma anche nelle scelte processuali.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.2.

  Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma, D'Orso 1.3, evidenzia come sia necessario al fine del contrasto al fenomeno mafioso, oltre alla reintroduzione dei reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi, anche l'aggiunta in tale elenco dei reati transnazionali, come definiti dall'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Difatti, tramite tale aggiunta si andrebbe a contrastare l'aspetto transazionale del fenomenoPag. 17 mafioso, che sempre più spesso utilizza lo strumento della corruzione internazionale, come aveva evidenziato in passato già Giovanni Falcone. Inoltre, fa presente che la corruzione internazionale, oltre alla rilevanza penalistica, determina effetti altamente distorsivi sulla concorrenza e limitativi della capacità di attrarre investimenti internazionali.
  Rammentando come vi siano recenti pronunce giurisprudenziali su tale aspetto, esorta i Commissari a dare ascolto a quanto affermato anche in sede di audizioni, da alcuni magistrati, che hanno evidenziato la necessità di introdurre tali reati nel novero di quelli cosiddetti ostativi.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia come la votazione di tale emendamento sia non solo l'ultima occasione che la Commissione ha per procedere alla reintroduzione dei reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P., ma anche un'opportunità di inserire tra tale novero anche i reati transazionale, dando completezza alla normativa sui reati ostativi, nell'ottica di dare attuazione alla visione posta in essere da Giovanni Falcone, e esplicitata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo nel 2000. Si appella pertanto alla coscienza di tutti i Commissari, soprattutto nell'anno in cui ricorrono i trent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.3.

  Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5, li sottoscrive.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5.

  La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18.10.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.6, volto a riprodurre il testo della proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura in quanto a suo parere rappresenta un importante punto di equilibrio. Rileva che al contrario il testo del decreto-legge voluto dal Governo riproduce nella sostanza la sola aggravante comune.

  Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare il collega Gianassi per avere spiegato la ratio del suo emendamento preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Ricorda infatti che il suo gruppo ha sostenuto nel corso dell'esame alla Camera questa scelta adottata poi nella proposta di legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.6.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 volto a circoscrivere meglio gli ambiti utili al magistrato nella valutazione sull'accesso ai benefici penitenziari. Evidenzia infatti che il suo emendamento è volto a qualificare chiaramente l'attualità dei collegamenti con la criminalità e l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione con la giustizia. La seconda parte dell'emendamento è invece volta ad introdurre una disciplina transitoria. Ritiene infatti che l'introduzione di un peggioramento delle condizioni di accesso ai suddetti benefici non possa applicarsi ai soggetti che sono stati già condannati.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.7. infatti il Movimento 5 Stelle ha presentato l'emendamento Cafiero de Raho 1.27, che prevede l'introduzione della collaborazione impossibile, contestualmente approntando una disciplina ad hoc per tali casi. Dichiara di non poter condividere l'impostazione dell'emendamento del collega Gianassi che di fatto Pag. 18introduce un regime diversificato senza prevedere rigorosi vincoli, a suo avviso indispensabili per dimostrate le circostanze in base alle quali la collaborazione può essere qualificata come impossibile.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.7.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 1.8; si intende che vi abbia rinunciato.

  Devis DORI (AVS) interviene in un'unica soluzione sull'emendamento 1.9 e sul successivo 1.22, dal momento che la ratio dell'intervento è la medesima, pur se riferita a due diversi commi dell'articolo 4-bis. Con i citati emendamenti recepisce una istanza venuta da più parti, rammendando in particolare l'audizione del dottor Morosini, il quale ha spiegato chiaramente come rendere obbligatoria la motivazione della mancata collaborazione. Ritiene infatti che in tal modo il magistrato o il tribunale di sorveglianza potrebbero disporre di ulteriori elementi preziosi ai fini della valutazione della pericolosità sociale del soggetto e del suo eventuale ravvedimento.
  Rileva che tali emendamenti sono in linea con l'ordinanza n. 97 del 2021, di cui richiama in particolare il punto 9 del Considerato in diritto, e nella quale la Corte costituzionale, pur rimettendo al legislatore il compito di intervenire in materia di ergastolo ostativo, ha tuttavia fatto riferimento all'esigenza di motivare la mancata collaborazione del soggetto. Rileva altresì che dall'ordinanza della Corte non emerge in alcun modo un «diritto al silenzio» e che rendere facoltativa la motivazione della mancata collaborazione sarebbe irragionevole, sottraendo alla magistratura di sorveglianza elementi di rilievo ai fini della valutazione. Sulla base di quanto fin qui esposto, auspica quindi che la relatrice e il sottosegretario vogliano modificare il parere precedentemente espresso.

  Stefania ASCARI (M5S) chiede di prestare particolare attenzione all'emendamento D'Orso 1.10, identico all'emendamento Dori 1.9, che ripropone aspetti già emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia nella scorsa legislatura, di cui ha fatto parte, nonché i contenuti delle due relazioni finali che ha avuto l'onore di sottoscrivere insieme al presidente Grasso.
  Fa quindi presente che più volte il Movimento 5 stelle ha rappresentato la necessità che il condannato che chiede l'accesso ai benefici penitenziari rappresenti le ragioni della sua mancata collaborazione anche al fine di evitare pericolosissime differenze di trattamento tra i mafiosi e i collaboratori di giustizia. Rammenta a tale proposito che i collaboratori di giustizia sono gravati da obblighi stringenti e che sono sottoposti a gravi sanzioni nel caso in cui facciano dichiarazioni infedeli. Il collaboratore di giustizia ha l'obbligo di indicare nel dettaglio l'entità del suo patrimonio occulto, che peraltro gli viene confiscato, e in caso di dichiarazioni mendaci si vede revocato il programma di protezione nonché i benefici e gli sconti ottenuti in sede di condanna.
  Aggiunge che per l'accesso ai benefici penitenziari al collaboratore di giustizia non basta l'insussistenza dei legami con il contesto mafioso né la revisione critica del suo passato, dovendo egli dimostrare l'avvenuto ravvedimento, che la Cassazione qualifica come un vero e proprio pentimento civile. Come già evidenziato anche da altri interventi del suo Gruppo, l'istituto del «ravvedimento» implica necessariamente anche la motivazione della mancata collaborazione.
  Rammenta che di tale opinione non è soltanto il Movimento 5 Stelle dal momento che tale aspetto è stato posto da tutti gli auditi in Commissione antimafia e dalla quasi totalità dei soggetti auditi la settimana scorsa in Commissione giustizia. Ritiene infatti fondamentale che il legislatore, mettendo mano alla materia dell'ergastolo ostativo, dia ascolto alle istanze dei soggetti che lavorano quotidianamente per contrastare la mafia.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'emendamento a sua prima firma 1.10, e chiede che sia prestata particolare attenzione al Pag. 19suo contenuto per evitare, con la sua reiezione, di disattendere l'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale.
  Fa presente, a tale proposito, che la Corte introduce quale primo esempio degli elementi che il legislatore è chiamato ad inserire nella normativa quello relativo all'emersione delle ragioni della mancata collaborazione. La regola è quella che il detenuto per delitti di mafia che non collabora con la giustizia non può accedere ai benefici penitenziari, anche se la Corte costituzionale chiede di introdurre delle eccezioni perché tale strada non può essere l'unica percorribile.
  Pertanto, sulla base di tali premesse, considera indispensabile che il soggetto fornisca spiegazioni convincenti delle ragioni che lo hanno indotto a non collaborare e considera un errore grave non partire da questi presupposti. Si appella quindi alla relatrice e al sottosegretario in quanto esponenti di una forza politica che crede fermamente che la regola debba essere quella che il mafioso non collaborante non può e non deve uscire dal carcere. Nell'evidenziare che il suo emendamento senza pretendere prove concrete o dimostrazione delle ragioni della mancata collaborazione chiede almeno la chiara e ragionevole esposizione di tali ragioni, ritiene che debba partire da questo elemento anche il giudizio del magistrato sull'avvenuto ravvedimento e sull'eventuale fruttuoso percorso educativo. In conclusione rileva che se manca la richiesta di una motivazione per la mancata collaborazione ciò equivale a privare di fondamento l'intera impostazione del testo.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.9 e D'Orso 1.10.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 1.11; si intende che vi abbia rinunciato.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.12 che è volto ad introdurre nel comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario tre correttivi stilistici e anche sostanziali che servono a definire meglio il perimetro in cui avviene la valutazione del magistrato.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.12.

  Francesco GALLO (MISTO) dichiara di fare proprio l'emendamento Enrico Costa 1.13 richiamandosi alle considerazioni già svolte dal collega Gianassi dal momento che i due emendamenti sono parzialmente sovrapponibili.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 1.13.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Magi 1.14 e 1.15; si intende che vi abbia rinunciato.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.16, fa presente, in primo luogo, che la attuale disposizione con riguardo all'accesso ai benefici penitenziari prevede che il mafioso venga trattato in maniera più favorevole rispetto al collaboratore di giustizia nonostante che quest'ultimo renda un servizio alla società, condividendo la propria conoscenza, esponendosi a rischio e aiutando lo Stato a contrastare la mafia.
  Nel sottolineare che si tratta di un grave errore del Governo, rammenta che l'articolo 16-novies del decreto-legge n. 8 del 1991 sui collaboratori di giustizia, al comma 3, prevede quale condizione per l'accesso ai benefici l'avvenuto ravvedimento e che tale ravvedimento, come previsto dal comma successivo, deve essere verificato dal magistrato di sorveglianza anche ai fini della concessione della detenzione domiciliare o dei permessi premio. Ritiene inaccettabile che tale obbligo non venga imposto anche al mafioso non collaborante, sottolineando la differenza tra la revisione critica – che significa nella sostanza guardare al proprio passato, eventualmente anche con disagio – e il ravvedimento – che invece è caratterizzato da una chiara proiezione verso le Pag. 20vittime e dalla richiesta di perdono sia alle vittime sia allo Stato. Precisa che tale condizione deve essere dimostrata con il comportamento del detenuto e con la sua partecipazione alle attività carcerarie.
  Ritiene peraltro che il Governo abbia solo parzialmente recepito il contenuto dell'ordinanza della Corte dal momento che ne ha colto gli aspetti relativi alle prescrizioni e non quelli relativi alla motivazione della mancata collaborazione. Ribadisce da ultimo che garantire un trattamento più favorevole al mafioso non collaborante rispetto al collaboratore equivale a disincentivare la collaborazione e ricorda, a tale proposito, che se si indeboliscono gli unici strumenti nelle mani dei magistrati – vale a dire la collaborazione dei soggetti mafiosi e l'intera gamma delle intercettazioni – lo Stato non avrà più la capacità di contrastare le mafie.

  Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cafiero de Raho 1.16 ritenendo che l'inserimento nel decreto-legge della norma contenuta in tale proposta emendativa sia fondamentale ed auspica un ripensamento della relatrice e del rappresentante del Governo in merito al parere espresso.
  Precisa infatti che con l'emendamento in esame si intende affermare chiaramente che – al pari di quanto previsto per i collaboratori di giustizia – nessun mafioso possa uscire dal carcere se non abbia avuto la piena percezione del proprio operato.
  Ricorda, inoltre, come la Corte di cassazione, con sentenza del 7 ottobre 2019, abbia dichiarato legittimo il diniego della concessione del beneficio della detenzione domiciliare a Giovanni Brusca in quanto non era stata raggiunta la prova dell'avvenuto ravvedimento che sottolinea essere un concetto molto più forte della mera revisione critica della propria condotta.
  Sottolinea inoltre come sia fondamentale, per effettuare un percorso che porti al ravvedimento, il lavoro di particolari figure di operatori in carcere.
  A suo avviso, inoltre, qualora la proposta emendativa non venisse accolta, si creerebbe una discriminazione verso chi collabora con la giustizia, incentivando quindi di fatto a non collaborare.
  Per tale ragione, invita accoratamente i colleghi della maggioranza a votare favorevolmente la proposta in discussione.

  Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che, alla luce delle osservazioni del collega Cafiero De Raho e della collega Ascari, sia opportuno che il Governo effettui una riflessione sulla proposta emendativa in discussione anche al fine di correggere, in futuri provvedimenti, una disposizione pericolosa che ora la maggioranza non appare disponibile a modificare per evitare la scadenza dei termini di conversione del decreto-legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.16.

  Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 1.17 che a suo avviso rimedia a un vulnus della norma, prevedendo che i benefici penitenziari possano comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 1.17.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.18 che reintroduce nell'elenco dei reati ostativi all'accesso ai benefici penitenziari anche il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro la Pubblica amministrazione, espunto dal Governo.
  Nel ricordare infatti come il suo partito nella scorsa legislatura non sia stato favorevole all'allargamento nel novero dei reati ostativi ai reati contro la Pubblica amministrazione,Pag. 21 osserva tuttavia come rispetto alla ratio originaria della norma sia ragionevole prevedere tale reinserimento.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.18. A suo avviso tale proposta emendativa, della quale apprezza il contenuto, rappresenta un risultato minimo ma doveroso per rafforzare la repressione delle reti corruttive più strutturate.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.18.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 1.19, del quale è cofirmataria. Sottolinea come anche con la proposta emendativa ora in discussione il suo gruppo intervenga sul tema dei gravi reati contro la Pubblica amministrazione nel tentativo di contrastare il connubio duraturo nel tempo di reti corruttive stabili.
  A suo avviso sottrarre i gravi reati contro la Pubblica amministrazione dal novero dei reati ostativi infatti è particolarmente dannoso in quanto consente alle reti corruttive di tessere i propri affari.
  Sottolinea inoltre come il Movimento 5 Stelle sia fortemente determinato ad impedire che la criminalità organizzata possa ritenere di mettere le proprie mani sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza agendo sui «colletti bianchi».

  Stefania ASCARI (M5S) ritiene che l'emendamento D'Orso 1.19, del quale è cofirmataria, sia una proposta fondamentale per il contrasto alle mafie e alla corruzione, sia di quella interna, sia di quella che si dirama oltre le frontiere.
  Rileva come la maggioranza, nel corso dell'esame da parte del Senato, abbia attraverso l'approvazione di alcune proposte emendative escluso dal regime ostativo alcuni tra i più gravi reati contro la Pubblica amministrazione proprio mentre le mafie sono particolarmente attratte dai 209 miliardi di euro stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Osserva inoltre come siano stati esclusi alcuni reati dal novero di quelli ostativi e ne siano stati invece lasciati altri meno rilevanti. In particolare, ritiene un controsenso l'esclusione dell'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro la Pubblica amministrazione quando in tale novero sono ricompresi reati per i quali sono previste pene minori.
  Reputando che il decreto in esame abbia creato uno sbilanciamento tra i reati associativi e quelli monopersonali, invita il rappresentante del Governo e la relatrice ad una riflessione sulla questione e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.19.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.20 ritenendo che ciò costituisca ancora un'altra occasione offerta dal suo gruppo per rimediare alla problematica del reinserimento dei reati contro la Pubblica amministrazione tra quelli ostativi. Con la proposta emendativa in esame, alla luce di alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni e per fare uno sforzo di avvicinamento, è stato comunque eliminato il reato di peculato dall'elenco.
  Formula quindi un appello accorato ai colleghi della maggioranza affinché svolgano una riflessione sulle preoccupazioni che il suo gruppo ha più volte espresso.
  Ritiene che qualora il suo appello non venisse accolto la maggioranza ed il Governo si dovranno assumere nei confronti dei cittadini onesti che vedranno pregiudicati i propri interessi dal compimento di attività illecite, la responsabilità delle conseguenze derivanti dalla volontà di abbassare la guardi nei confronti di corrotti e corruttori.
  Sottolineando quindi come non corrisponda al vero che la percezione dell'opinione pubblica nei confronti di alcune fattispecie di reato si sia ridotta, rileva come l'attualità fornisca ampie notizie sul coinvolgimento in vicende di questo tipo da parte di esponenti del Parlamento europeo e ritiene che non si debba mai dimenticare che questi episodi danneggiano tutti i cittadini.Pag. 22
  Ribadendo quindi la volontà del suo gruppo a proseguire la battaglia contro tali tipologie di reati, rimarca la differenza di posizione sul tema da parte del suo gruppo rispetto a quella della maggioranza.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento D'Orso 1.20, evidenzia come con questo emendamento sia stato fatto uno sforzo per trovare un punto di sintesi con la maggioranza e il Governo, per cercare di ovviare al danno fatto al Senato con l'esclusione dei gravi reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, dal catalogo dei reati ostativi.
  Rammenta come tali reati abbiano un impatto diretto sulla vita dei cittadini, come evidenziano alcuni studi che connettono alla corruzione l'aumento del 20 per cento del costo degli appalti nel nostro Paese, e più lunghi tempi di realizzazione delle opere. Dopo aver fatto alcuni esempi di questo fenomeno, relativi al costo di realizzazione di linee di alta velocità in Italia, comparati con i costi e i tempi di realizzazione di opere analoghe in altri paesi europei – dati tratti da uno studio della Commissione europea del 3 febbraio 2014 – evidenzia che quanto più è opaca l'azione della pubblica amministrazione, più alto è il rischio di infiltrazioni, di azioni poco trasparenti.
  Ritiene che questi dati dovrebbero indurre a una profonda riflessione circa la soppressione dei reati corruttivi dal novero dei reati ostativi, anche alla luce degli allarmi che sono giunti da tutti i procuratori auditi dalla Commissione, preoccupati per le conseguenze devastanti che potrebbero derivare alla gestione delle risorse del PNRR.
  Ricorda infine che l'inserimento dei reati di corruzione nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario è stato sollecitato dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE e come sia ormai comune convinzione degli operatori del diritto che la corruzione determina un alto costo per la collettività. In conclusione, dopo aver ricordato di provenire da un territorio che ha vissuto frequenti scioglimenti di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose dovute a gravi fatti corruttivi, riporta il passo della Divina Commedia su Gerione, custode dei fradolenti, tratto dal XVII canto dell'Inferno («Ecco la fiera con la coda aguzza / che passa i monti e rompe i muri e l'armi/Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza») per evidenziare la gravità del fenomeno corruttivo.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.20.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), illustra l'emendamento 1.21, del quale è primo firmatario, evidenziando che si tratta di una modifica volta a sopprimere il comma 1-bis.2, introdotto nel corso dell'esame in Senato e, per coordinamento, a sopprimere il riferimento all'art. 609-octies del codice penale dal comma 1-bis.1.

  Valentina D'ORSO (M5S), chiede all'onorevole Gianassi chiarimenti circa l'intento dell'emendamento.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) spiega che l'emendamento è volto a sopprimere una modifica fatta dal Senato, per tornare alla normativa previgente, e che l'intervento sull'articolo 609-octies ha esclusivamente finalità di coordinamento.

  Stefania ASCARI (M5S), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.21, ritenendo essenziale mantenere il reato di violenza sessuale di gruppo tra i reati ostativi. Ricorda che l'inserimento della fattispecie tra i reati ostativi è stata effettuata dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto Codice Rosso, che ha qualificato la violenza di genere un fenomeno gravissimo, che deve essere contrastato al pari dei fenomeni criminali di mafia e terrorismo. Ritiene che sia particolarmente grave eliminare la fattispecie di violenza sessuale di gruppo dai reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), ribadisce che l'intento dell'emendamento non è certamente quello che escludere il reato di violenza sessuale di gruppo dal catalogo dei reati ostativi. Chiede al presidente di accantonarePag. 23 l'emendamento, al fine di poter formulare un chiarimento compiuto circa l'effettiva portata dell'emendamento e fugare ogni dubbio, trattandosi di un tema – quello della violenza sessuale – sui cui è necessario non mostrare alcun atteggiamento ambiguo.

  Ciro MASCHIO, presidente, accedendo alla richiesta dell'onorevole Gianassi, invita ad illustrare l'emendamento successivo, effettuata la votazione del quale, si riprenderà l'esame dell'emendamento Gianassi 1.21.

  Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento 1.22, del quale è primo firmatario, il cui obiettivo è rendere obbligatoria l'esplicitazione dei motivi della mancata collaborazione. Ribadisce come questa modifica sia perfettamente in linea con quanto affermato dall'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale, con particolare riferimento al punto n. 9.

  Stefania ASCARI (M5S), illustra l'emendamento D'Orso 1.23, del quale è firmataria, ricordando come sia la stessa Corte costituzionale a considerare la possibilità di richiedere una indicazione delle ragioni della mancata collaborazione. In particolare, afferma che l'ordinanza n. 97 del 2021, della quale riporta alcuni passaggi, offre una copertura costituzionale all'emendamento, nella parte in cui rimette alla discrezionalità del legislatore la possibilità di richiedere l'emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione. Afferma che dalla sentenza della Corte sicuramente non emerga il riconoscimento di un diritto al silenzio sulle ragioni della mancata collaborazione. Confutando alcune opinioni dottrinarie che sembrano confondere la mancata collaborazione con l'omessa spiegazione delle ragioni della mancata collaborazione, ritiene che sarebbe opportuno chiedersi attraverso quali strumenti e procedure di verifica si debba valutare la sincerità delle dichiarazioni relative alle ragioni della mancata collaborazione. Ribadisce infine l'importanza di approvare l'emendamento, così da poter richiedere le motivazioni della mancata collaborazione.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento D'Orso 1.23 ricorda come la regola principe al fine dell'accesso ai benefici penitenziari sia la previa collaborazione con la giustizia, che rappresenta lo strumento di verifica della rottura dei legami criminali. Ribadisce dunque che ogni eccezione a questo principio richiede di comprendere perché il condannato che chiede di accedere ai benefici penitenziari non ha, non ha potuto o non ha voluto collaborare.
  Ricorda come tutti gli auditi abbiano sottolineato che l'esplicitazione delle ragioni della mancata collaborazione serve a rendere più semplice la verifica sia del venir meno della pericolosità che del percorso di ravvedimento del condannato. Conclude sottolineando la valenza morale e l'utilità materiale dell'esplicitazione delle ragioni della mancata collaborazione, che consentono di uscire da una logica omertosa che può persistere anche a fronte di un comportamento ineccepibile in carcere, di condotte riparative nei confronti delle vittime, di rescissione dei legami con l'associazione criminale. Consapevole dell'intento della maggioranza di non accogliere l'emendamento, invita comunque le forze politiche a riflettere su questi temi per eventualmente tornare ad affrontarli in un nuovo provvedimento.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.22 e D'Orso 1.23.

  Ciro MASCHIO, presidente, invita la Commissione a tornare a esaminare l'emendamento Gianassi 1.21, rispetto al quale il presentatore chiede di rendere alcune precisazioni.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), precisa che l'obiettivo dell'emendamento 1.21, del quale è primo firmatario, è quello di riaffermare che i reati sessuali sono compresi nel catalogo dei reati ostativi. Intende sul punto fugare qualsiasi dubbio. Ribadisce che l'emendamento è volto a tornare alla Pag. 24disciplina previgente, data dal comma 1-ter dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, – non modificato dal provvedimento in esame – che include i reati sessuali nel catalogo dei reati che precludono l'accesso ai benefici penitenziari. Invita tutti a verificare il contenuto dell'emendamento al fine di non avere dubbi circa la finalità di rafforzare la tutela rispetto ai reati sessuali.

  Valentina D'ORSO (M5S), alla luce delle spiegazioni offerte del proponente, dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.21.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.21.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustra l'emendamento 1.24, a sua prima firma, volto a sostituire alla revisione critica della condotta l'avvenuto ravvedimento. Ribadisce l'importanza del ravvedimento e auspica che in futuro possa essere inserito, al pari delle ragioni della mancata collaborazione. Ribadisce quanto sia essenziale fare in modo che la disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari dei mafiosi che non collaborano non sia più agevole di quella prevista per i collaboratori di giustizia.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Cafiero De Raho 1.24 ne ribadisce nuovamente l'importanza. Ricorda che la cessazione della pericolosità non implichi ravvedimento e che in non poche occasioni la Cassazione ha negato l'accesso ai benefici penitenziari a detenuti che pur avevano collaborato e mostrato una condotta penitenziaria corretta, ritenendo insussistente il ravvedimento, che è comunque richiesto per i collaboratori di giustizia. A fini di equità, ritiene indispensabile prevedere tale requisito a maggior ragione per i non collaboratori.

  Federico FORNARO (PD-IDP), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cafiero De Raho 1.24, per le stesse motivazioni espresse in merito all'emendamento Cafiero De Raho 1.16.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.24.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 1.25, a sua prima firma e Gianassi 1.26, evidenzia che la finalità di tali emendamenti, stante la volontà della maggioranza di eliminare i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi, è di prevedere l'ostatività quantomeno dei reati contro la PA commessi in forma associata, al fine di contrastare le grandi reti corruttive presenti nel nostro paese.
  Difatti, osserva che in un momento storico in cui vi sono ingenti investimenti previsti nell'ambito del PNRR è opportuno contrastare le realtà criminali che potrebbero intervenire in tale contesto. Infine, coglie l'occasione per esprimere perplessità e preoccupazione in merito alle annunciate innovazioni adottate dal Governo nel nuovo schema di decreto legislativo in materia di contratti pubblici, che potrebbero facilitare fenomeni criminosi.

  Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza delle finalità evidenziate dalla collega D'Orso, anche alla luce delle molte inchieste giudiziarie su tutto il territorio nazionale che hanno dimostrato l'esistenza di sodalizi criminali tesi alla commissione di reati corruttivi, evidenziando pertanto la necessità di inserire i reati contro la Pubblica Amministrazione, commessi in forma associativa, nell'elenco di quelli cosiddetti «ostativi».

  La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 1.25 e Gianassi 1.26.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è primo firmatario, 1.27, sottolinea che esso è finalizzato a coprire delle lacune create dal decreto con l'eliminazione della fattispecie della cosiddetta collaborazione impossibile o inesigibile.Pag. 25
  Fa presente che tale proposta emendativa interviene sotto due profili. Da un lato, si prende in considerazione l'ipotesi in cui soggetti condannati abbiano dichiarato di non collaborare per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti e si prevede un procedimento per valutare concretamente la sussistenza di tali presupposti. Dall'altro, si disciplina il caso in cui detenuti e internati si trovino nell'impossibilità di collaborare per limitata partecipazione al fatto criminoso o per integrale accertamento dei fatti.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia come la disciplina riguardante l'ipotesi di collaborazione impossibile per timore di ritorsioni costituisca una vera innovazione della disciplina previgente, funzionale a tipizzare in maniera concreta l'inesigibilità della condotta collaborativa al caso specifico in cui lo Stato non possa farsi carico della protezione dei familiari del soggetto condannato o internato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cafiero De Raho 1.27 e Gianassi 1.28.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è primo firmatario, 1.29, sottolinea come tale emendamento, prendendo atto della attuale disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e i condannati che non collaborano e che chiedono benefici penitenziari, è finalizzato a introdurre anche per quest'ultimi l'obbligo, funzionale all'ottenimento dei benefici penitenziari, di fornire una dichiarazione di carattere patrimoniale.

  Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto e rammentando quanto già illustrato dal collega Cafiero De Raho in merito all'emendamento in discussione, evidenzia come nel caso della sua reiezione si perpetuerebbe una disparità di trattamento, criticata già in passato da alcuni collaboratori di giustizia che ha avuto modo di ascoltare nel corso della propria attività presso la commissione Antimafia nella scorsa Legislatura. Aggiunge, infine, che una sollecitazione in tal senso è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte, in riferimento a tale provvedimento, sia al Senato che presso la Camera, in particolare dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.29.

  Carla GIULIANO (M5S) illustrando l'emendamento di cui è prima firmataria, 1.30 sottolinea come esso intervenga al fine di ampliare, dall'originaria previsione di sessanta giorni, a centoventi, il tempo previsto per la trasmissione di pareri, informazioni e esiti di accertamenti richiesti dal giudice al fine di valutare la fondatezza degli elementi offerti dal soggetto che abbia chiesto la concessione di benefici penitenziari. Difatti, data la necessità di svolgere, in tali occasioni, accertamenti puntuali e spesso complessi, ritiene che sarebbe opportuno, come evidenziato in sede di audizione anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ampliare tale termine.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.30.

  Devis DORI (AVS) si limita a chiarire la ratio del suo emendamento 1.31 volto a reintrodurre il testo originario del decreto-legge, attribuendo le decisioni al tribunale di sorveglianza invece che al singolo magistrato al fine di evitare indebite pressioni su quest'ultimo. Chiede quindi che venga approvato l'emendamento a sua firma 1.31.

  Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare i presentatori degli identici emendamenti 1.31 e 1.32, in quanto si tratta a suo parere di un ottimo punto di equilibrio, che tiene conto delle esigenze di collegialità quando si tratti di assumere per la prima volta la decisione in merito all'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati gravi. Esprime infatti la forte preoccupazione di lasciare solo il giudice che per la prima Pag. 26volta si trovi ad assumere una decisione così importante, esponendolo al rischio di possibili intimidazioni. Ritenendo quindi che il Senato, modificando la norma originaria, abbia compiuto un errore gravissimo, non può condividere una scelta simile. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.31 e Gianassi 1.32.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.33, volto ad integrare il contenuto dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che l'assegnazione al lavoro esterno per condannati per reati gravi possa avvenire soltanto trascorsi dieci anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza. Rammenta infatti che solitamente occorrono 6 o 7 anni prima che il processo si concluda, spesso preceduta da un periodo non breve di custodia cautelare, che viene successivamente computato ai fini dell'espiazione della pena.
  Rileva pertanto che, in assenza della modifica proposta, il condannato potrebbe accedere ai benefici penitenziari ben prima del collaboratore di giustizia. Aggiunge che la seconda parte dell'emendamento è volto a ricondurre la decisione al tribunale di sorveglianza al fine di fornire una maggiore copertura al giudice chiamato alla valutazione.

  Stefania ASCARI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ritenendo indispensabile che l'assegnazione al lavoro esterno per condannati per reati gravi possa avvenire soltanto trascorsi dieci anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza e non a partire da quando inizia la custodia cautelare. Considera essenziale che, ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, si distingua la condotta di chi collabora e di chi invece non lo fa, aggiungendo peraltro che le persone in custodia cautelare, in quanto imputate e non condannate, non sono coinvolte nei percorsi carcerari di rieducazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.33.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.34 che interviene in materia di accesso ai permessi premio, evidenziando quanto alla prima parte l'esigenza che ad assumere le decisioni sia il tribunale di sorveglianza. Fa presente che la seconda parte dell'emendamento prevede anche nel caso dei permessi premio che l'accesso sia consentito soltanto dopo 10 anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza e non a partire da quando inizia la custodia cautelare, al fine di evitare che tali soggetti abbiano un trattamento uguale o migliore a quello riservato ai collaboratori di giustizia. Precisa da ultimo che la terza parte dell'emendamento interviene in materia di termini per la presentazione delle impugnazioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.34.

  Ciro MASCHIO, presidente, essendo giunti all'esame dell'articolo aggiuntivo Magi 1.01, sul quale è stato presentato ricorso in merito alla declaratoria di ammissibilità, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto di di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di domani, al fine di consentire alla presidenza di effettuare le valutazioni in merito.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di capire con che modalità proseguirà l'esame del provvedimento. Rammenta che, come anticipato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da parte della Lega vi è la massima disponibilità a proseguire i lavori con ritmi serrati.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) si associa, a nome di Forza Italia, alle considerazioni della collega Bisa.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva che nella citata riunione dell'Ufficio di presidenzaPag. 27 si era convenuto di riprendere l'esame del provvedimento alle ore 9 della giornata di domani.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto su un programma di massima rinviando ulteriori considerazione al termine dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, anche alla luce dell'andamento dei lavori.

  Federico FORNARO (PD-IDP) constatato che i lavori dell'Assemblea sulla legge di Bilancio non dovrebbero avviarsi nella giornata di domani, consentendo quindi alla Commissione di proseguire i propri lavori e che l'opposizione non ha assunto alcun atteggiamento ostruzionistico, ritiene che non vi siano esigenze tali da imporre l'esame del provvedimento nel corso della notte.

  Devis DORI (AVS) conviene sull'opportunità ventilata in sede di Ufficio di presidenza che la Commissione si riunisca nella mattinata di domani tra le ore 9 e le ore 12. Rileva inoltre come l'esame si stia svolgendo in un clima di reciproco rispetto e correttezza e come gli interventi fin ora svolti non abbiano carattere ostruzionistico.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide le preoccupazioni della relatrice, sottolineando l'esigenza di concludere l'esame del decreto-legge prima della scadenza del termine per la sua conversione. Constatato come il dibattito si stia svolgendo in maniera serena, senza forzature dell'opposizione né limitazioni da parte della presidenza, ritiene che si vi siano i presupposti per rinviare l'esame alla giornata di domani con l'intento, tuttavia, di concluderlo nella giornata stessa.

  Federico FORNARO (PD-IDP) sottolinea come, all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in merito alla calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge di bilancio, la Commissione giustizia disporrà di tutti gli elementi per definire modalità condivise per il prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nel prendere atto di come i lavori nella giornata odierna si siano svolti in un clima sereno e ordinato, si dichiara certo che la Commissione avrà a disposizione l'intera giornata di domani per proseguire e possibilmente concludere l'esame del provvedimento, anche alla luce dei previsti impegni in Assemblea per l'esame del disegno di legge di bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, 21 dicembre, alle ore 9.30.

  La seduta termina alle 20.30.