CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2024
302.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.05.

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.
C. 1321 Zucconi e Caramanna.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2024.

  Alberto BAGNAI, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Congedo, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta del 24 aprile scorso, e che il termine per la presentazione di proposte emendative è stato già fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione per le ore 12 di giovedì 9 maggio. Invita quindi la rappresentante del Governo e i colleghi a intervenire.

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  La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala l'esigenza, a nome del Governo, di effettuare ulteriori approfondimenti sul provvedimento in parola, auspicando il rinvio del relativo esame.

  Alberto BAGNAI, presidente, alla luce di quanto testé segnalato dalla rappresentante del Governo, ritiene che nella riunione dell'ufficio di presidenza – che si svolgerà al termine delle sedute odierne – potrà essere valutata l'opportunità di una diversa organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) rammenta che la proposta in esame trae origine dai principi dettati, in materia di concessioni demaniali, dall'articolo 4, lettera i), della legge n. 118 del 2022, ovvero la legge annuale sulla concorrenza per il 2021, di iniziativa del Governo Draghi. In particolare, la richiamata norma prescrive che siano definiti criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente. Il vigente articolo 49 del Codice della navigazione, invece, esclude ogni forma di compenso o rimborso quando venga a cessare la concessione, con riferimento alle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale; esso fa salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
  Evidenzia inoltre che il Consiglio di Stato non ha avuto nulla da eccepire in ordine ai principi contenuti nel richiamato articolo 4 della legge sulla concorrenza per il 2021; esso ha invece interpellato le autorità europee per verificare la compatibilità dell'articolo 49 del Codice della navigazione con la disciplina della concorrenza contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  Dichiara di non avere nulla in contrario rispetto ad un breve slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti, auspicando che i gruppi parlamentari possano con l'occasione formulare proposte emendative che siano in particolare mirate a definire una disciplina in materia di indennizzi.

  Alberto BAGNAI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 Toni Ricciardi, C. 1099 Di Giuseppe, C. 1323 Onori, C. 1400 Billi, C. 1701 Lovecchio, C. 1743 Manes e C. 1748 Borrelli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1400 Billi, C. 1701 Lovecchio, C. 1743 Manes, C. 1748 Borrelli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

  Alberto BAGNAI, presidente, ricorda che le proposte di legge C. 1400 Billi, C. 1701 Lovecchio, C. 1843 Manes e C. 1748 Borrelli sono state da ultimo abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge C. 956 Toni Ricciardi, C. 1099 Di Giuseppe e C. 1323 Onori, in quanto vertenti su identica materia.
  Invita dunque a intervenire il relatore Toni Ricciardi, al fine di dare conto del contenuto di tali proposte.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP), relatore, evidenzia che il contenuto delle proposte di legge da ultimo abbinate è sostanzialmente analogo a quanto previsto dall'A.C. 956, pur presentando alcuni elementi di differenziazione.
  In ordine alla proposta C. 1400 Billi sottolinea che essa, come la proposta C. 956, contiene l'esplicito riferimento all'iscrizione dei soggetti passivi all'AIRE ai fini dell'applicazione delle agevolazioni «prima casa»; tale specificazione appare in linea con quanto delineato dal Governo negli Pag. 38ultimi provvedimenti emanati sulla materia. Evidenzia che la proposta a firma Billi presenta differenze in ordine alla stima degli oneri.
  Rammenta che le anche le proposte C. 1701 Lovecchio e C. 1843 Manes presentano differenze, rispetto all'A.C. 956, nella quantificazione dei costi della misura introdotta; al riguardo, le stime contenute in tali due proposte appaiono coerenti a quanto evidenziato di alcuni soggetti auditi dalla Commissione nel corso dell'attività conoscitiva. Ricorda, in particolare, come l'ANCI abbia evidenziato la necessità di costituire un apposito Fondo compensativo per i comuni, in relazione al mancato gettito, con dotazione pari a circa 15-20 milioni di euro.
  La proposta C. 1748 Borrelli presenta un contenuto sostanzialmente identico all'A.C. 956, salvo che per la copertura finanziaria dei relativi oneri.
  Infine esprime il proprio plauso per il clima sereno in cui si è svolto sinora l'esame in Commissione, culminato nell'abbinamento di numerose proposte di legge di contenuto sostanzialmente analogo; a suo parere, ciò evidenzia la trasversalità della tematica e l'importanza che questa riveste presso tutte le forze politiche.

  Alberto BAGNAI, presidente, non essendovi ulteriori proposte di legge assegnate alla Commissione Finanze di cui debba essere valutato l'abbinamento, ricorda che la proposta di legge C. 956 Ricciardi, adottata come testo base per il seguito dell'esame, potrà essere trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Atto n. 152.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Alberto BAGNAI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Congedo, illustra il contenuto del provvedimento.
  Ricorda che lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. La riforma della riscossione, come ricorda il Governo nell'analisi tecnico normativa e nell'analisi dell'impatto della regolazione, si pone l'obiettivo di superare un impianto normativo che – oltre che vetusto – ha prodotto negli anni risultati profondamente insoddisfacenti, generando un enorme «magazzino» di crediti fiscali non riscossi, che, alla data del 31 dicembre 2023, ha raggiunto l'importo residuo di circa 1.206 miliardi di euro. Nell'impianto originario del sistema gli enti pubblici creditori erano contrapposti al soggetto privato (in prevalenza di promanazione bancaria) incaricato dell'attività di riscossione, al fine di ottenere considerevoli anticipazioni finanziarie in attesa di recuperare i crediti pubblici posti in riscossione. Tali anticipazioni venivano restituite solo dopo molto tempo e, comunque, nei soli casi in cui dopo molteplici tentativi di riscossione non andati a buon fine (tutte le azioni astrattamente possibili, indipendentemente dalla relativa efficacia), non fosse stato possibile incassare alcunché. Nel tempo la portata del cosiddetto «obbligo del non riscosso come riscosso» è stata fortemente attenuata con correttivi vari (fino ad arrivare all'abolizione dello stesso obbligo nel 1999, in sede di prima riforma effettiva del sistema (decreto legislativo n. 37 del 1999, decreto legislativo n. 46 del 1999 e decreto legislativo n. 112 del 1999), ma è rimasta Pag. 39sostanzialmente inalterata la previsione in base alla quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine) nonostante tale impianto sia da tempo superato in ragione dell'affidamento all'Agente della riscossione nazionale di tale attività. L'intendimento della riforma, già evidenziato nei principi di delega, è quello di superare un assetto nel quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine) orientando in modo più efficiente ed efficace le attività dell'Agente della riscossione, evitando per il futuro che si ripropongano gli stessi meccanismi che hanno dato luogo all'attuale situazione.
  Rammenta che lo schema in esame è composto di 17 articoli. Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  In particolare l'articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate.
  L'articolo 2 definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione. Su questi grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall'articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.
  L'articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.
  L'articolo 4 prevede una deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ecc.).
  L'articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestire in proprio le somme discaricate, ovvero affidarle in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarle, per due anni, all'agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'avvio dell'azione di recupero da parte dell'agente della riscossione, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per «nullatenenza» del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l'ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  L'articolo 6 introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta Pag. 40dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo. In sintesi si disciplina: la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all'articolo 1; gli adempimenti dell'Agente della riscossione sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché i termini, e le modalità dell'azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo; la disciplina dell'atto di contestazione all'agente della riscossione nonché le modalità di definizione della controversia.
  L'articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.
  Gli articoli 8 e 9 prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non riscosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni di coordinamento e abrogazione.
  Gli articoli da 11 a 15 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volte a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
  In particolare l'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate, possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni.
  L'articolo 12 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. In particolare, si stabilisce, per i contribuenti che versino in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, il numero massimo di rate applicabili alle somme inferiori o uguali a 120.000 euro, subordinando l'accesso ad un numero maggiore di rate alla presentazione da parte del contribuente di una documentazione che attesti lo stato di difficoltà. Per le somme superiori a 120.000, per i soli casi di documentata impossibilità, si prevede il massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. I criteri per la verifica della sussistenza della situazione di difficoltà sono demandati ad un decreto ministeriale. La disposizione esclude dalla disciplina in oggetto le risorse proprie tradizionali, salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale dell'Unione.
  L'articolo 13 concerne le procedure di riscossione di una serie di entrate attualmente riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'accertamento esecutivo. L'intervento è in forma di novella, che introduce nel decreto-legge n. 78 del 2010 un elenco delle fattispecie a cui applicare le nuove disposizioni (tra i quali: gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione; avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte, importi non versati e cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti; gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie; avvisi di rettifica e liquidazione concernenti il valore di immobili e le aziende, oppure le imposte relative a successioni e donazioni, ecc.).
  L'articolo 14 riguarda la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali. A tal fine si introduce un nuovo articolo nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendosi che nell'ipotesi di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento, la prescrizione del diritto Pag. 41di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione. L'agente della riscossione deve informare i coobbligati della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
  L'articolo 15, comma 1, novella l'articolo 28-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti. Il comma 2 novella l'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. Il comma 3 abroga la disposizione concernente l'erogazione dei rimborsi spettanti al concessionario del servizio della riscossione. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter.
  Infine rammenta che l'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
C. 1276 Schifone.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto BAGNAI, presidente, invita la relatrice Matera a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, ricorda che il provvedimento consta di un solo articolo. La proposta di legge, modificando l'articolo 2407 del codice civile, interviene sul regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale delle società per azioni. In particolare, mira a sostituire l'attuale forma di responsabilità, solidale con gli amministratori, con un sistema di responsabilità limitata.
  Ricorda che nell'attuale quadro normativo, l'articolo 2407 del codice civile consta di tre commi, il primo e il secondo dei quali disciplinano due diverse forme di responsabilità a carico dei sindaci. In dettaglio: ai sensi del primo comma, i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondono in via esclusiva della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva); ai sensi del secondo comma, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (culpa in vigilando). Il terzo ed ultimo comma dell'articolo 2407 c.c. prevede, infine, che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari (articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice).Pag. 42
  Evidenzia che, dal punto di vista formale, le modifiche dell'articolo 2407 c.c. consistono nella sostituzione del secondo comma e nell'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la novella incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni. Con la nuova formulazione del secondo comma si introduce un sistema di limitazione della responsabilità dei sindaci, parametrato al compenso annuo percepito dagli stessi, secondo uno schema che si articola in 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000, 10 volte il compenso.
  Pertanto, in caso di violazione dei propri doveri, a seguito delle modifiche proposte, i sindaci sarebbero responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti sopra indicati, purché in assenza di dolo. Cesserebbe dunque, nelle ipotesi colpose, il regime di responsabilità solidale con gli amministratori. Infine, l'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Giulio CENTEMERO (LEGA) interviene per condividere la ratio della proposta; preannuncia dunque il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata della relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.30 alle 13.35.